Tribunale Penale di Torino sez. VI, ord. 8 giugno 2018, n. 1199 (ud. 8 giugno 2018)

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
TRIBUNALE PENALE DI TORINO
SEZ. VI, ORD. 8 GIUGNO 2018, N. 1199
(UD. 8 GIUGNO 2018)
EST. VILLANI – RIC. M.
Circostanze del reato y Concorso di aggravanti
e attenuanti (giudizio di comparazione) y Divieto
di prevalenza e/o equivalenza dell’attenuante spe-
ciale del concorso di colpa della persona offesa
prevista dall’art. 590 bis, comma 7, c.p. y Presunto
contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. y Questione rile-
vante e non manifestamente infondata di legittimi-
tà costituzionale.
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Art. 222,
commi 2 e 3 ter c.d.s. y Sospetta violazione degli
artt. 3 e 27 Cost. y Questione rilevante e non mani-
festamente infondata di legittimità costituzionale.
. È rilevante e non manifestamente infondata, in rela-
zione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 590 quater c.p. (introdotto dal-
l’art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41) nella
parte in cui prevede il divieto di prevalenza e/o equi-
valenza dell’attenuante speciale del concorso di colpa
della persona offesa prevista dall’art. 590 bis, comma 7,
c.p. (c.p., art. 590 bis; c.p., art. 590 quater) (1)
. È rilevante e non manifestamente infondata, in rela-
zione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 222, commi 2 e 3 ter c.d.s.,
come rispettivamente modif‌icato e introdotto dall’art.
1, comma 6, lett. b), n. 1, e dall’art. 1, comma 6, lett. b),
n. 2 della L. 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui pre-
vedono rispettivamente la revoca della patente di guida
e l’impossibilità di conseguire una nuova patente prima
che siano decorsi cinque anni dalla revoca. (nuovo c.s.,
art. 222) (2)
(1) La Corte costituzionale si è già espressa sulla legittimità di tale
divieto, in relazione a fattispecie analoghe, stabilendo che le dero-
ghe al bilanciamento possono essere ritenute costituzionalmente
legittime, purché non trasmodino nella manifesta irragionevolezza
o nell’arbitrio ovvero se determinano un’alterazione degli equilibri
costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità
penale Cfr. Corte cost. 15 novembre 2012 , n. 251, in Riv. pen. 2013,
17 e Corte cost. 23 marzo 2012, n. 68, ivi 2012, 483.
(2) Si richiama la pronuncia Cass. pen., sez. IV, 15 settembre 2017,
n. 42346, in questa Rivista 2018, 62 che ha dichiarato manifestamen-
te infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222,
comma secondo, quarto periodo, cod. strada, in relazione agli artt. 3
e 27 Cost., nella parte in cui prevede l’obbligo della sanzione ammi-
nistrativa accessoria della revoca della patente di guida, poichè tale
sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l’interpre-
tazione dell’art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che
la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all’esito di un
giudizio penale non elude le garanzie proprie del processo penale, nè
pone un problema di estensione dell’applicazione del divieto del "ne
bis in idem", non essendo l’imputato sottoposto ad un procedimento
amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La difesa dell’imputata ha in via preliminare richiesto
che il giudice rimettesse le parti dinanzi alla Corte co-
stituzionale dubitando della legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 222 comma 2
e comma 3 ter e dell’art. 224, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 285/1992 nonché dell’art. 590 bis c.p., norme
che impongono in caso di condanna la revoca della pa-
tente non consentendo alcuna valutazione discrezionale
o potere del giudice di modulare la sanzione alla gravità
del fatto. Con nota integrativa del 7 maggio 2018 la dife-
sa dell’imputata ha anche dubitato della costituzionalità
dell’art. 590 quater c.p. nella parte in cui non consente
un giudizio di equivalenza o di prevalenza dell’attenuan-
te del concorso di colpa della persona offesa rispetto alle
aggravanti dell’art. 590 bis c.p. Ad avviso di questo giudice
le questioni sollevate dalla difesa dell’imputata sono non
manifestamente infondate e rilevanti, nei limiti di cui si
dirà in prosieguo di motivazione.
Dalla formulazione del capo d’imputazione emerge
che all’imputata è contestata la nuova fattispecie auto-
noma di reato prevista dall’art. 590 bis per aver causato,
con le modalità di condotta sopra descritte, lesioni gravi
alla persona offesa: con l’aggravante di aver commesso il
fatto non rispettando l’indicazione luminosa del semaforo
proiettante luce rossa e con l’attenuante del concorso di
colpa del pedone che a propria volta attraversava con se-
maforo rosso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rilevanza delle questioni.
In caso di condanna dell’imputata questo giudice sa-
rebbe chiamato in primo luogo a valutare il rapporto tra
le attenuanti e le aggravanti contestate non potendo, in
forza del disposto dell’art. 590 quater c.p., emettere un
giudizio di equivalenza o di prevalenza dell’attenuante
del concorso di colpa, ancorché sulla applicabilità della
suddetta attenuante non possano esservi dubbi essendo
indicata già nel capo d’imputazione. Non potendo questo
giudice attribuire all’imputato un grado di colpa maggio-
re di quello contenuto nel capo d’imputazione, necessa-
riamente infatti dovrà tener conto del concorso della

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