Tribunale penale di Monza 12 dicembre 2012, n. 3094

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Arch. nuova proc. pen. 6/2013
Merito
TRIBUNALE PENALE DI MONZA
12 DICEMBRE 2012, N. 3094
PRES. AIRÒ – EST. BARBARA – IMP. S.Z.
Prova penale y Acquisizione y Ammissibilità di
nuove prove y Dichiarazioni predibattimentali y
Affermazione della responsabilità penale dell’im-
putato y Limiti.
. Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di
contraddittorio, ancorchè legittimamente acquisite,
non possono - conformemente ai principi affermati dal-
la giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6
CEDU - fondare in modo esclusivo o signif‌icativo l’affer-
mazione della responsabilità penale e devono trovare
conforto in altri elementi individuati dal giudice nelle
risultanze processuali, che non possono essere costi-
tuiti da altre dichiarazioni acquisite con le medesime
modalità. (c.p.p., art. 512) (1)
(1) In termini si veda Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2012, Angelozzi,
in Ius&Lex dvd n. 5/13, ed. La Tribuna. In dottrina, sul tema, si ve-
dano G. PAVICH, L’effettività del diritto di difesa nei confronti dello
straniero irreperibile, contumace, o espulso nella Cedu e nella giuri-
sprudenza delle Corti Superiori, in Riv. pen. 2011, 608 e M. BUSET-
TO, Ancora sulla prova della «condotta illecita» ex art. 500, commi 4
e 5 c.p.p.: recenti indirizzi e nodi irrisolti, ivi 2011, 1246.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato è stato citato a giudizio per rispondere dei
reati indicati in epigrafe con decreto di giudizio imme-
diato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Monza in data 10
novembre 2009.
All’udienza del 18 maggio 2010 sono state ammesse le
prove richieste dalle parti ed acquisiti i seguenti docu-
menti:
produzioni del P.M.
- referto del Pronto Soccorso dell’ospedale San Raffaele
relativo alla persona offesa datato 29 aprile 2009 e lettera
di trasmissione del Posto di Polizia datata 30 aprile 2009;
- certif‌icato del Pronto Soccorso dell’ospedale di Vizzo-
lo Prebabissi relativo alla persona offesa datato 31 gennaio
2009;
produzioni della difesa
- lettera di licenziamento dell’imputato in data 31 di-
cembre 2008;
- visura CCIAA relativa alla cooperativa S.;
- certif‌icato del Pronto Soccorso dell’ospedale di Mele-
gnano relativa all’imputato datata 1 maggio 2009.
Si è proceduto, altresì, all’esame del teste C.F.
All’udienza del 2 novembre 2010, stante l’assenza della
persona offesa, sono stati sentiti i testimoni D.S.M.B., M.G.
e B.S. e, su accordo delle parti, si è proceduto all’esame
dell’imputato. Il Tribunale ha disposto ricerche della per-
sona offesa O.M.R.
All’udienza del 9 marzo 2011 il Collegio ha dato atto
dell’esito negativo delle ricerche della persona offesa,
eseguite dai Carabinieri della Stazione di Melegnano; su
richiesta del P.M. il processo è stato rinviato per effettuare
ulteriori ricerche della signora O. e sulle sue condizioni
di vita all’epoca dei fatti, anche al f‌ine di una richiesta di
acquisizione ex art. 512 c.p.p. dei verbali delle dichiara-
zioni rese dalla stessa in fase di indagine; il Tribunale ha
disposto le predette ricerche, delegando anche l’accompa-
gnamento coattivo della teste alla prossima udienza, se
rintracciata dalla P.G.
All’udienza del 14 giugno 2011 la persona offesa è com-
parsa spontaneamente, ma non è stato possibile procedere
al suo esame, perché il processo era stato differito ad altra
data per assenza di un componente del collegio e conse-
guentemente il difensore dell’imputato, tempestivamente
avvisato, non era presente; la teste rappresentava di esser-
si trasferita a Londra, forniva il proprio recapito telefonico
al quale essere rintracciata e chiedeva l’autorizzazione
all’uso del mezzo aereo - concessa dal Collegio - per poter
presenziare all’udienza successiva, di cui prendeva nota.
All’udienza del 20 settembre 2011 la persona offesa non
è comparsa; il Collegio ha dato atto che la stessa ha comu-
nicato telefonicamente in cancelleria di non poter essere
presente, per non avere ricevuto il permesso di assentarsi
dalla comunità in cui alloggia a Londra, e ha prospettato
la possibilità di venire in Italia dopo il 30 novembre; il P.M.
ha insistito nella sua richiesta di sentire la persona offesa
quale testimone ed ha prodotto le querele sporte dalla
stessa in data 2 ottobre 2009 e 9 ottobre 2009 ai soli f‌ini
della procedibilità del reato di cui all’art. 609 bis c.p.; la
difesa si è opposta all’acquisizione; il Tribunale ne ha di-
sposto l’acquisizione ai soli f‌ini di valutare la procedibilità
dei reati contestati ed ha nuovamente autorizzato la teste
all’uso del mezzo aereo.
All’udienza del 14 dicembre 2011, non essendo com-
parsa la persona offesa, il P.M. ha chiesto l’acquisizione
mediante lettura della denuncia querela sporta dalla
stessa in data 2 ottobre 2009 ai sensi dell’art. 512 c.p.p.; la
difesa si è opposta ed ha depositato memoria illustrativa
delle sue ragioni; il Collegio ha deciso con ordinanza da
intendersi qui integralmente richiamata, disponendo la
formale citazione della persona offesa mediante INTER-
POL, previe sue ricerche volte a verif‌icarne l’effettiva re-

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