Tribunale Penale di Taranto sez. I, 20 novembre 2014, n. 3023

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2015
MERITO
c.c.). Il resistente deve quindi essere condannato alla re-
stituzione della caparra versata dal ricorrente.
Si rileva che con tale pronuncia viene comunque mante-
nuta la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sia
perché la domanda di restituzione del doppio della caparra
è comunque correlata ad una domanda di accertamento
della nullità, sia perché tale pronuncia costituisce mera
riduzione d’uff‌icio del quantum della domanda (in quanto
la condanna a versare il doppio della caparra versata con-
tiene in sé la domanda di restituzione della sola caparra).
BETA deve dunque essere condannata alla restituzione
in favore del ricorrente della somma €18.500,00.
Tale importo va gravato di interessi legali con decor-
renza dalla data della domanda, non essendo stati forniti
elementi nel presente giudizio che consentano di formula-
re un giudizio di mala fede del promittente venditore (art.
2033 c.c.).
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di
debito di valuta.
3. Sulle riconvenzionali della resistente.
La BETA ha chiesto di accertarsi l’ inadempimento del
ricorrente al contratto preliminare e, pertanto, di dispor-
ne la risoluzione.
Tale domanda risulta assorbita dalla pronuncia di nul-
lità del suddetto contratto e, pertanto, non è dato pronun-
ciarsi sul punto.
È evidente infatti che l’inadempimento ad una obbli-
gazione contrattuale presuppone la validità del contratto.
Ove questo sia nullo, non sussiste alcuna obbligazione, e
non può conf‌igurarsi inadempimento giuridicamente rile-
vante.
3.1. La società BETA ha dedotto altresì che il proprio
ritardo nella stipula del contratto def‌initivo sia da addebi-
tare all’inadempimento dell’impresa appaltatrice dei lavo-
ri di costruzione dell’immobile, che ha chiamato in causa
per essere manlevata in caso denegato di condanna.
La domanda non è fondata.
La condanna del resistente nel presente giudizio con-
segue all’accertata nullità del contratto preliminare per
vizio della f‌ideiussione.
Trattasi di questione di diritto, afferente ai requisi-
ti formali del contratto preliminare, che non è in alcun
modo connessa con l’asserito inadempimento della terza
chiamata al contratto di appalto. Non si vede pertanto al-
cuna valida ragione per consentire alla resistente di river-
sare sull’appaltatrice l’onere economico dell’accoglimento
della domanda del ricorrente.
D’altra parte l’invalidità del contratto è imputabile ad
inosservanza commessa dalla stessa BETA, la quale ha
inadempiuto agli obblighi di legge a lei facenti carico cir-
ca la prestazione di idonea polizza f‌ideiussoria, mentre è
documentale che la GAMMA è terza rispetto al suddetto
contratto.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese vanno liquidate, come da D.M. n. 55/2014, avu-
to riguardo al valore della causa, al minor credito accerta-
to ed alla attività defensionale espletata. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI TARANTO
SEZ. I, 20 NOVEMBRE 2014, N. 3023
EST. DE TOMASI – IMP. M.T.
Invasione di terreni o edif‌ici y Elemento oggetti-
vo y Occupazione abusiva di appartamento comuna-
le adibito ad alloggio popolare y Scriminante dello
stato di necessità y Portata.
. L’ occupazione arbitraria di un appartamento di pro-
prietà comunale e adibito ad allogggio popolare rientra
nella previsione dell’art. 54 c.p. solo se ricorra pericolo
attuale di un danno grave alla persona, non coinciden-
do la scriminante dello stato di necessità con l’esigenza
dell’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri
problemi abitativi. Infatti, l’illecita occupazione di un
bene immobile è scriminata dallo stato di necessità
conseguente al danno grave alla persona (che ben può
consistere anche nella compromissione del diritto di
abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della per-
sona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost.) sempre
che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazio-
ne, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali
l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del
pericolo. (c.p., art. 54; c.p., art. 633; c.p., art. 639) (1)
(1) Nel senso che, ai f‌ini della sussistenza dell’esimente dello stato
di necessità prevista dall’art. 54 c.p., rientrano nel concetto di danno
grave alla persona non solo la lesione della vita e dell’integrità f‌isica,
ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fonda-
mentali della persona, tra cui vi è certamente quello all’abitazione,
cfr. Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2008, n. 7183, in questa Rivista 2008,
251. Circoscrive la sfera di azione dell’esimente di cui all’art. 54 c.p. ai
casi di necessità e inevitabilità del pericolo Cass. pen., sez. II, 4 giugno
2003, n. 24290, in Riv. pen. 2004, 471.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 20 marzo 2013 il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto citava a giudizio
Mo.Te. per il delitto indicato in epigrafe.
All’udienza dell’8 gennaio 2014, dichiarata la contuma-
cia dell’imputato in quanto citato nelle forme di legge (no-
tif‌ica ricevuta a mani di persona convivente) e non com-
parso, il processo, presente il difensore della parte offesa
comune di Taranto, in persona del legale rappresentante,
veniva rinviato in via preliminare sul ruolo del sottoscritto
magistrato per competenza.
All’udienza del 3 aprile 2014 si costituiva parte civile la
predetta persona offesa a mezzo del proprio procuratore
speciale.
All’odierna udienza, aperto il dibattimento e ammesse
le prove orali e documentali richieste dalle parti, anche
ai sensi degli artt. 493, 3° comma e 500, comma 7 c.p.p.,
si procedeva all’esame del teste del Pm. Ma.Ca. che ren-
deva dichiarazioni come da verbale fono registrato in atti.
A seguire, dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale e
utilizzabili gli atti del fascicolo processuale, il Tribunale
tratteneva il processo in decisione sulle conclusioni delle
parti riportate nel verbale d’udienza.

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