Tribunale penale di Pisa uff. Gip, 5 febbraio 2015, n. 449

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Rivista penale 5/2015
Merito
tribunaLe penaLe di pisa
uff. gip, 5 febbraio 2015, n. 449
est. Laghezza – imp. andreini
Falsa testimonianza y Dichiarazione che il terzo,
nell’ambito di un procedimento di esecuzione, sia
chiamato a rendere ex art. 547 c.p.c. y Dichiarazio-
ne non veritiera y Qualità di testimone del terzo
debitor debitoris y Esclusione y Conf‌igurabilità del
reato di falsa testimonianza y Esclusione.
. La dichiarazione che il terzo, nell’ambito di un proce-
dimento di esecuzione, sia chiamato a rendere ex art.
547 c.p.c., in qualità di legale rappresentante della so-
cietà datrice di lavoro di soggetto esecutato (e, quindi,
di debitor debitoris), verte essenzialmente su situazio-
ni giuridiche e non su meri fatti, e, pertanto, non sono
applicabili al terzo le disposizioni penali proprie del
testimone in tema di obbligo a deporre e di deposizione
mendace. Pertanto, il terzo ha l’onere e non l’obbligo
di rendere la suddetta dichiarazione e non va incontro
a nessuna sanzione penale nel caso in cui non la renda
o ne renda una in tutto o in parte non veritiera. (Sulla
base di questo principio è stata esclusa la conf‌igura-
bilità del reato di falsa testimonianza) (c.p., art. 372;
c.p.c., art. 547; c.p.c., art. 548) (1)
(1) La pronuncia in epigrafe affronta un argomento di indubbio
interesse, in ordine al quale non risultano precedenti.
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
Completate le indagini preliminari relative al proce-
dimento penale n. 218/2014 R.G.N.R. a carico di Andreini
Marzia, il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio dell’imputata in
ordine al reato di cui alla rubrica.
Fissata l’udienza preliminare - nel corso della quale si
costituiva parte civile la Elettrodiesel Marcheschi S.n.c.
in persona del suo legale rappresentante - e dichiarata
aperta la discussione, il P.M., il difensore della parte civile
e quello dell’imputata concludevano come in atti.
Ciò posto, rileva questo giudice che da un lato la con-
dotta contestata all’odierna imputata consiste nell’avere
costei, “. . . escussa in qualità di testimone, quale leg.
rapp. della Toscana Trans, nel procedimento civile n.
2987/2008 R.G. dinanzi al Tribunale civile di Pontedera
instaurato da Elettrodiesel Marcheschi S.n.c. nei con-
fronti di Toscana Trans S.r.l. e Claudio Franceschini,
dichiarava falsamente che Franceschini Claudio, dipen-
dente della sua società, percepiva nel luglio 2008 circa
1000 euro al mese, laddove dagli esiti del procedimento
emergeva che lo stesso Franceschini aveva percepito in
quel mese la diversa e maggiore retribuzione netta di euro
2.226 comprensiva di indennità di trasferte e straordina-
ri”; dall’altro dagli atti del procedimento si ricava che la
Andreini è stata citata, nell’ambito dei processi esecutivi
riuniti instaurati, nei confronti di Franceschini Claudio,
dalla Elettrodiesel Marcheschi S.n.c. e dalla Casa del
Freno S.r.l., aff‌inché rendesse, in qualità di legale rap-
presentante della società datrice di lavoro dell’esecutato
(e, quindi, di debitor debitoris), la dichiarazione di cui
all’art. 547 c.p.c., e che la dichiarazione da lei effettiva-
mente resa, in detta sede (e non anche nella causa civile
n. 2987/2008 R.G., come di contro indicato nel capo di
imputazione: n.d.r.), in tale qualità è risultata non veri-
tiera, quanto all’ammontare delle somme effettivamente
dovute al ridetto Franceschini, in esito al giudizio ex art.
548 c.p.c. instaurato, dai creditori, nei confronti della
Andreini medesima (cfr. la sentenza del giudice presso
la Sezione distaccata di Pontedera del Tribunale di Pisa
in data 25-29 gennaio 2013.
Orbene, premesso quanto sopra deve notarsi, in ordine
alla posizione del terzo riguardo alla dichiarazione che sia
chiamato a rendere ex art. 547 citato, che il codice di rito
in vigore all’epoca dei fatti per cui si procedere non ha ri-
prodotto il testo dell’art. 614 comma 2 c.p.c. del 1865 il quale
stabiliva che, in caso di mancanza della dichiarazione, il ter-
zo poteva essere dichiarato detentore dei mobili, o debitore
della somma, e condannato a farne la consegna o il paga-
mento - , essendosi limitato a disporre che in tale ipotesi il
terzo medesimo possa subire, su istanza di parte, un giudizio
di cognizione ordinaria avente ad oggetto il suo preteso ob-
bligo nei confronti dell’esecutato (art. 548 c.p.c.).
Già alla luce di tali considerazioni - chiaramente espli-
citate, oltre che da parte della dottrina, anche dalla giuri-
sprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9888/95) - appare
quindi alquanto problematica l’equiparazione dell’odierna
imputata a un soggetto, quale il testimone chiamato a
deporre in un giudizio di cognizione ordinaria, obbligato a
rendere una dichiarazione sincera: ciò tanto più in quanto
la stessa giurisprudenza favorevole a riconoscere l’esisten-
za di siffatto obbligo (cfr. Cass. S.U. n. 4907/87) fa leva
sull’assimilazione della posizione del terzo non a quella
del testimone, bensì a quella degli ausiliari del giudice,
investiti di un dovere di collaborazione riguardo alle in-
formazioni loro richieste, e la parte di dottrina a sua volta
propensa a conf‌igurare detto obbligo non ha mancato di
sottolineare come la legge non abbia previsto alcuna de-
gna sanzione per il suo eventuale inadempimento (ché,
anzi, un autorevole Autore ha sottolineato, al riguardo,

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