Tribunale Penale Di Trento 6 Aprile 2016

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giur MERITO
5/2016 Arch. loc. cond. e imm.
dimissioni un solo rinnovo tacito di un anno viene avvalo-
rata anche facendo riferimento al 14° comma dell’art. 1129
ove in effetti è previsto che l’amministratore anche all’atto
del rinnovo della nomina (oltre che della nuova nomina)
debba specif‌icatamente indicare ove non l’abbia già fatto
al momento della nomina in previsione di un eventuale rin-
novo) l’importo a titolo di compenso per l’attività (comma
8 cit.); sicché la novità della novella del 2012 non è da
ravvisare nella prorogabilità senza limite dell’incarico, in
assenza di una delibera di nomina, ma nell’aver previsto
specif‌icatamente la proroga tacita di un ulteriore anno con
pienezza di poteri e, per il periodo successivo, la limita-
zione dei poteri dell’amministratore, cessato ma in regime
di prorogatio, al compimento delle sole attività urgenti al
f‌ine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, laddove nel
vigore della disciplina precedente, pur nella ritenuta inde-
rogabilità del termine annuale, era comunque pacif‌ica la
possibilità di una tacita conferma di anno in anno e la pro-
roga di tutti i poteri di cui all’art. 1130 c.c. “sulla base della
“presunzione della conformità alla volontà dei condomini e
nell’interesse del condominio alla continuità dell’ammini-
stratore”, principio ritenuto applicabile “in ogni caso in cui
il condominio rimanga privato dall’opera dell’amministra-
tore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di
cui all’art. 1129 c.c., comma 2, o di dimissioni, ma anche nei
casi di revoca o di annullamento per illegittimità della rela-
tiva delibera di nomina” (cfr. da ultimo Cass. 18660/2012);
ritenuto, pertanto, che dovendosi ritenere l’ammini-
stratore “cessato per scadenza del secondo anno dell’inca-
rico (a decorrere dalla nomina avvenuta da parte dell’as-
semblea condominiale, essendo quello precedente cessato
e quindi legittimato al compimento delle sole attività di
cui al comma 8 dell’art. 1129 c.c.;
ritenuto, pertanto, che la difesa dei ricorrenti ha chie-
sto la compensazione delle spese e che, dunque, la novità
delle questioni trattate, l’esistenza di un dibattito dottri-
nario sul punto e la mancanza di precedenti giurispruden-
ziali al riguardo, avrebbero comunque fatto ritenere sus-
sistenti i presupposti per una compensazione, dovendosi
peraltro evidenziare la costituzione in giudizio dell’ammi-
nistratore e di alcuni dei condomini è avvenuta all’udien-
za del 17 dicembre 2015, allorquando era già intervenuta
la delibera assembleare di nomina dell’amministratore, e
l’attività difensionale è stata quindi svolta pur essendo già
cessata (successivamente alla notif‌icazione del ricorso) la
materia del contendere. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI TRENTO
6 APRILE 2016
EST. LA GANGA – IMP. A.K.
Furto y Aggravanti y Violenza sulle cose y Sottra-
zione di acqua erogata dal Comune tramite società
somministratrice y Conf‌igurabilità.
. Integra il reato continuato di furto aggravato dalla
violenza sulle cose la condotta posta in essere da sog-
getto che sottragga ripetutamente l’acqua, erogata dal
Comune tramite la società somministratrice del servi-
zio idrico, forzando le grate poste a protezione dei con-
tatori e manometri, asportando gli stessi previa rottura
dei sigilli, sottraendone altri da utilizzare in luogo di
quelli sigillati dalla concessionaria ovvero provvedendo
ad allacciare direttamente le tubazioni a servizio del
proprio appartamento con la conduttura posta a monte
dei contatori e, quindi, bypassando gli stessi. (c.p., art.
624; c.p., art. 625) (1)
(1) Sulla conf‌igurabilità del reato di furto aggravato da mezzo frau-
dolento e non di truffa, cfr. Cass. pen., sez. II, 26 gennaio 2005, n.
2349, in Riv. pen. 2005, 566, citata in motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di citazione diretta da parte del P.M. Asiane
Kamai veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale
imputato come da epigrafe. Assunte le prove ammesse, in
esito al giudizio, ritiene questo giudice provata la respon-
sabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto.
Emerge dalle indagini e dalla istruttoria dibattimen-
tale che nel mese di dicembre del 2013 il sig. G.L. verif‌i-
cava la manomissione dell’impianto idraulico relativo ad
un appartamento di proprietà della S.r.l. M. della quale lo
stesso G. era proprietario ed amministratore, sito in Tren-
to ed aff‌ittato ad Asiane Kamai.
In dibattimento il G. confermava dette circostanze det-
tagliandole. In particolare egli riferiva di aver promosso
causa di sfratto nei confronti dell’imputato per morosità e
che, a causa del mancato pagamento da parte dello stesso
anche delle utenze per la fornitura d’acqua, la società ero-
gatrice del relativo servizio ne aveva bloccato la fornitura
sigillando anche i manometri-contatori.
Peraltro, successivamente a tali interventi da parte
della società T., somministratrice del servizio, il G. riscon-
trava che qualcuno aveva manomesso la grata di prote-
zione dei manometri relativi ad altro appartamento dello
stesso condominio e li aveva installati al posto di quelli
sigillati da T., in modo da consentire nuovamente l’aff‌lusso
di acqua all’alloggio abitato da Asiane Kamai. Ripristinata
la situazione attraverso l’intervento sia di tecnici della T.
che di idraulici chiamati dal G., analoga manomissione si
verif‌icava ulteriori due volte.
In particolare, l’autore di tali interventi illeciti si ser-
viva in una successiva occasione dei contatori asportati
da un deposito della società del G., in un’altra bypassava
i contatori allacciandosi direttamente alla conduttura che
portava acqua al condominio.
Tali manomissioni venivano poi constatate anche
dall’Assistente della Polizia di Stato Beber Ivan, a seguito
di richiesta di intervento da parte del G., così come dall’uf-
f‌iciale di P.G. confermato in dibattimento e risultano an-
che documentate nelle fotograf‌ie prodotte in giudizio.
Quanto alle dichiarazioni rese da G.L., le stesse, otre
che riscontrate, sono apparse dotate della necessaria in-
terna autonoma valenza e credibilità, considerata la co-
erenza, il dettaglio e l’assenza di contraddizioni che le

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