Tribunale penale di Pisa 18 aprile 2015, n. 742

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Rivista penale 7-8/2015
Merito
trIbunale penale dI pIsa
18 aprIle 2015, n. 742
est. d’aurIa – IMp. M.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi
y Elementi costitutivi del reato y Maltrattamenti
nei confronti di alunni aff‌idati ad un insegnate di
scuola primaria y Rapporto con il reato di abuso dei
mezzi di correzione y Individuazione.
. In tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di
correzione e quello di maltrattamenti contro i fanciulli,
per la conf‌igurabilità del reato di maltrattamenti l’art.
572 c.p. richiede il dolo generico, consistente nella
coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una
serie di sofferenze f‌isiche e morali in modo abituale,
instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni
che avviliscono la sua personalità. Ne consegue che
deve escludersi che l’intenzione dell’agente di agire
esclusivamente per f‌inalità educative sia elemento
dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza
posti in essere in danno di alunni nella previsione di
cui all’art. 571 c.p., in quanto l’esercizio del potere di
correzione al di fuori dei casi consentiti, o con mezzi
di per sè illeciti o contrari allo scopo, anche se usati a
f‌ine emendativo, deve ritenersi escluso dalla predetta
ipotesi di abuso e va inquadrato nell’ambito di diverse
fattispecie incriminatrici. (Nel caso di specie è stato
ravvisato il delitto di maltrattamenti nei confronti di
alunni aff‌idati ad un insegnante di scuola primaria).
(c.p., art. 571; c.p., art. 572) (1)
(1) Sulla distinzione tra i reati di cui agli artt. 571 e 572 c.p., v., nello
stesso senso di cui in massima, Cass. pen., sez. VI, 27 dicembre 2010,
n. 45467, in questa Rivista 2012, 235; Cass. pen., sez. VI, 3 novembre
2005, n. 39927, ivi 2006, 191 e Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 1996, n.
4904, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna.
svolgIMento del processo e MotIvI della decIsIone
Con decreti di giudizio immediato del 17 settembre
2012 e dell’11 maggio 2013 M.L. veniva citato innanzi a
questo giudice monocratico per rispondere dei reati di cui
in epigrafe.
All’udienza del 3 dicembre 2013, riuniti i due procedi-
menti per evidenti ragioni di connessione soggettiva, veniva
aperto il dibattimento e - ammesse le prove - si procedeva
alla visione dei dvd contenenti le riprese effettuate presso
la scuola (omissis) e la scuola (omissis); all’udienza del
17 dicembre 2013 venivano escussi i testi M.M., B.S., C.G.,
B.L., G.M., R.F., C.A. ed A.P. ed acquisita la documentazione
prodotta dalle parti; all’udienza del 2 maggio 2014 venivano
escussi i testi T.G., T.R., T.L., N.A., C.R. e T.D. ed acquisita
ulteriore documentazione prodotta dalle parti; all’udienza
del 19 settembre 2014, venivano escussa la teste R. P. ed i
consulenti tecnici delle parti civili, M.C. e G.I.; all’udienza
del 10 marzo 2015, dopo l’esame dell’imputato, veniva acqui-
sita la documentazione prodotta dalla difesa ed escussi il
consulente tecnico della difesa, S.B. ed i testi M.L., L.G.,
P.L., S.A. e C.T.; all’odierna udienza, all’esito della discus-
sione, le parti hanno concluso come da verbale.
Ritiene il Tribunale che le risultanze dell’istruttoria
dibattimentale consentano di poter ritenere provata la
penale responsabilità di M.L. in ordine ai reati ascrittigli.
Ed invero, la prova principale del presente procedi-
mento, a giudizio di chi scrive, è costituita dalle riprese
f‌ilmate acquisite agli atti, che hanno permesso di rico-
struire - anche prescindendo dalle testimonianze de relato
dei genitori dei minori - il comportamento violento tenuto
dall’imputato nei confronti di plurimi alunni a lui aff‌idati
quale maestro, prima nella scuola (omissis) e succes-
sivamente nella scuola (omissis). In particolare, dalla
visione dei f‌ilmati, effettuata nel contraddittorio di tutte
le parti processuali, emerge come costantemente (e più
volte nello stesso giorno) il M. - non riuscendo altrimenti
a conquistare l’interesse di alcuni alunni alle sue lezioni
- utilizzava metodi assolutamente non consoni ad un mae-
stro dei nostri tempi per ottenerne l’attenzione: dalle urla
agli schiaff‌i, dai banchi spinti contro il torace dell’alunno
seduto ai pizzichi, dalle tirate d’orecchie al contenimento
dei minori sulle proprie ginocchia.
Così, partendo dalle condotte poste in essere nella
scuola di (omissis), deve evidenziarsi che in data 16 aprile
2012 si assiste alle ore 10.00 ad uno schiaffo ad O.R. e ad
un banco spinto verso lo stesso minore; poi alle ore 11.20
ed alle ore 11.30 ad energici rimproveri ed alle ore 11.32
ad un vivace battibecco tra alunno e maestro, culminato
con uno schiaffo al primo;
- in data 18 aprile 2012 si assiste alle ore 13.35 alle urla
dell’imputato nei confronti di un alunno, a colpi dati con
le nocche delle dita e ad uno schiaffo, che evidentemente
non raggiungono lo scopo, atteso che si vede l’alunno che
con aria beffarda ride; poi alle ore 13.57 si ripete la me-
desima scena: urla, pizzichi e schiaff‌i, con l’alunno alzato
letteralmente di peso da terra e portato fuori della classe;
quando rientrano nel campo della ripresa si vede l’alunno
che piange; dopo pochi minuti (alle ore 14.03) alunno e
maestro si abbracciano; successivamente alle ore 15.26 il
M. aggredisce il minore tirandogli l’orecchio; poi alle ore
15.30 il prevenuto urla verso l’alunno che si era distratto e
stava parlando, con atteggiamento evidentemente aggres-
sivo gli spinge contro il banco;

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