Tribunale Penale di Pisa 15 luglio 2016, n. 1601

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giur
10/2016 Rivista penale
MERITO
Al f‌ine di meglio calibrare la sanzione penale irroganda
si concedono le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis
c.p. equivalenti alla recidiva contestata.
Adeguata sanzione si stima, valutati tutti i criteri di cui
all’art. 133 c.p., quella di anni uno di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali (p.b. anni uno e mesi
sei di reclusione, ridotta per il rito prescelto del giudizio
abbreviato alla pena f‌inale di cui al dispositivo). (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI PISA
15 LUGLIO 2016, N. 1601
EST. D’AURIA – IMP. DONATI
Omicidio y Colposo y Decesso per annegamento y
Responsabilità dell’amministratore y Della società
proprietaria di un laghetto y Sussistenza y Esclu-
sione y Fattispecie in tema decesso per annegamen-
to di un adolescente in laghetto artif‌iciale.
. Non è conf‌igurabile la posizione di garanzia di un sog-
getto, amministratore di una società, proprietaria di un
laghetto, in cui trovava la morte per annegamento un
giovane che vi nuotava in compagnia di amici, in quan-
to gli obblighi di garanzia hanno carattere speciale e
non incombono quindi sulla generalità dei consociati
escludendosi quindi, per il caso, l’obbligo giuridico di
impedire l’evento ove si possa escludere che il luogo,
teatro dei fatti, sia oggettivamente fonte di pericolo per
l’incolumità dei terzi. (c.p., art. 40; c.p., art. 41; c.p.,
art. 589) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 2009, n.
25437, in questa Rivista 2010, 676. In senso difforme si veda Cass.
pen., sez. IV, 10 dicembre 2008, n. 45698, ivi 2009, 1178 che prevede
la responsabilità dell’albergatore per la morte da annegamento di
due ospiti, in quanto il direttore è titolare di una posizione di ga-
ranzia per i rischi che possono derivare dalla fruizione dei servizi
prestati in orari non consentiti e quindi non può ritenersi esonerato
dall’obbligo di tutelare l’incolumità dei propri clienti aff‌idando agli
stessi la scrupolosa osservanza del regolamento della piscina. Sem-
pre contra alla massima in commento, si vedano Cass. pen., sez. IV,
2 febbraio 2005, n. 3446, in questa Rivista 2006, 61, con nota di V.
MIRRA, Competizioni sportive e soggetti responsabili e Cass. pen.,
sez. IV, 26 marzo 1986, in Ius&Lex dvd n. 2/2016 ed. La Tribuna; la
prima che considera la responsabilità di chi abbia offerto la propria
capacità tecnica nel caso di attività sportiva, la seconda che conside-
ra responsabile di omicidio colposo il proprietario di un fondo per un
caso analogo di decesso in una vasca di irrigazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto che dispone il giudizio del 19 maggio 2015
Donati Massimo veniva citato innanzi a questo Giudice
monocratico per rispondere del reato di cui in epigrafe.
All’udienza del 12 febbraio 2016 aveva inizio la cele-
brazione dell’istruttoria dibattimentale con l’escussione
dei testi Macchiarulo Francesco, Cataldo Lorenzo, Parenti
Damiano, Brenceslav Antonio Mariano, Bellagotti Nicola,
Testa Michela, Caf‌ici Giovanni, Neri Neal, Ferrato Gian-
mario e con l’acquisizione della documentazione prodotta
dalle parti; all’udienza del 22 aprile 2016 venivano escussi
i testi Armani Dario, Rof‌i Luca, Menicucci Carla, Alvarez
Fabrizio, Livi Marco ed acquisita ulteriore documentazio-
ne prodotta dalle parti; all’udienza del 7 giugno 2016 veni-
va escusso il consulente tecnico della Difesa Martinelli Al-
berto; all’odierna udienza, all’esito della discussione, sono
state rassegnate le conclusioni di cui al verbale.
Ritiene il Tribunale che il Donati debba essere manda-
to assolto dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste,
atteso che in capo a lui non può dirsi sussistente alcuna
posizione di garanzia, come si vedrà meglio oltre, in quan-
to il luogo teatro dei fatti non costituisce fonte di pericolo
da cui occorra preservare i terzi.
All’imputato è stata elevata contestazione in relazione al
reato di cui all’art. 589 c.p., con riferimento alla morte del
giovane Paolino Andrea, annegato mentre faceva il bagno nel
laghetto sito in Campo di San Giuliano Terme, di proprietà
della Donati Laterizi s.r.l., società della quale il Donati è il
legale rappresentante. Più in particolare, si imputa al preve-
nuto la violazione di plurime regole cautelari, tutte sostan-
zialmente f‌inalizzate ad evitare l’accesso alla proprietà (…
non predisponendo apposita cartellonistica che indicasse
il “divieto di balneazione” né ostacoli che impedissero l’ac-
cesso a pedone, velocipedi e ciclomotori…né apponendo
idonea rete di recinzione nonostante i cartelli e la sbarra
precedentemente aff‌issi fossero stati rimossi da circa un
anno), ritenendo il predetto laghetto pericoloso, in ragione
della conformazione delle sponde caratterizzate da improv-
viso e rapido degradare del terreno, della natura argillosa del
fondo con presenza di alghe e piante nonché di correnti di
acqua che rendevano diff‌icoltoso il galleggiamento.
I fatti, per essere pacif‌ici nella loro materialità, posso-
no così essere sintetizzati: il 19 giugno 2013 un gruppo di
adolescenti, tra cui Paolino Andrea, si recava in Campo,
frazione di San Giuliano Terme, sulle sponde di un laghet-
to artif‌iciale, che insiste nella proprietà della Donati La-
terizi s.r.l.; ad un certo punto uno di essi, il teste Cataldo,
decideva di fare il bagno e a nuoto raggiungeva un isolotto
che si trova a circa cento metri dalla spiaggetta in cui il
gruppo si era sistemato. Avendo ispezionato lo scoglio ed
avendo notato che vi era un punto dal quale poter fare i
tuff‌i, il Cataldo tornava sulla spiaggia e insieme ad altri
due compagni (il Ciuffardi ed il Castellini) effettuava nuo-
vamente la traversata f‌ino al piccolo isolotto; mentre nuo-
tavano, però, il Castellini si impressionava (come meglio
si specif‌icherà oltre), pensando di aver toccato qualcosa,
per cui in preda alla paura era stato aiutato dal Cataldo
a raggiungere la sponda dell’isolotto. Dopo poco anche il
Paolino ed il Bellagotti decidevano di raggiungere gli ami-
ci sullo scoglio, per cui entravano in acqua ed iniziavano
a nuotare, ma, dopo aver percorso meno della metà della
distanza che separa l’isolotto dalla spiaggetta, avvertivano
qualche diff‌icoltà, circostanza questa che induceva il Ca-
taldo a tuffarsi per andare in loro soccorso. Nel frattempo
il Paolino, vistosi in diff‌icoltà, decideva di tornare indietro,
ragion per cui il Cataldo andava incontro al Bellagotti e,
mentre lo aiutava a raggiungere l’isolotto, udiva gli altri
amici del gruppo urlare che il Paolino stava affogando. In
più persone si immergevano nel punto in cui la persona

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