Tribunale Penale di Taranto sez. II, 16 ottobre 2014, n. 2156 (ud. 18 luglio 2014)

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giur
Rivista penale 3/2016
MERITO
Giova anche osservare che l’art. 186, comma 2, C.d.S.,
prevede reati contravvenzionali, per i quali quindi rileva
anche l’elemento colposo (art. 42, u.c. c.p.).
Nel caso che ci occupa, la colpa (art. 43 c.p.) prende
la forma dell’imprudenza, consistente nel porsi alla gui-
da del veicolo pur avendo ingerito bevande alcoliche; ed è
proprio questo elemento soggettivo a giustif‌icare (anche
dal punto di vista costituzionale (art. 27, comma 1, Cost.)
la presunzione assoluta di cui si è detto.
Nella sostanza, quindi, appare condivisibile il principio
affermato dalla Cassazione, secondo la quale in tema di
circolazione stradale, il superamento delle soglie del tasso
alcolemico, rilevante ai f‌ini della valutazione del disvalo-
re del fatto, integra una presunzione assoluta di stato di
ebbrezza che non ammette prova contraria, considerato
che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha
natura di reato ostativo rispetto a più gravi delitti contro
l’integrità f‌isica e la vita della persona umana che lo stato
di ebbrezza agevola nella sua consumazione (v. Cass., n.
18044/2014, depositata nel 2015).
5) Trattamento sanzionatorio.
Venendo alla determinazione del trattamento sanzio-
natorio da riservarsi all’imputato, considerata la sua gio-
vane età e la sua incensuratezza, pena base viene f‌issata
in quella di mesi sei di arresto ed € 1.500,00 di ammenda,
aumentata a mesi sei di arresto ed € 2.100,00 di ammen-
da in ragione dell’aggravante di cui al comma due sexies
dell’art. 186 del codice della strada.
L’imputato appare altresì meritevole delle attenuanti
generiche (art. 62 bis c.p.), ancora in ragione della gio-
vane età e dell’incensuratezza, riducendosi così la pena a
quella di mesi quattro di arresto ed € 1.500,00 di ammenda.
In virtù della diminuente del rito, la pena viene ulte-
riormente diminuita f‌ino alla misura f‌inale di mesi due e
giorni 20 (venti) di arresto ed € 1.000,00 (mille) di am-
menda.
Non potendosi valutare ulteriormente gli stessi ele-
menti già posti a giustif‌icazione della pena base e delle
attenuanti generiche, non si ritiene di concedere la sosti-
tuzione della pena in quella del lavoro di pubblica utilità,
come previsto dal comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S. .
Non si ravvisano, infatti, ulteriori motivi per mitigare
ulteriormente il trattamento sanzionatorio.
Del resto, è stato autorevolmente stabilito che (v. C.
cost., n. 43/2013) il ruolo che il lavoro di pubblica utilità
è chiamato ad assolvere nell’ambito dell’art. 186 C.d.S. è
quello di pena sostitutiva.
Analogamente a quanto avviene per le sanzioni sostitu-
tive previste dagli artt. 53 e seguenti della L. n. 689/81, e
per quella stessa del lavoro di pubblica utilità, prevista in
rapporto a taluni reati in materia di stupefacenti dall’art.
73, comma 5 bis, del D.P.R. n. 309/90, il potere di sosti-
tuzione rientra nel più generale potere discrezionale di
determinazione della pena in concreto per il fatto oggetto
di giudizio, spettante al giudice che pronuncia il decreto
penale o la sentenza di condanna.
Come risulta dall’impiego (nel comma 9 bis cit.) della
voce verbale “può”, l’applicazione della pena sostitutiva
in questione non costituisce oggetto di un diritto dell’im-
putato, ma è disposta discrezionalmente dal giudice sulla
base di una valutazione di meritevolezza che ha quali pa-
rametri i criteri enunciati dall’art. 133 c.p., così come, del
resto, è espressamente stabilito dall’art. 58 L. n. 689/81,
oltre che sulla base di una prognosi di positivo svolgimen-
to del lavoro.
La giovane età e l’incensuratezza consentono comun-
que all’imputato di godere della sospensione condizionale
della pena, nonché della determinazione nella misura
minima (considerato che il veicolo apparteneva ad altri)
della sanzione amministrativa accessoria consistente nel-
la sospensione della patente di guida.
La condanna al pagamento delle spese processuali con-
segue all’affermazione di responsabilità. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI TARANTO
SEZ. II, 16 OTTOBRE 2014, N. 2156
(UD. 18 LUGLIO 2014)
PRES. ROMANO – EST. DI ROMA – IMP. U.M.
Peculato y Truffa y Differenze y Fattispecie in cui è
stata esclusa la truffa nella condotta del Direttore
Generale di Azienda Sanitaria che aveva autorizza-
to l’esecuzione di “progetti obiettivo” e disposto
delle sostanze dell’Ente amministrato per la relati-
va remunerazione.
Peculato y Elemento oggettivo y Dipendenti della
P.A. y Condotta distrattiva y Nuova disciplina y Rile-
vanza ai sensi dell’art. 323 c.p. y Violazione di norme
di legge o di regolamento y Concetto comprensivo
della normativa contrattuale di natura privatistica
contenuta nei contratti collettivi per i dipendenti
delle P.A. y Esclusione.
. La distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata
nella precedenza cronologica dell’appropriazione ri-
spetto al falso o viceversa, ma nel modo in cui il funzio-
nario infedele viene in possesso del denaro del quale
si appropria: per cui sussiste peculato quando l’agente
fa proprio il danaro della Pubblica Amministrazione
del quale abbia il possesso per ragione del suo uff‌icio o
servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico uff‌iciale
o l’incaricato di pubblico servizio, non avendo tale pos-
sesso, si procuri fraudolentemente, con artif‌ici e rag-
giri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita
condotta (Fattispecie in cui è stata esclusa la truffa
nella condotta del Direttore Generale di Azienda Sa-
nitaria che aveva autorizzato l’esecuzione di “progetti
obiettivo” e disposto delle sostanze dell’Ente ammini-
strato per la relativa remunerazione). (c.p., art. 314;
c.p., art. 323; c.p., art. 640)
. Le novità introdotte dalla Legge n. 86/90 si sono so-
stanziate nella eliminazione dal reato punito a norma
dell’art. 314 c.p. della condotta di “distrazione”, oltre
che nella abrogazione del delitto di malversazione a
danno di privati come f‌igura autonoma di reato (art.

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