Tribunale penale di Potenza 2 novembre 2013

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giur
2/2014 Arch. nuova proc. pen.
MERITO
marzo 2007, n. 11273, Abel (nella cui motivazione si legge:
“Potendo procedere in ogni momento al riesame della
pericolosità del condannato, è evidente che” il magistrato
di sorveglianza “possa disporre l’esecuzione della misura
più adeguata alla sua personalità, traendo elementi di
convincimento per la sostituzione o la revoca delle misure
di sicurezza sulla base delle disposizioni degli artt. 133 e
203 c.p.”); nonché ancor più specif‌icamente Cass. pen.,
sez. VI, sentenza 28 aprile 2010, n. 20514, Arman Ahmed
(dalla cui motivazione si evince che, allorchè la misura
di sicurezza dell’espulsione non possa essere eseguita per
un divieto normativo in tal senso - in quel caso ex art. 19,
comma 1, D.L.vo n. 286 del 1998 -, la stessa, persistendo la
pericolosità sociale del condannato, può essere sostituita
con altra “appropriata” in considerazione della particolare
situazione del condannato: e ciò f‌ino a quando non cessi la
condizione ostativa); e soprattutto Corte cost., sentenza
18 luglio 2003, n. 253, e Corte cost., sentenza 29 novembre
2004, n. 367, secondo cui, mentre solo il legislatore può
intraprendere la strada di un ripensamento del sistema
delle misure di sicurezza, deve consentirsi al giudice di
adottare, fra le misure che l’ordinamento prevede, quella
che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di
tutela della persona, da un lato, di controllo e conteni-
mento della sua pericolosità sociale, dall’altro lato].
Orbene!
Nella fattispecie codesta misura di sicurezza (so-
stitutiva dell’espulsione ed adeguata alla personalità del
G. ed al grado di intensità della sua attuale pericolosità)
si individua nella libertà vigilata per la durata minima di
anni 3. (Omissis)
tRibunale penale di potenza
2 novembRe 2013
est. vetRone – imp. casale
Difesa e difensori y Patrocinio dei non abbienti y
Condizioni di ammissione y Limite di reddito y Cal-
colo y Cumulo con i redditi dei soggetti conviventi
y Conf‌littualità tra gli interessi dell’istante e quelli
dei conviventi y Disciplina ex art. 76/D.P.R. 30 mag-
gio 2002, n. 115 y Applicabilità y Esclusione.
. In tema di ammissione al gratuito patrocinio a spese
dello Stato deve ritenersi che il reddito complessivo del
richiedente, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, debba essere costituito dalla
somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni membro della famiglia, convivente con l’istante,
compreso il reddito di quest’ultimo, fatta eccezione per
leipotesi in cui si versi, in un caso di conf‌littualità tra
gli interessi della parte stessa e quelli dei familiari o
quando oggetto della causa siano i “diritti della perso-
nalità”. (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76) (1)
(1) In argomento si vedano Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2013, Pian-
gente, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. IV,
14 novembre 2012, P.M. in proc. Bagarella ed altro, ibidem. In merito
al concetto di “conviventi” o membri dello stesso nucleo familiare, si
veda Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2012, Indiveri, in questa Rivista
2013, 179.
svolGimento del pRocesso e motivi della decisione
1. Con istanza datata 16 novembre 2011 Casale Nicola
chiedeva al Tribunale di Sorveglianza di Potenza d’essere
ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimen-
to, a svolgersi dinanzi a quel giudice, traente origine dal
provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica
presso questo Tribunale aveva per lui disposto “ordine
d’esecuzione della carcerazione con contestuale provvedi-
mento di sospensione (e prosecuzione della residua pena
in regime degli arresti domiciliari)” relativamente alla
condanna ad anni 1 mesi 10 giorni 13 di reclusione, inf‌litta
il 10 gennaio 2011 dal GIP presso il tribunale di Potenza.
Allegava autocertif‌icazione attestante la sussistenza delle
condizioni di reddito previste per l’ammissione al detto pa-
trocinio a spese dello Stato, in ragione d’un reddito com-
plessivo valutabile pari ad €. 0,00, come individuato ai sensi
dell’art. 76, comma 4, D.P.R. 115/02. Evidenziava, in pro-
posito, trattarsi di procedimento in cui l’interesse d’esso
richiedente era in conf‌litto con quelli di altri componenti
il nucleo familiare, ed in particolare con quello dei propri
genitori Casale Francesco e Rotunno Lucia, persone offese
dal reato nel procedimento dal quale l’ istanza stessa traeva
origine, nonché unici titolari di reddito della famiglia.
2. Con decreto n. 25/12, depositato il 21 febbraio 2012,
il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ammetteva Casale
Nicola “al benef‌icio a spese dello Stato nel procedimento n.
271/2011 SIUS, deciso all’ udienza del 16 novembre 2011”,
udienza nel corso della quale aveva disposto, per il preve-
nuto, “l’aff‌idamento in prova in casi particolari…, con rife-
rimento alla sentenza del GIP presso il Tribunale di Potenza
del 10 gennaio 2011, irrevocabile il 27 aprile 2011”.
3. Sennonché, con successivo decreto 22/28 maggio
2013, il Tribunale di Sorveglianza, investito dalla richiesta
di liquidazione dei compensi presentata dall’avv. France-
sco Fabrizio, difensore del Casale nella procedura in que-
stione, rigettava detta richiesta “previa revoca del decreto
di ammissione al gratuito patrocinio di Casale Nicola nel
procedimento n. 271/2011”; disponeva anche la trasmissio-
ne di copia degli atti alla locale procura della Repubblica
ex art. 95 D.P.R. n. 115/2002.
A ragione di tale decisione, quel Tribunale, premesso
che, «…secondo il dettato dell’art. 76 D.P.R. n. 115/2002,
“Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un
reddito imponibile ai f‌ini dell’imposta personale sul red-
dito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a
euro 10.628,16. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se
l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti
nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia,
compreso l’istante…”, rilevava “…in base alle informazio-
ni della Guardia di Finanza di Potenza del 4 aprile 2013,
che il Casale, il quale non è intestatario di beni immobili,
non ha percepito alcun reddito negli anni 2009 e 2010; che
il padre, Francesco Giuseppe Giacomo, e la madre, Rotun-

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