Tribunale penale di Taranto Uff. Gup, 2 gennaio 2015, n. 2028 (ud. 18 dicembre 2014)

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giur
7-8/2015 Rivista penale
MERITO
trIbunale penale dI taranto
uff. gup, 2 gennaIo 2015, n. 2028
(ud. 18 dIceMbre 2014)
pres. IngenIto – est. IngenIto – IMp. d.M.
Falsità in atti y In atti pubblici y Falsa dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà y Resa dal
privato al pubblico uff‌iciale per il conseguimento
di erogazioni pubbliche y Assenza delle erogazioni
y Conf‌igurabilità dei reati di false attestazioni rese
dal privato al pubblico uff‌iciale e di indebita per-
cezione di erogazioni in danno dello Stato y Esclu-
sione.
. Quando la falsa dichiarazione in atto sostitutivo di
notorietà sia comunque f‌inalizzata al conseguimento di
un contributo pubblico, indipendentemente dalla cir-
costanza che la stessa abbia o no inciso sulla regolare
percezione della pubblica prestazione, essa va ritenuta
integrante la fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p., l’ac-
certamento della cui violazione, quando l’importo del
contributo sia inferiore ad € 3.999,96 è di competenza
dell’Autorità Amministrativa e non del Giudice Penale.
(c.p., art. 316 ter; c.p., art. 483)
svolgIMento del processo e MotIvI della decIsIone
Con decreto ex art. 464 c.p.p., emesso in data 2 ottobre
2014, a seguito d’opposizione a decreto penale di con-
danna e contestuale richiesta di rito abbreviato condizio-
nato all’acquisizione di documentazione, è stato f‌issato il
procedimento in camera di consiglio nei confronti di D.M.,
chiamato a rispondere del reato di cui in rubrica.
All’odierna udienza, respinta l’eccezione di nullità del
decreto penale di condanna sollevata dalla Difesa, è stato
revocato il decreto penale di condanna e si è proceduto
nelle forme prescelte; all’esito della discussione Pubblico
Ministero e Difesa hanno concluso come sopra.
Dalla lettura della comunicazione notizia di reato della
Guardia di Finanza, Tenenza di Castellaneta, del 9 marzo
2011, emerge che:
- D.M. sottoscriveva, in data 4 giugno 2010, una dichia-
razione sostitutiva unica al f‌ine di ottenere una certif‌ica-
zione ISEE necessaria per il conseguimento di prestazioni
a sostegno del reddito, nell’ambito dei servizi universitari,
nell’interesse del f‌iglio D.A.;
- nella dichiarazione in questione ometteva d’indicare,
nel quadro F5, relativo allo stesso D.M., il valore complessivo
del patrimonio mobiliare pari ad euro 1.298,19 e, nel quadro
F5, relativo a F.M. (moglie del dichiarante) il valore com-
plessivo del patrimonio mobiliare, pari ad euro 1.298,19;
- dai controlli eseguiti emergeva, peraltro, che l’Agen-
zia per il Diritto alla Studio Universitario di Lecce, resa
edotta di quelle omissioni dalla Guardia di Finanza, non
aveva adottato alcun provvedimento, poiché la difformi-
tà riscontrata nella dichiarazione sostitutiva unica non
aveva comportato vantaggio alcuno allo studente D.A., il
quale sembra avesse comunque diritto alla borsa di studio
percepita nella misura di € 3.149,00 lordi.
La suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà risulta, in effetti, incompleta e non veritiera, poiché
emerge dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza
e dalla documentazione bancaria allegata all’informativa
di reato che l’imputato omise d’indicare i suddetti valori
del patrimonio mobiliare; infatti, il saldo f‌inale del conto
corrente dei coniugi D.M. e F.M. era, al 31 dicembre 2009,
pari ad euro 2.596,37 e, dunque, il prevenuto omise do-
losamente l’indicazione di tale valore patrimoniale dopo
aver preso visione del foglio n. 2 della dichiarazione in cui
si legge chiaramente: «il patrimonio mobiliare (quadro
F5) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza
complessiva al 31 dicembre precedente; ad esempio, per
i singoli soggetti in possesso di patrimonio mobiliare va
fatta la somma del saldo in tale data del conto corrente,
del conto titoli, del conto postale, ecc..».
La dichiarazione corpo del contestato reato era utile
per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e, per-
tanto, la condotta tenuta dall’imputato va correttamente
compresa nello schema descrittivo dell’art. 316 ter c.p.
atteso che la dichiarazione falsa era volta a conseguire
il contributo in questione, benché tale omissione, per
quanto emergente dagli atti, sembra non abbia inciso sul
regolare conseguimento della somma erogata in favore
del richiedente.
Ha di recente statuito la Suprema Corte, a Sezioni
Unite, che la nozione di “contributo” va intesa quale con-
ferimento di un apporto per il raggiungimento di una f‌ina-
lità pubblicamente rilevante e che l’art. 316 ter sanziona
la percezione di per sé indebita delle erogazioni, senza
che vengano in rilievo particolari destinazioni funzionali,
reputando, dunque, riconducibili, nell’ambito di que-
st’ultima fattispecie, anche erogazioni a destinazione non
vincolata quali quelle assistenziali.
Ciò premesso, deve essere poi rilevato che il delitto di
falsità ideologica del privato in atto pubblico, per orien-
tamento giurisprudenziale dettato dalla Suprema Corte,
è assorbito nella fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. an-
che nell’ipotesi in cui il fatto integri una mera violazione
amministrativa. Ha, di recente, statuito la Suprema Corte
a Sezioni Unite, nella stessa decisione sopra richiamata,
che «il reato di falso di cui all’art. 483 c.p. resta assorbito
in quello di indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato in tutti i casi in cui l’uso o la presentazione
di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi
essenziali di quest’ultimo, pur quando la somma indebita-
mente percepita o non pagata dal privato, non superando
la soglia minima di erogazione - Euro 3.999,96 - dia luogo a
una mera violazione amministrativa» (Cass. pen., Sezioni
Unite n.7537 del 16 dicembre 2010).
Sebbene tale esegesi non sia del tutto convincente
(poiché far rientrare “nelle valutazioni discrezionali del
legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte
sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l’assog-
gettabilità dell’autore, in una determinata fattispecie, a
sanzioni amministrative, pure se frammenti di queste con-
dotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sareb-
bero sanzionabili con autonomo titolo di reato”, potrebbe

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