Tribunale Penale di Pisa 19 gennaio 2016, n. 891

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giur
4/2016 Rivista penale
MERITO
n. 4 alla c.n.r. del 16 agosto 2009, allegata al verbale ud.
27 gennaio 2016). Nel visionare le immagini registrate dal
sistema di videosorveglianza, l’Amendolagine riconosceva,
senza ombra di dubbio, in Puzzolante Tobia la persona
che aveva indebitamente utilizzato e tentato di prelevare
il denaro nell’arco temporale descritto, mediante l’utiliz-
zo della carta di credito appartenente al Lalla (cfr. c.n.r.
del 16 agosto 2009 e annotazione di servizio del 13 agosto
2009). Non sussistono dubbi, ma solo certezze, in relazio-
ne al fatto che fosse proprio l’odierno imputato a trovarsi
nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, in-
tento nel tentativo di prelevare, per ben tre volte, denaro
contante in maniera indebita e per ricavarne un evidente
prof‌itto personale.
Il delitto di cui all’articolo 55, comma 9, D.L.vo
231/2007, tutela l’interesse pubblico all’utilizzo corretto
del sistema elettronico di pagamento, al f‌ine di evitare
fenomeni riciclativi e a garanzia della fede pubblica. Il
bene giuridico tutelato non può non essere, però, anche il
patrimonio del singolo, in quanto l’oggetto materiale della
condotta (che consista in carte di credito, carte di paga-
mento, bancomat o altre tipologie di strumenti elettronici
di pagamento) costituisce una modalità sempre più diffu-
sa di “portabilità” del denaro. Detti strumenti di pagamen-
to sono suscettibili di rappresentare una porzione - spesso
anche estremamente consistente - del patrimonio del sog-
getto proprietario. In conseguenza di ciò, l’utilizzo di carte
di credito o di altri mezzi di pagamento da parte di chi, in
qualsiasi modo, ne sia venuto in possesso, è certamente
in grado di ledere gravemente la capienza patrimoniale di
chi ne sia stato eventualmente spossessato.
La condotta prevista dalla norma in questione consiste
nell’utilizzare indebitamente carte di credito o altri mezzi
di pagamento, ciò che si è verif‌icato nel caso di cui qui ci
si occupa. Sussiste anche il dolo specif‌ico di prof‌itto, in
quanto l’imputato ha evidentemente agito al solo f‌ine di
trarre dall’illecito utilizzo della carta di credito del Lalla
uno scopo oggettivo di lucro.
La quaestio iuris maggiormente interessante involge,
però, la sussunzione della condotta del Puzzolante nella
forma tentata del delitto di cui al capo d’imputazione, ov-
vero in quella consumata. Preliminarmente, è necessario
ricordare che, per quanto concerne il delitto d’indebito
utilizzo di carte di credito o di pagamento, la Suprema
Corte ritiene possibile la sua conf‌igurazione nella forma
tentata (cfr., con riferimento alla precedente fattispecie di
cui all’articolo 12 della L. n. 143/1991 trasfuso, senza parti-
colari variazioni, nell’articolo 55 del D.L.vo 231/2007, Cass.
pen., sez. I, n. 2409/1998; Cass. pen., sez. V, n. 23429/2001).
Peraltro, è affermazione ricorrente che il delitto de quo si
consuma tutte le volte in cui abbia effettivamente luogo
l’utilizzo della carta di pagamento, indipendentemente
dal conseguimento effettivo di un ingiusto prof‌itto (cfr.
Cass. pen., sez. I, n. 46070/2004; Cass. pen., sez. I, n.
11937/2006). Le conclusioni poc’anzi esposte sono assolu-
tamente da condividere, nonostante la natura di reato di
pericolo del delitto d’indebito utilizzo di carte di credito.
La compatibilità del tentativo con i reati di pericolo, infat-
ti, è affermata come possibile da una parte non minorita-
ria della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass.
pen., sez. VI., n. 4169/1995). Si pensi, per restare al caso di
specie, al caso di chi, possedendo indebitamente una carta
di credito, compia atti idonei diretti in modo non equivo-
co alla sua utilizzazione (avvicinandosi, ad esempio, allo
sportello “bancomat” per effettuare un prelievo di dena-
ro, venendo bloccato pochi attimi prima dell’inserimento
della carta da cause indipendenti dalla sua volontà).
Una lettura teleologicamente orientata della fattispe-
cie penale qui considerata deve portare ad affermare che
la condotta del Puzzolante rientri nella forma consumata,
e non tentata, del delitto d’indebita utilizzazione di carte
di credito. Partendo dalla considerazione, infatti, che la
norma in oggetto venga posta a tutela non solo del bene
giuridico patrimoniale privato, bensì anche della fede
pubblica e dell’integrità complessiva del sistema bancario
interno, si giunge alla logica conclusione che già il sempli-
ce utilizzo della carta indebitamente posseduta, pur senza
il materiale conseguimento del prof‌itto da parte dell’agen-
te, integri tutti gli elementi costitutivi della fattispecie
penale (cfr. Cass. pen., sez. V, n. 7192/1999).
Al f‌ine di meglio calibrare la sanzione penale irroganda
appare equo concedere le circostanze attenuanti generi-
che di cui all’art. 62 bis c.p..
Adeguata sanzione stimasi, valutati tutti i criteri di cui
all’art. 133 e 133 bis c.p., quella di anni uno e mesi due di
reclusione ed euro 500,00 di multa (pena base, per il delit-
to di cui all’art. 55, comma 9, D.L.vo n. 231/2007, anni uno
e mesi nove di reclusione ed euro 750,00 di multa, diminu-
ita per la concessione delle circostanze attenuanti generi-
che ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500,00 di
multa), oltre al pagamento delle spese processuali.
È concesso il benef‌icio della sospensione condizionale
della pena, in ragione dell’incensuratezza dell’odierno im-
putato, apparendo ragionevole prevedere che egli si aster-
rà dal compimento in futuro di ulteriori reati. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI PISA
19 GENNAIO 2016, N. 891
EST. D’AURIA – IMP. AMMANATI ED ALTRO
Prevenzione infortuni y Destinatari delle norme
y Datore di lavoro y Osservanza delle misure antin-
fortunistiche y Finalità y Individuazione y Condotta
non esigibile dal lavoratore y Imprevedibilità del
pericolo y Rimproverabilità del datore di lavoro y
Possibilità y Esclusione y Prevedibilità del pericolo
y Esigibilità della condotta y Possibile prevenzione y
Omissione y Responsabilità y Sussistenza.
. Nel settore degli infortuni sul lavoro, posto che l’os-
servanza delle misure antinfortunistiche da parte del
datore di lavoro è f‌inalizzata anche a prevenire errori e
violazioni da parte del lavoratore, la responsabilità del
primo viene meno solo se la condotta pretesa non era
esigibile, in quanto del tutto imprevedibile era la situa-

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