Tribunale Penale Di Pisa 21 Giugno 2016, N. 1339

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Arch. nuova proc. pen. 6/2016
Merito
TRIBUNALE PENALE DI PISA
21 GIUGNO 2016, N. 1339
EST. D’AURIA – IMP. X
Ingiuria e diffamazione y Diffamazione y Realiz-
zata tramite la divulgazione di una e-mail y Eff‌ica-
cia probatoria di copia cartacea di mail y Ammissi-
bilità y Esclusione y Fattispecie in tema di presunta
diffamazione di una nota Banca nazionale tramite
diffusione di una e-mail tra alcuni clienti della stes-
sa ed alcuni promotori f‌inanziari.
. Non può dirsi integrato il reato di diffamazione attra-
verso l’invio di un messaggio di posta tramite e-mail,
che peraltro si debba escludere possa avere eff‌icacia
probatoria, anche qualora la stessa sia sostenuta da
supporto cartaceo, ma non sia raccolta con le garanzie
di rispondenza all’originale e non sia riferibile ad un
determinato periodo temporale, quando la medesima
permetta di individuare solo singole comunicazioni
“private” con alcuni soggetti a fronte di una comunica-
zione più diffusa con più persone, elemento necessario
ed imprescindibile per la realizzazione del reato. (Fat-
tispecie di presunta diffamazione di una nota Banca
nazionale tramite diffusione di una e-mail tra alcuni
clienti della stessa ed alcuni promotori f‌inanziari).
(c.p., art. 595) (1)
(1) In riferimento alla possibilità di realizzazione di una serie di rea-
ti, della medesima tipologia di quello in commento, anche attraverso
la piattaforma di Facebook, si veda Cass. pen., sez. I, 12 settembre
2014, n. 37596, in Riv. pen. 2014, 1004. Sul tema in dottrina si veda
C. COSTANZI, Perquisizione e sequestro informatico. L’interesse al
riesame nel caso di estrazione di copie digitali e restituzione dell’ori-
ginale, in questa Rivista 2016, 277.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto che dispone il giudizio in data 3 febbraio
2015 X veniva citato innanzi a questo Giudice monocratico
per rispondere del reato di cui in epigrafe.
All’odierna udienza, presente l’imputato, è stata cele-
brata l’istruttoria dibattimentale con l’escussione dei testi
S. L., R. E., B. R., T. G., l’esame dell’imputato e l’acquisi-
zione della documentazione prodotta dalle parti; all’esito
della discussione, sono state rassegnate le conclusioni di
cui al verbale.
Ritiene il Giudice che a fronte dell’imputazione ascrit-
ta all’odierno prevenuto – frutto di un’indagine self made
del procuratore speciale di Banca Y e priva di alcun accer-
tamento investigativo ulteriore da parte della Pubblica Ac-
cusa, come meglio si specif‌icherà in seguito – si imponga,
senza alcun timore di smentita, la pronunzia di una sen-
tenza di assoluzione dell’X per non aver commesso il fatto.
Ed invero, il teste S.L. – quale responsabile del setto-
re stragiudiziale e contenzioso all’interno della divisione
affari legali della Banca Y e procuratore speciale della
medesima – ha chiarito i motivi sottesi alla presentazio-
ne della querela nei confronti dell’X, dichiarando che essa
era scaturita da alcune segnalazioni effettuate da clienti
della banca e riguardanti condotte diffamatorie tenute
da un soggetto di nome X. Più nello specif‌ico, ha riferito
che un promotore f‌inanziario della Banca Y, C.G., aveva
appreso da un cliente, tal N.G., che l’X lo aveva contattato,
screditando la banca e lasciandogli nell’occasione il suo
numero telefonico; che a tal ragione avviava un’indagine
ed appurava che l’ X aveva lavorato come promotore f‌inan-
ziario presso la Banca Y; che il rapporto di lavoro era stato
interrotto nel gennaio 2012; che il numero lasciato nell’oc-
casione al G. corrispondeva a quello risultante in uso al-
l’X, quand’egli operava per Banca Y; che la riferibilità di
quell’utenza telefonica all’ X, trovava conferma all’esito di
ulteriori e non meglio precisate indagini sul web. Ha poi
riferito il teste che dalle verif‌iche successive risultava che
anche un altro cliente era stato contattato dall’X a mezzo
mail, da un indirizzo di posta elettronica F. e che una pa-
gina Facebook aperta a nome di tale X conteneva un’im-
magine palesemente ingiuriosa – raff‌igurante il cavaliere
(omissis), che disegnava un fallo, in spregio del notorio
logo circolare Y – nonché una serie di post a contenuto
diffamatorio nei riguardi dell’istituto di credito. Il teste,
a tal riguardo, ha riconosciuto in udienza i documenti nn.
48, 49, 50 e 51 prodotti dal Pubblico Ministero: il primo
contenente uno screenshot del post di Facebook raff‌igu-
rante l’immagine di cui sopra; il secondo contenente uno
screenshot di un post pubblicato l’11 dicembre 2012 da un
prof‌ilo a nome di X, diretto, come da intestazione, a G.F.,
ma visualizzato sulla bacheca pubblica dell’X in cui si leg-
ge Quiz del giorno; Gestione a rendimento del 7% a lordo
dei costi di gestione che ammontano ad 1,5% Gestione B
rendimento 6% a lordo dei costi di gestione che ammon-
tano a 3,5%. Se avete scelto B ci sono 3 possibilità 1) non
sapete contare 2) siete masochisti 3) siete clienti Y e vi
piace fare benef‌icienza ai poverelli (omissis) e (omissis)
cui seguono due commenti di tale D.A. e dell’ X medesimo;
il terzo contenente uno screenshot di un aggiornamento di
stato al commento dell’11 dicembre 2012 e scritto dall’X in
data 13 dicembre 2012 in cui si legge "Oggi mi è arrivata
una mail di Banca Y che mi offre la grandissima opportuni-
tà di esenzione dei bolli 2012 se trasferisco a loro titoli per
oltre € 30000, o meglio pagherò con loro sull’esempio della

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