Tribunale penale di La Spezia Uff. Gup, ord. 3 dicembre 2013

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Arch. nuova proc. pen. 2/2014
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
tRibunale penale di la spezia
uff. Gup, oRd. 3 dicembRe 2013
est. de bellis – Ric. c.a. ed altRi
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reato
previsto dall’art. 12, comma 2 bis, D.L.vo 74/2000 y
Possibilità per l’imputato di accedere al rito abbre-
viato e alla sospensione condizionale della pena y
Condizioni y Questione non manifestamente infon-
data di legittimità costituzionale
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Rea-
to previsto dall’art. 13, comma 2 bis del D.L.vo
74/2000 y Possibilità per l’imputato di accedere
all’applicazione della pena su richiesta delle parti
e alla sospensione condizionale della pena y Con-
dizioni y Irragionevole disparità di trattamento tra
gli imputati y Sulla base della differente condizione
economica degli stessi y Questione non manifesta-
mente infondata di legittimità costituzionale
. Non è manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2 bis, del
D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74 (introdotto con il D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito con modif‌icazioni nella
legge 14 settembre 2011, n. 148), nella parte in cui
esclude, in relazione alle condanne per taluno dei de-
litti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso D.L.vo,
la concedibilità della sospensione condizionale della
pena di cui all’articolo 163 del codice penale nei casi in
cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30
per cento del volume d’affari; b) l’ammontare dell’im-
posta evasa sia superiore a tre milioni di euro. (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74; d.l.vo 10 marzo
2000, n. 74, art. 12; c.p., art. 163) (1)
. Non è manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2 bis, del
D.L.vo 74/2000 (introdotto con il D.L. 13 agosto 2011, n.
138, convertito con modif‌icazioni nella legge 14 settem-
bre 2011, n. 148), nella parte in cui condiziona l’acces-
so all’istituto dell’applicazione della pena di cui all’art.
444 c.p.p.alla preventiva estinzione dei debiti tributari.
(d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74; d.l.vo 10 marzo 2000, n.
74, art. 13; c.p.p., art. 444) (2)
(1, 2) Interessante pronuncia, che affronta fattispecie di indubbio
interesse ed attualità, in ordine alla quale non risultano editi pre-
cedenti.
svolGimento del pRocesso e motivi della decisione
Rilevato che in sede di udienza preliminare, all’udienza
del 3 dicembre 2013, i difensori degli imputati chiedevano
ex art. 444 c.p.p. l’applicazione della pena, subordinata
alla concessione della sospensione condizionale della
pena, e precisamente:
la difesa di F.A., munita di procura speciale, formulava
istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti
termini: ritenuto più grave il reato di cui alla lettera L 2),
pena base anni 2 mesi 3 di reclusione, aumentata per la
continuazione ad anni 3 di reclusione, ridotta per le atte-
nuanti di cui all’art. 114 c.p. e 62 bis c.p. ad anni 1, mesi
9 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 1, mesi 2 di re-
clusione; pena subordinata alla sospensione condizionale
della pena;
il PM non esprimeva il consenso perchè non appare
congrua, né la pena base, né l’aumento per la continua-
zione, vista la gravità e la pluralità delle contestazioni
e, comunque, anche per il divieto di cui agli artt. 12 e 13
D.L.vo 74/2000;
la difesa di C. A., munita di procura speciale, formulava
istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti
termini: ritenuto più grave il reato di cui al capo O), pena
base anni 3 di reclusione di multa, ridotta per le attenuan-
ti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ad anni
2 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 3
di reclusione di multa, ridotta per il rito ad anni 2 di re-
clusione; pena subordinata alla sospensione condizionale
della pena;
il PM non esprimeva il consenso perchè non appare
congrua, né la pena base, né l’aumento per la continua-
zione, vista la gravità e la pluralità delle contestazioni
e, comunque, anche per il divieto di cui agli artt. 12 e 13
D.L.vo 74/2000;
la difesa di B.F., munita di procura speciale, formulava
istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti
termini: ritenuto più grave il reato di cui alla lettera L 1)
pena base anni 3, mesi 6 di reclusione, ridotta per le atte-
nuanti generiche ad anni 2, mesi 4 di reclusione, aumen-
tata per la continuazione ad anni 3 di reclusione di multa,
ridotta per il rito ad anni 2 di reclusione; pena subordinata
alla sospensione condizionale della pena;
il PM riteneva la pena congrua, ma non prestava il
consenso stante il divieto di cui agli artt. 12 e 13 D.L.vo
74/2000;
la difesa di C.A., munita di procura speciale, formulava
istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti
termini: ritenuto più grave il reato di cui alla lettera L)
dell’imputazione, pena base anni 3, mesi 6 di reclusione,

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