Tribunale penale di Terni 23 febbraio 2015, n. 28 (ud. 14 gennaio 2015)

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giur
Rivista penale 6/2015
MERITO
lente) dottrina, assertrice di una tesi “riduzionistica” del factum, ricondu-
ce nell’alveo concettuale del divieto. In particolare, la Suprema Corte (cfr.
ancora Cass., sez. II, n. 18376 del 24 aprile 2013; Cass., sez. un., n. 34655 del
28 giugno 2005) ricostruisce l’identità del fatto preclusivo di un nuovo giu-
dizio in termini di identità (non solo della condotta oggetto della decisione
passata in giudicato, ovvero della condotta e dell’oggetto materiale su cui
cade, bensì) di tutti gli elementi costitutivi del reato, richiedendo che vi sia
corrispondenza storico-naturalistica nella conf‌igurazione del medesimo
considerato appunto in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, nesso
causale, evento) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di
persona: di modo che se muta (ovvero si aggiunge) l’evento, piuttosto che
aversi una mera diversa considerazione dello stesso fatto quanto a titolo
e/o a grado, muta il fatto ex art. 649 c.p.p. e cade il divieto di secondo
giudizio. Ad analoga conclusione si perviene in presenza di un diverso o
aggiuntivo evento in senso giuridico (tra le altre, Cass. 15 aprile 2009, in
Giur. it., 2010, 1181; Cass., 11 novembre 2004, in Cass. pen., 2006, 1506.).
(14) In questa direzione, FLICK G.M.-NAPOLEONI V., Cumulo tra
sanzioni penali e amministrative, cit. e DOVA M., Ne bis in idem in ma-
teria tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudizi nazio-
nali e sovranazionali, in www.penalecontemporaneo.it, 5 giugno 2014,
5. Il sospetto di illegittimità convenzionale inizia a far breccia nella giuri-
sprudenza della Corte (Cass. 9 ottobre 2014, dep. 12 marzo 2015), che,
di recente, dovendo giudicare un caso di omesso versamento di ritenute
certif‌icate ex art. 10 bis D.L.vo 74/2000, ha nello specif‌ico riconosciuto,
sia pure solo in un “obiter dictum”, la presenza di «non irrilevanti dubbi
di compatibilità con la normativa comunitaria», discendenti dal possibile
ricorrere della medesimezza fattuale dei due illeciti.
(15) Riguardo, invece, all’individuazione delle ipotesi di concorso
formale per le quali è possibile giudicare due volte (ciò che è dimostra-
to dalla previsione di cui all’art. 671, comma 1, c.p.p.), questione che
si interseca con quella (richiamata in nota 13) relativa all’inclusione o
meno dell’evento naturalistico all’interno del “factum” di cui si predica
l’identità ai sensi dell’art. 649 c.p.p., si rinvia a CAPRIOLI-VICOLI, cit.,
90 ss., anche per una rassegna delle variegate opinioni sul tema, nonché
del (frequente) contrasto tra la (prevalente) dottrina, che propone
un’impostazione “riduzionistica” e la (prevalente) giurisprudenza, so-
stenitrice della tesi “ampliativa”. In merito, da ultimo, RIVELLO P.P., La
nozione di “fatto” ai sensi dell’art. 649 c.p.p. e le perduranti incertezze
interpretative ricollegabili al principio del ne bis in idem, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2014, 1410.
(16) Nondimeno, si potrebbe anche realizzare l’ipotesi inversa, cioè
di più ampia portata del ne bis in idem” in chiave “sostanziale” rispetto
a quello “processuale”, quando si utilizzassero criteri ulteriori rispetto
a quello della specialità, che prescindono dall’ unitarietà naturalistica
del fatto. In tali ipotesi, esemplif‌icate dai riferimenti alle note f‌igure
dell’antefatto o del postfatto non punibili, sarebbe diff‌icile riconoscere la
medesimezza dei fatti rispetto ai giudizi aventi a oggetto il reato minore
e quello maggiore, mentre sul piano “sostanziale” si avrebbe l’esclusione
del concorso formale di illeciti e la conseguente applicazione di una sola
fattispecie. Sul punto, si rinvia a PAPA M., Le qualif‌icazioni giuridiche
multiple nel diritto penale, Torino, 1997, 36 ss.
(17) CORDERO F., Procedura penale, Milano, 2000, 1129.
(18) Cfr. PAPA M., Le qualif‌icazioni giuridiche multiple, cit., 33 ss.
(19) In generale, sull’approccio metodologico circa la risoluzione
del concorso apparente di reati per tutti, DE FRANCESCO G., voce Con-
corso apparente di norme, in Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, 417 ss.
(20) Cfr. sul tema CONSO G., I fatti giuridici processuali penali.
Perfezione ed eff‌icacia, Milano, 1955, 101; MANTOVANI F., Concorso e
conf‌litto di norme, Bologna, 1966, 421; LOZZI G., Prof‌ili di un’indagine
sui rapporti tra «ne bis in idem» e concorso formale, Milano, 1974, 67 ss.
In chiave critica sulla ratio dell’ “economia processuale” e per una valo-
rizzazione dei prof‌ili di garanzia del cittadino, in particolare, GALANTINI
N., Il divieto di doppio processo come diritto della persona, in Riv. it. dir.
proc. pen. 1981, 97 ss.
(21) Per tutti, CAPRIOLI F.-VICOLI D., Procedura penale, cit. 72 ss.
(22) COPPI F., Reato continuato e cosa giudicata, Napoli, 1969, 322 ss.
trIbunale penale dI ternI
23 febbraIo 2015, n. 28
(ud. 14 gennaIo 2015)
est. taverna – Imp. albertInI
Corruzione y Istigazione alla corruzione y Delitto
di intralcio alla giustizia y Nei confronti di testimo-
ne y Testimone che non abbia ancora assunto tale
qualif‌ica processuale y Conf‌igurabilità y Esclusione
y Fattispecie in tema di delitto di intralcio alla giu-
stizia realizzato tramite intimidazioni telefoniche
dal carattere minaccioso e violento al f‌ine di otte-
nere l’omertà della vittima.
Giudizio abbreviato y Presupposti y Def‌inibilità
allo stato degli atti y Ulteriori acquisizioni pro-
batorie y Sommarie informazioni y Nel corso delle
indagini preliminari y Def‌inizione del procedimento
y Suff‌icienza y Esclusione y Acquisizione della te-
stimonianza di persone che hanno reso sommarie
informazioni y Condizioni y Necessità.
. Perché si possa conf‌igurare il reato di intralcio alla
giustizia, ex art. 377, commi 1 e 3 c.p., in relazione
all’ipotesi di cui all’art. 372 c.p., è necessario che i
destinatari della condotta abbiano già assunto, formal-
mente, nel momento in cui l’atto viene posto in essere,
l’idonea qualif‌ica processuale di testimoni e che tale
qualif‌ica soggettiva sia da essi conosciuta. (In base a
tale principio è stato escluso il delitto di intralcio alla
giustizia realizzato tramite intimidazioni telefoniche
nei confronti di persona citata quale testimone al f‌ine
di non farlo deporre). (c.p., art. 372; c.p., art. 377) (1)
. In tema di giudizio abbreviato, non possono ritenersi
suff‌icienti per la def‌inizione del procedimento allo stato
degli atti le sommarie informazioni acquisite nel corso
delle indagini preliminari, ma devono essere integrate
dall’acquisizione delle testimonianze delle persone che
hanno già reso tali dichiarazioni sempre che le stesse
permettano di giungere alla def‌inizione di prove utili a
dirimere i prof‌ili di contrasto e il “ragionevole dubbio”
della fase decisionale. (c.p.p., art. 350; c.p.p., art. 422;
c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 441) (2)
(1) La pronuncia in commento si uniforma, a quanto già sostenuto
da gran parte della giurisprudenza di legittimità. Nello stesso senso
si vedano Cass. pen., sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 45626, in questa
Rivista 2011, 295 e Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 1999, n. 4062, ivi
2000, 177. Cfr. la recente pronuncia delle SS.UU. 12 dicembre 2014, n.
51824, ivi 2015, 115, nella quale si sostiene la sussistenza del delitto
in esame in relazione alla peculiare f‌igura del C.T. del P.M., in quanto
egli, pur non avendo ancora assunto uff‌icialmente la qualità di teste,
riveste già una precisa veste processuale destinata a ref‌luire sulla
propria futura funzione “testimoniale” e quindi verosimilmente po-
trebbe agire con lo scopo di trasmettere una falsa rappresentazione
della realtà al P.M. (art. 371 bis c.p.) o al giudice (art. 372 c.p.).
(2) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. I, 11 agosto 2011, n.
31881, in questa Rivista 2012, 1294.

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