Tribunale Penale di Pisa 16 giugno 2015, n. 1087

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Rivista penale 12/2015
Merito
TRIBUNALE PENALE DI PISA
16 GIUGNO 2015, N. 1087
EST. D’AURIA – IMP. MITROLLARI ED ALTRO
Favoreggiamento y Personale y Casi di non punibi-
lità y Mendaci dichiarazioni rese per timore di per-
dere il posto di lavoro y Conf‌igurabilità.
. In tema di favoreggiamento personale, la causa
di esclusione della punibilità prevista dall’art. 384,
comma 1, c.p. per chi ha commesso il fatto per essere
stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un
prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumen-
to nella libertà o nell’onore opera anche nell’ipotesi
in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichia-
razioni per il timore di essere licenziato e perdere il
proprio posto di lavoro. (Fattispecie relativa a mendaci
informazioni rese dal lavoratore di un’impresa edile
nell’ambito di un procedimento penale per violazione
di norme antinfortunistiche a seguito di un incidente
sul lavoro occorso ad altro lavoratore) (c.p., art. 378;
c.p., art. 384) (1)
(1) Principio che si ritrova anche in Cass. pen., sez. VI, 20 aprile
2015, n. 16443, in questa Rivista 2015, 648 e, con riferimento ad ana-
loga fattispecie, in Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2011, n. 37398, ivi
2012, 1293.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 9 agosto 2010 Vecchione Trifone, Bar-
sotti Federico, Iovino Sabatino e Mitrollari Valter venivano
citati innanzi a questo Giudice monocratico per risponde-
re dei reati indicati in epigrafe.
All’udienza del 14 maggio 13 - a seguito dello stralcio
delle posizioni relative a Iovino Sabatino ed a Vecchione
Trifone - aveva inizio la celebrazione dell’istruttoria dibat-
timentale con l’escussione del teste Bishti Maksim e con
l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti;
all’udienza del 7 ottobre 2014 veniva escusso il teste Esca-
ti Fabio; all’udienza del 6 marzo 2015, dopo l’escussione
del teste Stolf‌i Carlo, si procedeva all’esame dell’imputato
Mitrollari Valter, all’escussione del C.T.P.C. Taiani Vincen-
zo e all’escussione dei testi Bishti Najia, Bishti Giulieta,
Cani Bledar, Domenici Angiolo e Pecini Jovan; all’odierna
udienza, all’esito della discussione, sono state rassegnate
le conclusioni di cui al verbale.
Ritiene il Tribunale che le risultanze dell’articolata
istruttoria dibattimentale espletata impongano di manda-
re assolto il Mitrollari poiché non punibile ai sensi dell’art.
384 c.p. per le ragioni che saranno analiticamente eviden-
ziate; al contrario, deve ritenersi provata la penale respon-
sabilità di Barsotti Federico in ordine al delitto di lesioni
personali colpose lui ascritte.
Per una completa ricostruzione dei fatti occorre
muovere dalle dichiarazioni della persona offesa Bishti
Maksim, socio accomandatario della società Mg Costruzio-
ni s.a.s., esercente l’attività di costruzioni ed avente sede
in Pontedera, alla quale la ditta Costruzioni Generali del
coimputato Vecchione Trifone - giudicato separatamen-
te - aveva subappaltato la realizzazione di alcune attività
edilizie da svolgere in un complesso residenziale di dieci
appartamenti siti in località Cenaia.
La persona offesa ha precisato che Vecchione Trifone
era titolare e legale rappresentante dell’impresa indivi-
duale Costruzioni Generali di Vecchione Trifone, esercen-
te attività di lavori edili ed avente sede in Pontedera, la
quale aveva a sua volta ricevuto in appalto dalla società
Lloyd Capital s.a.s., con sede in Crespina, la costruzione di
un fabbricato per civile abitazione composto da dieci unità
residenziali in via Togliatti in località Cenaia di Crespina
(di seguito denominato Cantiere A).
Occorre premettere che un’altra società, denominata
Immobiliare Sof‌ia s.r.l., con sede in Livorno, aveva appal-
tato sempre alla Costruzioni Generali di Vecchione Trifone
la costruzione, in un’altra zona di Cenaia, di dieci unità
immobiliari e la realizzazione di alcune opere di urbaniz-
zazione primaria (di seguito denominato Cantiere B).
Pertanto, sia nel cantiere A), sia nel cantiere B), posti
entrambi a Cenaia ed a poca distanza l’uno dall’altro, lavo-
rava in appalto la ditta Costruzioni Generali facente capo
a Vecchione Trifone.
Il Bishti ha poi riferito che in data 6 aprile 2009 si
trovava a lavorare nel cantiere B) posto in Crespina, lo-
calità Cenaia, dallo stesso individuato nella foto n. 7 del
fascicolo formato dall’ASL e prodotto dal P.M. all’udienza
del 14 maggio 2013; che, in particolare, si trovava sopra
un’impalcatura, distante circa 60 cm. dalla parete dell’e-
dif‌icio, intento a lavorare sull’aggetto di gronda presente
nel sottotetto; che l’impalcatura non era stata montata da
lui ma dalla ditta di Vecchione Trifone; che tutti i mezzi di
lavoro (impalcatura, strumenti per intonacare ecc.) era-
no forniti dal Vecchione Trifone; che la protezione dell’im-
palcatura, atta ad impedire la caduta dall’alto, era stata
montata in modo non stabile e legata con un semplice f‌ilo
di ferro; che, nell’atto di intonacare, andando all’indietro
con la schiena, cadeva dall’impalcatura poiché la prote-
zione, seppur presente, non era stabile e non era in grado
di sorreggere il suo peso; che la caduta avveniva dal terzo
ponteggio, il quale si trovava ad un’altezza da terra di cir-

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