Tribunale Penale di Torino sez. sorv., ord. 22 novembre 2017

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Rivista penale 1/2018
Merito
TRIBUNALE PENALE DI TORINO
SEZ. SORV., ORD. 22 NOVEMBRE 2017
PRES. ED EST. VIGNERA – RIC. H.
Misure di sicurezza y Esecuzione y Dopo che la
pena è stata scontata o altrimenti estinta y Rie-
same della pericolosità sociale dell’interessato y
Effettuazione y Prima dell’estinzione della pena y
Ammissibilità y Fattispecie in tema di espulsione di
cittadino straniero.
Misure di sicurezza y Personali y Espulsione dello
straniero y Convivenza con parenti entro il secon-
do grado di nazionalità italiana y Esclusione dell’e-
spulsione y Attualità della pericolosità sociale y
Sostituzione con altra misura adeguata alla parti-
colare situazione del condannato y Ammissibilità.
. La misura di sicurezza personale aggiunta a pena de-
tentiva deve essere eseguita dopo che la pena è stata
scontata o altrimenti estinta (art. 211, comma 1, c.p.),
ma il riesame della pericolosità sociale dell’interessato
può essere effettuato dal magistrato di sorveglianza ai
sensi dell’art. 679, comma 1, c.p.p. anche in epoca im-
mediatamente precedente il momento estintivo della
pena. (c.p. art. 211; c.p.p. art. 679; l. 26 luglio 1975, n.
354, art. 69) (1)
. In presenza di una causa ostativa all’esecuzione della
misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal
territorio dello Stato (nella fattispecie in quanto convi-
vente con parenti entro il secondo grado di nazionalità
italiana: art. 19, comma 2, lettera c), D.L.vo 25 luglio
1998, n. 286) e nell’attualità della sua pericolosità so-
ciale, può procedersi alla sostituzione di quella misura
di sicurezza con altra adeguata alla particolare situa-
zione del condannato (nella fattispecie con l’assegna-
zione ad una colonia agricola). (c.p., art. 215; c.p., art.
216; c.p.p., art. 679; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69;
d.p.r. 9 settembre 1990, n. 309, art. 86; d.l.vo 25 luglio
1998, n. 286, art. 19) (2)
(1) Per ragguagli circa l’esecuzione delle misure di sicurezza, v. il
commento giurisprudenziale all’art. 679 c.p.p. contenuto in PIERMA-
RIA CORSO, Codice di procedura penale, ed. La Tribuna, Piacenza
2017; ed il commento all’art. 211 c.p., in LUIGI ALIBRANDI, Codice
penale, ed. La Tribuna, Piacenza 2017.
(2) La sentenza in epigrafe aderisce all’orientamento espresso da
Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 3516, in www.latribunaplus.
it e Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2010 n. 18527, ibidem, secondo
cui la previsione che non consente l’espulsione degli stranieri con-
viventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge che siano
di nazionalità italiana (art. 19, comma secondo, lett. c) del D.L.vo
n. 286 del 1998) si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi com-
presa l’espulsione dello straniero prevista per i reati in materia di
sostanze stupefacenti. Secondo un indirizzo minoritario, sostenuto
da Cass. pen., sez. VI, 2 luglio 2010, n. 25150, in questa Rivista 2010,
843, il divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge
di nazionalità italiana, previsto dall’art. 19, comma secondo, lett. c)
del D.L.vo n. 286 del 1998, non si applica all’espulsione prevista per
il caso dello straniero condannato per reati concernenti gli stupefa-
centi. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 2010, n. 20514, ivi
2010, 846 che, in fattispecie relativa ad espulsione di cui all’art. 86
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, afferma:"Allorché la Corte europea ha
stabilito che l’esecuzione di provvedimenti di espulsione o comunque
di trasferimento forzoso verso un determinato Paese (nella specie, la
Tunisia) integri la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea
per i diritti dell’uomo, in considerazione del rischio di attuazione di
pene o trattamenti inumani o degradanti, è compito di ogni orga-
no giurisdizionale nazionale, competente a deliberare decisioni che
comportano trasferimenti di persone verso quel Paese, individuare
ed adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, un’ap-
propriata misura di sicurezza, diversa dall’espulsione, e ciò f‌ino a
quando non sopravvengano fatti innovativi idonei a mutare la sud-
detta situazione di allarme.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con sentenza della Corte di Appello di Torino in
data 10 giugno 2016 (che riformava parzialmente quella
del Tribunale di Alessandria in data 8 novembre 2012) H.
R. veniva dichiarato colpevole del reato ex art. 73 D.P.R.
309/1990 (cessione di stupefacenti commessa dal 2008
e sino al 2010 in Novi Ligure) e condannato alla pena di
anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 3.200 di multa (pena
aggiunta in continuazione a quella inf‌littagli per fatti ana-
loghi con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Alessandria
in data 26 aprile 2010), con contestuale applicazione
della misura di sicurezza dell’espulsione ex art. 86 D.P.R.
La pena suindicata è stata inserita nel provvedimento
di cumulo della Procura di Alessandria n. 836/2015 dell’11
gennaio 2016, che comprende pure le ulteriori pene inf‌lit-
te al predetto con altre 6 condanne, di cui cinque per fatti
specif‌ici (commessi dal settembre 2006 al giugno 2012 in
Torino, Milano, Novi Ligure e Stazano) ed una per plurime
e continuate contravvenzioni al foglio obbligatorio com-
messe in Novi Ligure nel giugno, nell’ottobre e nel novem-
bre 2012.
La pena complessiva “cumulata” risultava pari ad anni
9 di reclusione, mesi 1 e giorni 10 di arresto ed euro 33.100
di multa.
Oltre alle 7 condanne di cui al suindicato provvedi-
mento di cumulo, il certif‌icato penale menziona a carico
dell’H. sei precedenti condanne o decreti penali di con-

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