Tribunale Penale Di Reggio Calabria Uff. Gup, Ord. 2 Ottobre 2015

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Arch. nuova proc. pen. 4/2016
Merito
TRIBUNALE PENALE DI TIVOLI
UFF. GIP., 6 MAGGIO 2016, N. 274
(UD. 5 MAGGIO 2016)
PRES. PARISI – P.M. CALICE (CONF.) C. G. F. – IMP. B. G.
Competenza penale y Competenza per territorio
y Derogabile y Nel caso di diffamazione y Commessa
per mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive
y In assenza di attribuzione di un fatto determinato
y Esclusione y Determinazione y Ex art. 16, comma
1, c.p.p.
. La competenza per territorio della diffamazione per
il mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive – in
assenza della attribuzione di un fatto determinato – va
individuata non nel luogo di residenza della persona of-
fesa (art. 30 comma 5 legge n. 223/1990), ma secondo
i criteri ordinari (nella specie, luogo della prima tra-
smissione televisiva ex art. 16, comma 1, c.p.p.
L’epiteto “mignottona” non è attributivo di un fatto de-
terminato, risolvendosi in un generico insulto pertinen-
te lo stile di vita del soggetto. (c.p.p., art. 16; l. 6 agosto
1990, n. 223, art. 30) (1)
(1) In senso difforme si vedano Cass. pen., sez. V, 28 gennaio 2015,
n. 4158, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. I,
22 febbraio 2000, n. 269, ibidem nel senso che, in tema di diffama-
zione commessa tramite trasmissione radiotelevisiva, la competenza
territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell’art. 30, comma
quinto, della legge n. 223 del 1990, nel foro di residenza della persona
offesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All’odierna udienza preliminare, celebrata a seguito
della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. il 13
gennaio 2016, ammessa la costituzione di parte civile della
persona offesa F. G., che ha offerto ulteriore documenta-
zione, il difensore dell’imputato ha preliminarmente ecce-
pito l’incompetenza per ragioni di territorio del Tribunale
di Tivoli, riportandosi ai rilievi articolati in una memoria
depositata il giorno precedente l’udienza.
L’eccezione è fondata.
L’operare dello speciale criterio di individuazione del
giudice competente a conoscere dal reato di diffamazione
commesso per il mezzo di trasmissioni radiofoniche o tele-
visive in quello del luogo di residenza della persona offesa,
stabilito dal comma 5 dell’art. 30 della L. 223/90, presup-
pone che il reato sia consistito nell’attribuzione di un fatto
determinato; il criterio, come ormai stabilito, dopo iniziali
incertezze, da ripetuti interventi del Giudice di legittimi-
tà, è riferibile a chiunque sia imputato di tale illecito.
Tale tratto, tuttavia, non ricorre nella fattispecie in
esame, esclusivamente caratterizzata dal ripetuto impie-
go dell’epiteto "mignottona", rivolto alla G. dall’imputato,
notissimo personaggio dello spettacolo, nel corso di alcune
trasmissioni televisive di emittenti nazionali: al riguardo,
il riferimento, esplicito nelle parole del B., all’arresto della
G., operato presso l’aeroporto di Fiumicino nella f‌lagranza
del delitto di importazione di un cospicuo quantitativo di
cocaina, non vale a soddisfare il requisito richiesto dalla
norma, giacché il fatto storico, sebbene determinato, cor-
risponde a verità e la sua citazione è priva di intrinseca
attitudine diffamatoria.
Di converso, il termine "mignottona", accrescitivo di
"mignotta", volgare sinonimo di prostituta, attenendo,
nella corrente accezione, alle immorali e censurabili co-
stumanze sessuali della donna, si riduce ad un semplice,
generico insulto pertinente lo stile di vita del soggetto.
La competenza territoriale va, pertanto, stabilita ricor-
rendo ai criteri ordinari: nell’intuibile impossibilità di in-
dividuare il luogo di consumazione del reato - evento che
coincide con la percezione dei terzi dell’espressione ingiu-
riosa -, non può che farsi riferimento al criterio suppletivo
di cui all’art. 9 comma 1, c.p.p., che considera l’ultimo luo-
go di svolgimento dell’azione; trattandosi, peraltro, di più
procedimenti connessi, giacché attinenti a fatti costituen-
ti espressione di un’unica determinazione criminosa e di
pari gravità, a mente dell’art. 16 comma 1 c.p.p. il giudice
competente deve essere individuato nel Tribunale ordina-
rio di Roma, luogo dal quale è stata irradiata la prima tra-
smissione televisiva del 18 marzo 2014, di cui al capo sub
A) dell’imputazione.
Va, pertanto dichiarata l’incompetenza ratione loci di
questo giudice a conoscere del procedimento, essendo
competente il Tribunale di Roma: gli atti vanno, pertan-
to, trasmessi al Pubblico Ministero presso quell’Uff‌icio.
(Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI REGGIO CALABRIA
UFF. GUP, ORD. 2 OTTOBRE 2015
PRES. BARBARA – IMP. X
Giudizio abbreviato y Procedimento y Valutazio-
ne delle prove y Acquisizione dei verbali e delle
trascrizioni degli interrogatori resi dall’imputato
ai sensi dell’art. 441 c.p.p. y Ammissibilità y Tute-

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