Tribunale Penale di Salerno sez. III, 27 marzo 2015, n. 118

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giur
Rivista penale 9/2015
MERITO
In particolare l’esito referendario ha avuto come con-
seguenza il venir meno del previgente istituto della dose
media giornaliera e l’irrilevanza giuridica dell’aspetto
quantitativo ai f‌ini della valutazione di rilevanza penale
della detenzione della sostanza stupefacente.
L’aspetto quantitativo può assumere esclusivamente
un rilievo sintomatico della destinazione ad uso di terzi
della sostanza detenuta.
Arbitrario sarebbe, pertanto, escludere dal concetto di
uso personale la costituzione di una “scorta” o “riserva”,
ciò ricreando una sorta di “dose media” e vanif‌icando di
fatto l’abrogazione conseguente all’esito del referendum
(v. Cass., n. 14515-99).
2.3 Dunque, il dato quantitativo dello stupefacente ha
solo un valore indiziario, da valutarsi unitamente ad altri
eventuali indizi offerti dal processo.
Ma non si deve perdere di vista il principio per cui nel
momento valutativo f‌inale della prova indiziaria, il pro-
cedimento induttivo deve restringersi alla regola di una
necessaria derivazione logica del dato ignoto da quello
noto da cui si è partiti, con la conseguenza che un’affer-
mazione di responsabilità può essere fondata su elementi
indizianti soltanto se gli stessi, partitamente indicati in
motivazione ed esattamente valutati nel loro nesso logi-
co, diano la sicura certezza dell’attribuibilità del fatto alla
condotta dell’imputato, nel senso che non solo venga di-
mostrato che il fatto può essere accaduto nel modo che si
assume, ma venga altresì dimostrato che il fatto stesso non
può essersi svolto in modo contrario (v. Cass., n. 8092-87,
n. 13157-90).
Anche al procedimento penale è applicabile il principio
generale sancito dall’art 2729 c.c., secondo il quale, quando
le presunzioni non sono stabilite dalla legge, ma sono la-
sciate alla prudenza del giudice, questi non può basare il
proprio convincimento che su presunzioni gravi, precise e
concordanti: il che vuol dire che il fatto ignoto (presunto),
desunto dal giudice attraverso un procedimento logico in-
duttivo dai fatti noti acquisiti al processo, aventi carattere
indiziario o presuntivo, deve essere la conseguenza non
meramente possibile o probabile, ma inevitabilmente ne-
cessaria e certa dei fatti noti (v. Cass., n. 3431-72).
2.4 In conclusione, si deve riconoscere l’insuff‌icienza
del solo dato quantitativo ai f‌ini dell’affermazione della
responsabilità penale dell’imputato.
In sintesi, infatti, si è visto come gli altri elementi fat-
tuali accertati nel processo abbiano scarso o nullo signif‌i-
cato indiziario; e che la quantità di sostanza stupefacente,
pur essendo eccessiva rispetto all’immediato consumo
personale (trattasi appunto di una scorta da consumare
nel tempo, secondo la giustif‌icazione addotta dall’imputa-
to) tuttavia non è di per se stessa penalmente rilevante.
Rimanendo quindi unicamente da valutare, sotto il
prof‌ilo indiziario, il dato quantitativo, si deve rilevare che
(trattandosi di sostanza stupefacente di natura leggera) è
logicamente credibile che la sostanza stessa sia stata dete-
nuta effettivamente come scorta per il consumo personale
dell’imputato, tentato all’acquisto per il prezzo convenien-
te della stessa.
Del resto pare che l’imputato esercitasse regolarmen-
te un’attività lavorativa, la quale evidentemente gli con-
sentiva di concludere l’affare, sia pure illecito, consistito
nell’acquisto della sostanza stupefacente a lui rinvenuta.
Si noti anche che... è stata depositata in Cancelleria
breve memoria del difensore, con allegati documenti, con
la quale si adduce lo stato ansioso depressivo dell’impu-
tato e la correlata assunzione a f‌ini terapeutici delle so-
stanze stupefacenti ritrovate (nel giudizio abbreviato è
consentita l’acquisizione di prova documentale: v. Cass.,
n. 4014-92-93); e da uno dei documenti allegati risulta che
effettivamente l’imputato, almeno alla data del 1° aprile
2014, soffriva di crisi ansioso-depressive ed assumeva ci-
clicamente terapia farmacologica.
Trattasi di uno stato che rende ulteriormente credibile
la destinazione della sostanza all’uso personale.
Si deve quindi provvedere come in dispositivo, consi-
derato peraltro che anche la detenzione per uso personale
ha natura illecita, sia pure solo amministrativa.
TRIBUNALE PENALE DI SALERNO
SEZ. III, 27 MARZO 2015, N. 118
EST. CASALE – IMP. X
Esecuzione in materia penale y Procedimento di
esecuzione y Sospensione condizionale della pena
y Concessione da parte del giudice dell’esecuzio-
ne y Condizioni y Reato di cui all’art. 73 D.P.R. n.
309/1990 y Intervento della Corte costituzionale n.
32/2014 y Rideterminazione della pena y Contestua-
le richiesta del benef‌icio suddetto y Necessità.
. In tema di reato di cui all’art. 73, D.P.R. n. 309/1990,
la sospensione condizionale della pena può essere
disposta dal giudice dell’esecuzione qualora la parte
interessata ne faccia richiesta in sede di ridetermina-
zione della pena in seguito all’intervento della Corte
costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014. (d.p.r. 9 otto-
bre 1990, n. 309, art. 73; c.p., art. 163; c.p., art. 164) (1)
(1) La pronuncia in commento rimanda all’importante intervento, in
tema di stupefacenti, della Corte cost. con sentenza 25 febbraio 2014,
n. 32 che, dichiarando illegittimi gli artt. 4 bis e 4 vieces ter del D.L. 30
dicembre 2005, n. 272, ha apportato un’innovazione sistematica alla
disciplina dei reati in materia di stupefacenti dal punto di vista incri-
minatorio e sanzionatorio, parif‌icando in sostanza i delitti riguardanti
le “droghe pesanti” a quelli aventi ad oggetto le “droghe leggere”. A se-
guito della caducazione delle disposizioni citate, torna l’applicazione
dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5 del D.P.R. 309/1990.
Nella fattispecie qui considerata, nel contesto di una ridef‌inizione
della pena, il giudice di merito ha reputato imprescindibile da parte
del richiedente, in sede esecutiva, la specif‌ica richiesta del benef‌icio
in oggetto contestualmente a detto ricalcolo. In merito ai riconosciuti
poteri del giudice dell’esecuzione di intervenire sul giudicato si ve-
dano le autorevoli pronunce di Cass. pen., sez. un., 7 maggio 2014, n.
18821, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. un.,
14 ottobre 2014, n. 42858, in questa Rivista 2015, 373.

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