Tribunale Penale di Torino sez. sorv., ord. 22 novembre 2017, n. 4777

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giur
2/2018 Rivista penale
MERITO
TRIBUNALE PENALE DI TORINO
SEZ. SORV., ORD. 22 NOVEMBRE 2017, N. 4777
PRES. ED EST. VIGNERA – IMP. M.
Esecuzione in materia penale y Procedimento di
esecuzione y Sospensione y Provvedimento de pla-
no.
Esecuzione in materia penale y Pene detentive
y Istanza di misure alternative y Inammissibilità o
rigetto y Conseguenze y Revoca immediata del de-
creto di sospensione dell’esecuzione.
. Sulla richiesta di sospensione dell’esecutività del
provvedimento emesso all’esito del procedimento di
esecuzione (art. 666, comma 7, c.p.p.) il giudice può
provvedere de plano e senza contraddittorio. (c.p.p.,
art. 666) (1)
. La dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’i-
stanza di misure alternative presentata ai sensi del-
l’art. 656, comma 6, c.p.p. comporta ex art. 656, comma
8, c.p.p. la revoca del decreto di sospensione dell’e-
secuzione immediatamente ed indipendentemente
dall’impugnazione del provvedimento del tribunale di
sorveglianza, la cui esecuzione non è suscettibile di so-
spensione ai sensi dell’art. 666, comma 7, c.p.p. (c.p.p.,
art. 656; c.p.p., art. 666) (2)
(1) Nel senso che il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 666,
comma 7, c.p.p., non prevede alcuna formalità, v. Cass. pen., sez. I, 10
novembre 2016, n. 47657, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez.
I, 8 luglio 2003, n. 29024, ibidem.
(2) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2015, n. 20467,
in Arch. nuova proc. pen. 2016, 651.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con decreto in data 20 dicembre 2016 il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria dispo-
neva la carcerazione di M.N. in relazione alla pena inf‌lit-
tagli dal Tribunale di Alessandria con sentenza in data 27
giugno 2014 e ne sospendeva l’esecuzione ai sensi dell’art.
656, commi 5-6, c.p.p.
Il M. presentava conseguentemente richiesta di misure
alternative (aff‌idamento in prova al servizio sociale e de-
tenzione domiciliare), la quale veniva rigettata da questo
Tribunale con ordinanza in data 4 ottobre 2017.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Alessandria, pertanto, ai sensi dell’art. 656, comma 8,
c.p.p. revocava il suindicato provvedimento di sospensione
dell’ordine di esecuzione emesso il 20 dicembre 2016.
Avverso la predetta ordinanza del 4 ottobre 2017 il
difensore proponeva ricorso per cassazione, chiedendo a
questo Tribunale ai sensi dell’art. 666, 7° comma, c.p.p.
la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazio-
ne (recte: dell’esecuzione della suindicata ordinanza del
4 ottobre 2014, cui è conseguita la revoca del decreto di
sospensione dell’ordine di carcerazione).
2.- Va osservato preliminarmente che:
- sulla superiore richiesta di sospensione il Tribunale
avrebbe ben potuto provvedere de plano e senza contrad-
dittorio, “non essendo prevista per il provvedimento sull’i-
stanza di sospensione ex art. 666, comma 7, c.p.p. alcuna
formalità” (così in motivazione Cass. pen., sez. I, sentenza
24 giugno 2003 n. 29024, Di Bari, Rv. 225203; nello stesso
senso la recentissima Cass. pen., sez. I, sentenza 22 giugno
2016 n. 47657, P.G. in proc. Trimboli, Rv. 268377);
- l’instaurazione del procedimento camerale ex artt.
127-666, comma 3, c.p.p. è stata fatta per mera cortesia
e/o al f‌ine di evitare impugnazioni defatigatorie;
- una volta pretesa da parte del difensore l’instaurazione
del contraddittorio ex art. 127 c.p.p., le odierne produzioni
del difensore stesso soggiacciono alla disciplina prevista dal
secondo comma della suindicata disposizione e, quindi, cor-
rettamente sono state dichiarate inammissibili per mancata
osservanza del termine di cinque giorni prima dell’udien-
za ivi stabilito: termine che la prevalente e/o più recente
giurisprudenza di legittimità relaziona pure ai documen-
ti [v. esplicitamente Cass. pen., sez. I, sentenza 12 aprile
2013 n. 26680, Tripodi, Rv. 256053 (“Nel procedimento di
esecuzione, per la produzione di documenti deve essere ri-
spettato il termine di cinque giorni, previsto per le memorie
dal comma secondo dell’art. 127 c.p.p.”); ed implicitamente
Cass. pen., sez. III, sentenza 24 settembre 2015 n. 44011,
P.M. in proc. Pesce, Rv. 265072 (“Nel corso dell’udienza pre-
liminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al
limite temporale di cui all’art. 127 c.p.p., f‌ino a cinque giorni
prima dell’udienza, essendo la produzione ammissibile f‌ino
all’inizio della discussione, ai sensi dell’art. 421, comma ter-
zo, c.p.p. senza che ciò comporti lesione del contraddittorio,
potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della
nuova produzione, un’attività di integrazione probatoria ex
art. 422, comma primo, c.p.p.”)].
3.- L’istanza va dichiarata inammissibile, atteso che:
a) la norma contenuta nell’art. 666, comma 7, c.p.p. è
derogata da quella specif‌ica contenuta nell’art. 656, comma
8, c.p.p. [v. in tal senso tra le più recenti Cass. pen., sez. I,
sentenza 27 gennaio 2015 n. 20467, Tafa, Rv. 263366, nella
cui motivazione sta scritto: “pur riconoscendosi all’art. 588
c.p.p., comma 1, secondo cui durante i termini per impugna-
re e f‌ino all’esito del giudizio di impugnazione l’esecuzione
del provvedimento è sospesa salvo che la legge disponga al-
trimenti, una portata di carattere generale non limitata ai
soli procedimenti di cognizione, pur tuttavia, con specif‌ico
riguardo all’ordine di carcerazione emesso dal pubblico mi-
nistero in esecuzione di una sentenza di condanna a pena
detentiva, si richiama l’autonoma disciplina dettata dal le-
gislatore nell’art. 656 c.p.p. che, nel tempo, si è arricchito di
nuovi commi (v. L. 27 maggio 1998, n. 165, art. 1, cit.; L. 19
gennaio 2001, n. 4, di conversione del D.L. 24 novembre 2000,
n. 341; L. 5 dicembre 2005, n. 251; L. 21 febbraio 2006, n. 49,
di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272; L. 24 luglio
2008, n. 125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92;
L. 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del D.L. 1 luglio 2013,
n. 78), al f‌ine di garantire, da un lato, l’esigenza di sospen-
dere l’esecuzione della pena per i reati non particolarmen-
te allarmanti e per i soggetti non pericolosi che potrebbero

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