Tribunale penale di Roma Uff. Gip, 2 marzo 2015, n. 355 (ud. 24 febbraio 2015)

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6/2015 Rivista penale
MERITO
missibile, per difetto di interesse, l’appello con il quale il
P.M. deduca prof‌ili di carenza nell’accertamento dei fatti
in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di
primo grado con la formula “perché il fatto non sussiste”,
quando prima della pronuncia della sentenza di appello
sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del
reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve persegui-
re un risultato non solo teoricamente corretto ma anche
praticamente favorevole” (Cass. n. 27355 del 15 marzo
2013; conforme Cass. n. 49852 del 5 dicembre 2012 relativa
a un caso, analogo, in cui vi era pure stata costituzione di
parte civile). (Omissis)
trIbunale penale dI roma
uff. gIp, 2 marzo 2015, n. 355
(ud. 24 febbraIo 2015)
est. aprIle – rIc. benvenIstI
Società y Intermediazione mobiliare y Attività di
trading on line y Mancanza di autorizzazione y Reati
di cui agli artt. 18, comma 1, 190 e 166, comma 1,
lett. c) D.L.vo n. 58/1998 y Ipotesi di concorso y Con-
f‌igurabilità y Principio di specialità y Applicabilità.
. L’esercizio di servizi di investimento in carenza di au-
torizzazione può dar luogo a un concorso di illeciti (gli
artt. 18, comma 1, 190 t.u.f., e l’art. 166 t.u.f.) risolvibile
applicando il principio di specialità. (d.l.vo 24 febbraio
1998, n. 58, art. 18; d.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58, art.
166; d.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 190; l. 24 novem-
bre 1981, n. 689, art. 9)
svolgImento del processo
A seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata in
data 12 gennaio 2015, questo giudice f‌issava per il giorno 10
febbraio 2015 l’udienza preliminare, in esordio della quale
veniva dichiarata l’assenza dell’imputato e riscontrata
l’omessa citazione della persona offesa CONSOB: il proce-
dimento veniva rinviato per dare avviso alla CONSOB.
All’odierna udienza, dato atto dell’assenza della
CONSOB, dopo la pronuncia dell’ordinanza che rigettava
l’istanza della difesa volta a sollecitare il giudice a solleva-
re questione di costituzionalità dell’art. 649 c.p.p. ovvero
di sospendere il procedimento, la difesa munita di rituale
procedura speciale chiedeva che il procedimento a carico
dell’assistito fosse def‌inito con giudizio allo stato degli atti
ai sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p.
Preso atto di tale richiesta, questo giudice disponeva
il giudizio abbreviato ed invitava le parti a rassegnare le
loro conclusioni, ed esse vi provvedevano nei termini so-
pra riportati.
Il giudice, all’esito della camera di consiglio, pronun-
ciava sentenza.
motIvI della decIsIone
Il fatto contestato a Benvenisti si riferisce all’attività
di trading on line su opzioni binarie svolta dalla società ci-
priota Option Group Limited, titolare del portale operativo
sul sito internet www.ioption.com.
L’esercizio di tale operatività dava luogo ad accerta-
menti da parte della CONSOB che, con le comunicazioni
de 20 giugno 2012 e 6 luglio 2012, richiedeva ad Option
una serie di chiarimenti evidenziando come le operazioni
in opzioni binarie fossero qualif‌icabili come servizio di
investimento in strumenti f‌inanziari.
Option riscontrava tali comunicazioni dando atto da un
lato della procedura in corso per l’ottenimento della licen-
za da parte della CYSEC (Autorità di Vigilanza cipriota)
e dall’altro delle attività svolte per ottemperare alla se-
gnalazione della CONSOB, in particolare l’installazione di
un sistema di c.d. geo-localizzazione volto ad individuare
la collocazione geograf‌ica dell’indirizzo IP di connessione
alla piattaforma informatica con conseguente inibizione
all’accesso per gli utenti con IP italiano.
Dagli accertamenti della CONSOB scaturiva da un lato
il procedimento di contestazione di illecito amministrati-
vo per inosservanza dell’art. 18, comma 1, TUF, e dall’altro,
a seguito della segnalazione della stessa CONSOB del 23
ottobre 2012, il presente procedimento penale per l’ipotesi
di cui all’art. 166 TUF, originariamente rubricato a carico
di ignoti al n. 55817/13 mod 44 RG NR. Nell’ambito del
procedimento, poi iscritto a carico dell’imputato, il Gip di
Roma emetteva decreto di sequestro preventivo del sito,
con inibitoria all’accesso da parte di utenti italiani.
Tanto premesso, tralasciando la problematica attinente
alla consapevolezza dell’illiceità dell’attività in questione,
va evidenziato che la CONSOB, all’esito dell’istruttoria,
adottava la Delibera n. 18918 del 7 maggio 2014 con la
quale def‌iniva il procedimento amministrativo con l’ap-
plicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di
5.000, poi regolarmente versata dall’imputato, divenuta
def‌iniva per mancata impugnazione.
Tale elemento era stato valorizzato dalla difesa già
in data 17 luglio 2014, con apposita memoria depositata
al P.M., con la quale si avanzava istanza di archiviazione
sotto il prof‌ilo del principio di specialità di cui all’art. 9,
L. n. 689/1981, ovvero sotto il prof‌ilo della improcedibilità
a norma dell’art. 649 c.p.p., nell’interpretazione che se ne
dovrebbe dare a seguito della sentenza della Corte EDU in
data 4 marzo 2014 (caso Grande Stevens).
Quest’ultima opzione interpretativa è stata specif‌ica-
mente coltivata e meglio illustrata nella memoria deposi-
tata nella cancelleria del Gup in data 6 febbraio 2015 (e
nuovamente all’udienza preliminare del 10 febbraio 2015).
A tale proposito questo giudice, nell’ordinanza pronun-
ciata all’udienza del 24 febbraio 2015, ha avuto modo di af-
fermare quanto segue, rigettando le istanze della difesa:
«Letta l’istanza, depositata all’udienza del 10 febbraio
2015 dalla difesa dell’imputato, volta ad ottenere la so-
spensione del procedimento in pendenza del giudizio di
costituzionalità in corso di instaurazione a seguito della
questione sollevata dalla Corte di cassazione. Sezione
penale con ordinanza n. 3333 del 10 novembre 2014/15
gennaio 2015, ovvero la sollecitazione a questo giudice di

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