Tribunale penale di Lagonegro 19 dicembre 2012

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giur
11/2013 Rivista penale
MERITO
ipotesi, quale quella in esame, di abrogazione tacita (così,
da ultimo, Cass., I, 10 gennaio 2013, n. 5751, Sejdic Pjino);
ritenuto, pertanto, di dovere, nonostante la menzionata
ordinanza 8 – 12 ottobre 2012 n. 230 della Corte Costitu-
zionale, revocare la sentenza di condanna in esame;
ritenuta la propria competenza ex art. 665 comma 4
c.p.p.. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI LAGONEGRO
19 DICEMBRE 2012
PRES. ZARRELLA – EST. AVOLIO – RIC. BULFARO
Omissione o rif‌iuto di atti di uff‌icio y Elemento
oggettivo y Comportamenti punibili y Fattispecie in
tema di omessa esecuzione dell’ordinanza del sin-
daco da parte del responsabile dell’uff‌icio tecnico
y Assoluta impossibilità di esecuzione y Punibilità y
Esclusione.
. Non è realizzato l’elemento materiale del delitto di
omissione di atti d’uff‌icio, allorquando il responsabile
dell’Uff‌icio Tecnico del Comune non esegue l’ordinan-
za del Sindaco, di bonif‌ica di un terreno, mediante
rimozione dei rif‌iuti ivi depositati, per l’assoluta impos-
sibilità dovuta alla carenza di fondi idonei a coprire le
spese necessarie, perché non stanziati in bilancio per
insussistenza di copertura. Nel caso di specie il rif‌iuto
o l’omissione non si riferisce ad atti o provvedimenti
che appartengono alla sfera della discrezionalità del
pubblico uff‌iciale o dell’incaricato di pubblico servizio.
(c.p., art. 45; c.p., art. 49; c.p., art. 328) (1)
(1) In tema, sulla forza dell’esimente che può escludere il reato in
oggetto si veda Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 1990, Iannone, in questa
Rivista 1991, 564. Utile raffronto si può cogliere da Cass. pen., sez. VI,
15 marzo 2004, P.G. in proc. Bruno ed altri, ivi 2005, 366 che indivi-
dua il momento consumativo del reato. Da ultimo, sulla def‌inizione
degli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 328 si veda Cass.
pen., sez. V, 14 novembre 1990, Rampa, ivi 1991, 868.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di decreto che dispone il giudizio emesso dal
GUP presso il Tribunale di Lagonegro in data 20 gennaio 2011
Bulfaro Giovanni veniva tratto a giudizio per rispondere del
reato indicato nell’epigrafe del presente provvedimento.
Dopo una prima udienza che esitava in un mero rinvio
per incompatibilità di un membro del collegio, all’udienza
dibattimentale del 23 novembre 2011 verif‌icata la regolare
costituzione delle parti, si dichiarava aperto il dibatti-
mento e venivano ammesse le prove richieste dalle parti;
quindi all’udienza del 27 giugno 2012 si iniziava l’istrut-
toria dibattimentale con l’escussione del teste Incardona
Roberto; all’udienza del 12 dicembre 2012 venivano escus-
si i testi Trezza Rocco e Marsicano Massimo, il Tribunale
invitava alla discussione, in esito alla quale, sulla base
delle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, veniva
emessa la sentenza di cui all’allegato dispositivo, nel quale
era indicato il termine di giorni novanta per il deposito
della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito della istruttoria dibattimentale ritiene que-
sto collegio che l’imputato debba andare assolto dal reato
ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Ed invero, all’esito della escussione dei testi ed alla
luce della lettura dei documenti acquisiti non sussistono
particolari dubbi sullo svolgimento dei fatti.
Si contesta all’imputato la commissione del reato di cui
all’art. 328, comma 1, c.p. per avere, quale responsabile
dell’uff‌icio tecnico del Comune di Senise, indebitamente
rif‌iutato atti del suo uff‌icio, consistenti nel provvedere alla
bonif‌ica del terreno sito nella località denominata “cabina
Lodigiani” mediante rimozione dei rif‌iuti ivi depositati,
atto che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni
di pubblica igiene e sanità, in seguito all’ordinanza n. 10
del 2005 con la quale il Sindaco del Comune di Senise
aveva ingiunto la rimozione dei rif‌iuti stessi.
Dalla documentazione in atti è emerso che nella sud-
detta località esisteva un deposito incontrollato nel quale
venivano abbandonati rif‌iuti di vario genere quali elettro-
domestici fuori uso, residui di laterizi, materiale legnoso,
barattoli ed altro.
Tanto si evince dalla ispezione del sito eseguita in data
11 febbraio 2005 dalla Polizia Provinciale di Senise inol-
trata anche all’amministrazione comunale con nota prot.
41/05 del 11 febbraio 2005, al f‌ine di sollecitare l’adozione
dei provvedimenti di legge.
I rilievi fotograf‌ici eseguiti documentano l’effettivo stato
di degrado del sito e l’accumulo di rif‌iuti di vario genere.
All’esito di tale segnalazione il Sindaco di Senise
adottava ordinanza n. 10 del 7 marzo 2005 prot. n. 3153
con la quale disponeva a carico dell’Agenzia del Demanio
Uff‌icio dei Territori di Potenza e dell’Ente per lo Sviluppo
dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania, la rimozione dei rif‌iuti abbandonati.
Nel procedimento si contesta all’imputato di non aver
proceduto all’esecuzione della bonif‌ica del terreno in
danno del soggetto individuato come proprietario del sito
nella predetta ordinanza, resosi inadempiente alla stessa.
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, è
realizzato l’elemento materiale del delitto di omissione di
atti d’uff‌icio, di cui all’art. 328 c.p. allorché il rif‌iuto si sia ve-
rif‌icato senza alcuna valida ragione di legittimazione e cioè
quando tale fatto non trovi giustif‌icazione nella legge o in
un atto dell’autorità competente o nell’assoluta impossibili-
tà (Cassazione penale sez. VI 25 gennaio 2000 n. 8117).
E’ principio di diritto costantemente affermato che, in
seguito alla modif‌ica, apportata dall’art. 16 della legge 26
aprile 1990 n. 86, al testo dell’art. 328 c.p., risultano puni-
bili ai sensi del comma 1 dell’art. cit. i pubblici uff‌iciali e gli
incaricati di pubblico servizio che indebitamente rif‌iutino
atti di uff‌icio che debbano essere compiuti “per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di
igiene e sanità…senza ritardo”; deve sottolinearsi che,
in modo speciale e cogente per le ipotesi di richiesta di
assolvimento di compiti connessi con ragioni di giustizia
o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene o
sanità, la “ratio” dell’incriminazione risiede nell’esigenza

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