Tribunale penale di Roma 9 ottobre 2014
Pagine | 180-183 |
180
giur
2/2015 Rivista penale
MERITO
Benchè presentate da soggetti detenuti in carcere, non
sono invece azionabili innanzi al magistrato di sorveglian-
za le pretese risarcitorie:
- relative a pregiudizi prodottisi prima del 28 giugno
2014, ma non più attuali al momento della presentazione
dell’istanza, le quali possono essere fatte valere innanzi
al tribunale civile (con l’azione speciale ex art. 35-ter,
comma 3, O.P., in presenza delle condizioni divisate nella
disciplina transitoria contenuta nell’art. 2, commi 2 e 3,
D.L. 92/2014; o con l’azione generale ex art. 2043 c.c., non
ricorrendo codeste condizioni);
- relative a pregiudizi prodottisi dopo il 28 giugno 2014,
ma non più attuali al momento della presentazione del-
l’istanza (le quali possono essere fatte valere innanzi al
giudice civile con l’azione speciale ex art. 35-ter, comma
3, O.P. in virtù dell’interpretazione estensiva testè pro-
spettata al par. 2. 4).
5. - Nel caso di specie la domanda va dichiarata inam-
missibile.
L’istante, invero, ha dedotto un pregiudizio asserita-
mente verificatosi prima del 28 giugno 2014, ma non più
attuale perchè subito presso Istituti penitenziari diversi
da quello in cui si trova ora detenuto. (Omissis)
Tribunale penale di roma
9 oTTobre 2014
pres. rando – esT. bianchi – p.m. X – imp. s.v.
Delitti sessuali contro i minori y Sfruttamento
di minori y Divulgazione o diffusione di materiale
pedopornografico y Elemento soggettivo del reato y
Individuazione y Fattispecie in tema di divulgazio-
ne di materiale pedopornografico ai partecipanti di
una community, attraverso un file sharing.
. È punibile ai sensi dell’art. 600 ter, comma 3, c.p. colui
che divulga materiale pedopornografico, mettendolo a
disposizione degli utenti web, partecipi di una com-
munity, attraverso un programma di condivisione (file
sharing), ancorchè l’elemento soggettivo, ovvero la
volontarietà della diffusione di fotogrammi pedoporno-
grafici in rete e la consapevolezza del loro contenuto,
sia desumibile da elementi specifici ed ulteriori dal
mero uso di tale programma, quali l’attività di riordino
e “rietichettatura” dei files in apposite cartelle. (c.p.,
art. 600 ter; c.p. art. 600 quater) (1)
(1) Interessante pronuncia in ordine ad una tematica che purtroppo
balza all’onore delle cronache con sempre maggior frequenza e che
rafforza una recente linea interpretativa in argomento. Nello stes-
so senso, proprio in relazione al tipo di programma di condivisione
citato nella sentenza in epigrafe, v. Cass. pen., sez. III, 23 marzo
2010, n. 11082, in questa Rivista 2011, 355. Si veda, inoltre, Cass. pen,
sez. III, 13 gennaio 2011, n. 639, ivi 2012, 229, secondo cui per la
configurabilità del reato di detenzione di materiale pornografico è
sufficiente anche la semplice visione di tale materiale scaricato da
un sito internet, poiché, “per un tempo anche limitato alla sola visio-
ne, tali immagini sono nella disponibilità dell’agente”. Per un inqua-
dramento, invece, del reato di cui all’art. 600 quater c.p. si veda Cass.
pen., sez. III, 12 novembre 2007, n. 41570, ivi 2008, 810. In dottrina,
si veda C. GIULI, La Convenzione di Lanzarote e le nuove norme a
tutela dei minori, ivi 2014, 237.
svolgimenTo del processo
A seguito della pronuncia del decreto di rinvio a giu-
dizio, S.V. era chiamato a rispondere dinanzi a questo
Tribunale in composizione collegiale della commissione
dei delitti ascrittigli.
Nel corso del processo si procedeva all’ammissione delle
prove e quindi all’audizione dei testi C., S., C., D. V., del con-
sulente del P.M. Slovacchia e di quello della difesa, Arena;
in esito la Pubblica Accusa produceva la documentazione di
riscontro delle operazioni di accertamento dei programmi e
dei file contenuti nel computer ed in particolare nell’hard
disk in uso all’imputato: oggetti sequestrati successivamen-
te alla perquisizione disposta cui si dirà ampiamente più
avanti (cfr. produzione del P.M., udienza 20 giugno 2014).
Nell’odierna udienza la Presidente dava la parola alle
parti che esponevano le conclusioni trascritte a verbale ed
il Tribunale decideva come da dispositivo.
Si stima opportuno dare atto che il processo subiva una
dilatazione dei tempi di celebrazione, poiché a causa del
mutamento del Collegio giudicante con riguardo alle per-
sone fisiche dei suoi componenti, la difesa non prestava il
consenso all’utilizzabilità degli atti di istruttoria dibatti-
mentale già compiuti, di modo che era disposta la rinno-
vazione in conformità con il disposto delle S.U. contenuto
nelle sentenze gemelle n. 1 e 2 del 1999, procedendosi così
a nuova escussione di diversi testi già sentiti; conseguen-
temente, in applicazione delle coordinate ermeneutiche
tracciate dalla Suprema Corte, peraltro pacificamente
condivise dalla giurisprudenza di merito, si utilizzano ai
fini della presente decisione sia le deposizioni rese dai
testi dinanzi al precedente Collegio che a quello attuale,
avendo la difesa con la rinnovazione degli atti avuto ampia
e completa possibilità di chiarire circostanze e dati relativi
alla vicenda per la quale è processo.
moTivi della decisione
Risultanze dell’istruttoria dibattimentale.
Si ritiene il prevenuto colpevole di entrambi i reati a
lui ascritti essendo emersa prova certa della sua penale
responsabilità per le ragioni che di seguito si espongono.
La vicenda per la quale è processo traeva origine dalla
segnalazione di alcuni cittadini in ordine al funzionamen-
to del programma “e-mule adunanza” ed in particolare alla
diffusione di file aventi contenuto pedopornografico; dalle
indagini subito iniziate emergeva che questo avveniva poi-
ché la peculiarità di tale sistema di file sharing è quella di
consentire una più veloce ricerca dei file, attuata facendo
in modo che nel corso dell’operazione di scarico di un file
da parte di uno degli utenti connessi, questo sia dopo poco
automaticamente messo a disposizione degli altri parte-
cipanti alla community che abbiano avviato ricerche digi-
tando una o più parole chiave contenute nel titolo del file
che in quel momento è in fase di scarico (cfr. deposizione
teste C., ispettore Capo di Polizia del Comparto postale,
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA