Tribunale Penale di Pisa 19 giugno 2015, n. 687 (ud. 10 aprile 2015)

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Rivista penale 9/2015
Merito
TRIBUNALE PENALE DI PISA
19 GIUGNO 2015, N. 687
(UD. 10 APRILE 2015)
PRES. SALUTINI – EST. DEGL’INNOCENTI – P.M. MELCHIONNA (CONF.) – IMP. X E Y
Alterazione di stato y Falsità nella formazione di
un atto di nascita y Falsa attestazione o dichiara-
zione a p.u. sulla identità o sulle qualità personali
y Conf‌igurabilità dei reati di cui agli artt. art. 567,
comma 2, e 495, comma 2, n. 1, c.p. y Esclusione y
Fattispecie in tema di bambini nati all’estero gra-
zie alla procedura di “maternità surrogata”.
. Non è ravvisabile il reato di alterazione di stato ex art.
567, comma 2 c.p., nei confronti dei genitori di bam-
bini nati all’estero mediante il ricorso alla procedura
di surrogazione di maternità, in relazione alle false di-
chiarazioni incidenti sullo stato civile dei neonati rese
quando l’atto di nascita sia già formato, potendo tale
condotta rientrare, eventualmente, nella previsione
dell’art. 495, comma 2, n. 1, c.p. (Fattispecie nella qua-
le è stata esclusa anche la sussistenza del reato di cui
all’art. 495, comma 2, n. 1, c.p., non essendosi ravvisati
gli estremi del dolo). (c.p., art. 495; c.p., art. 567) (1)
(1) Per un inquadramento del delitto di alterazione di stato si veda
Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 51662, in questa Rivista 2015,
585. La pronuncia in epigrafe può ritrovare due autorevoli precedenti
nelle pronunce gemelle Corte eur. dir. uomo, sez. V, 26 giugno 2014, n.
65192, Mennesson c. Francia e Corte eur. dir. uomo, sez. V, 26 giugno
2014, n. 65941, Labassee c. Francia, entrambe in www.penalecon-
temporaneo.it, con le quali la Corte europea ha rinvenuto la viola-
zione dell’art. 8 della Convenzione in caso di rif‌iuto da parte delle
autorità nazionali di riconoscere valore legale alla relazione tra un
padre e i suoi f‌igli biologici nati all’estero grazie alla surrogazione
di maternità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 3 giugno 2014, il G.u.p. del Tribunale di Pisa
ha disposto, all’esito dell’udienza preliminare, il rinvio a
giudizio di X e Y, innanzi a questo Tribunale, in composi-
zione collegiale, per rispondere del reato loro in concorso
ascritto in epigrafe.
Concordata dalle parti l’acquisizione dell’intero fa-
scicolo del P.M. con rinuncia all’esame dei testi dedotti
dall’accusa, all’odierna udienza dibattimentale, esaminato
il prevenuto, acquisiti il certif‌icato di morte della Y ed ul-
teriore documentazione, le parti hanno, inf‌ine, formulato
ed illustrato le rispettive conclusioni come da verbale.
Ritiene il Collegio che i prevenuti debbano essere as-
solti dal reato loro contestato perché il fatto non sussiste.
Secondo l’impostazione accusatoria gli imputati si sareb-
bero resi responsabili dell’alterazione dello stato civile
relativo a due neonati che, mediante falsa dichiarazione,
erano stati fatti risultare f‌igli legittimi e naturali della
coppia mentre, in realtà, il concepimento e la gestazione
erano avvenuti in Ucraina mediante il ricorso alla c.d. sur-
rogazione di maternità. Dagli atti del P.M. è, invero, emer-
so che i coniugi X e Y si erano presentati all’Ambasciata
italiana di Kiev in Ucraina ed avevano chiesto la trasmis-
sione degli atti originali di nascita dei minori XY e Z, par-
toriti a Kiev il 1° luglio 2012, al Comune di residenza, nella
specie (omissis), perchè procedesse alla loro trascrizione
nei registri dello stato civile.
Il capo della Cancelleria consolare della menzionata
Ambasciata aveva, però e con apposita nota informativa,
comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Pisa, competente per territorio, i seguenti elemen-
ti che avevano fatto ipotizzare il ricorso della coppia alla
pratica, legalmente praticata in Ucraina, della surrogazio-
ne di maternità:
- la Y, sollecitata a fornire chiarimenti in merito alle
ragioni per le quali aveva deciso di partorire i due bambi-
ni in territorio straniero, aveva risposto di avere agito in
tal senso "al f‌ine della conservazione del cordone ombe-
licale", ma non era stata in grado di indicare la struttura
sanitaria alla quale si era rivolta né di produrre la relativa
documentazione medica;
- sempre la Y aveva denunciato lo smarrimento del pro-
prio passaporto (denuncia che era stata trasmessa alla
questura di Pisa) e, dopo avere affermato di essere entrata
in Ucraina verso la metà di maggio, aveva dichiarato, per
iscritto, di avere fatto ivi accesso il 2 luglio 2012 e cioè il
giorno successivo al parto dei due neonati (cfr. nota infor-
mativa datata 13 agosto 2012).
Ancora, va evidenziato come il menzionato organo con-
solare avesse, pur avendo paventato una possibile surroga-
zione di maternità, ugualmente trasmesso gli atti di nasci-
ta dei neonati al Comune di (omissis) e l’Uff‌iciale di stato
civile di detto Comune, richieste inutilmente direttive alla
locale Procura della Repubblica, inizialmente non avesse
proceduto alla trascrizione nei registri dell’anagrafe per
poi provvedervi soltanto in tempi recenti.
Tanto premesso, deve essere aggiunto come nel cor-
so delle indagini preliminari non fosse stato accertato lo
stato di gravidanza della donna e come il Dott. (omissis),
medico di base della Y, sentito dai C.C. della Stazione di
(omissis) delegati dal P.M., avesse dichiarato che la mede-
sima era affetta da una malattia oncologica (curata presso
l’Ospedale di Careggi di Firenze) e non gli avesse mai ri-

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