Tribunale Penale di Perugia 22 marzo 2018, n. 785

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giur
7-8/2018 Rivista penale
MERITO
TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
22 MARZO 2018, N. 785
EST. NOVIELLO – IMP. L.
Calunnia e autocalunnia y Calunnia y Elemento
oggettivo y Falsa denuncia di smarrimento di asse-
gno consegnato a persona a garanzia di un’obbliga-
zione y Conf‌igurabilità.
. Sussiste l’elemento materiale della calunnia nell’i-
potesi di falsa denuncia di smarrimento di assegni
bancari emessi a garanzia della restituzione di somme
pagate per la caparra relativa all’acquisto di immobile
in costruzione, quando tale denuncia è preordinata a
far convergere sulla persona a favore della quale erano
stati emessi gli assegni l’accusa di furto o ricettazione.
(c.p., art. 368) (1)
(1) Sostanzialmente in senso conforme, v. Cass. pen., sez. VI, 2 aprile
1992, n. 3784, in questa Rivista 1992, 637. Sull’irrilevanza, ai f‌ini della
consumazione del reato, della circostanza che nella denuncia pre-
sentata non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando
il destinatario dell’accusa sia implicitamente ma agevolmente indi-
viduabile, v. Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 1999, n. 4068, ivi 2000, 175.
Inf‌ine, Cass. pen., sez. VI, 18 aprile 2016, n. 15964, ivi 2016, 1031,
afferma che la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari,
presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona
in pagamento di un’obbligazione, integra il delitto di calunnia an-
che dopo la depenalizzazione, ad opera del D.L.vo 15 gennaio 2016,
n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che tra i
reati in astratto conf‌igurabili come presupposto rispetto al reato
previsto dall’art. 368 cod. pen. vi sono, oltre a quello di cui all’art.
647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione. In dottrina, v. il com-
mento operativo ai Decreti n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 contenuto in
FRANCESCO BARTOLINI, Le nuove depenalizzazioni e le sanzioni
pecuniarie civili, Tribuna Dossier, ed La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto. il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Perugia disponeva il rinvio a giudi-
zio di L.G. per rispondere del reato in epigrafe indicato e
ne f‌issava la comparizione per l’udienza del 5 marzo 2014.
Dopo alcune udienze nel corso delle quali si svolgeva l’atti-
vità istruttoria dinnanzi ad altro giudice, all’udienza del 19
maggio 2016 essendo mutato l’organo giudicante, ai sensi
dell’art. 525 c.p.p. questo giudice dichiarava la rinnovazio-
ne dell’istruttoria dibattimentale, l’apertura del dibatti-
mento, l’ammissione delle prove richieste dalle parti nei
termini di cui al verbale di udienza. Le parti prestavano
altresì il consenso alla utilizzabilità dei testi già esamina-
ti. Proseguiva quindi l’istruttoria dibattimentale, in par-
ticolare con l’esame della parte civile e dell’imputato, e
alla odierna udienza, terminata l’acquisizione delle prove,
veniva dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale e,
previa declaratoria di utilizzabilità di tutti gli atti legitti-
mamente inseriti nel fascicolo processuale, si dava corso
alla discussione, all’esito della quale venivano rassegnate
le conclusioni riportate in epigrafe. Il Giudice si ritirava in
Camera di Consiglio per deliberare ed all’esito leggeva il
dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce degli elementi di prova acquisiti nel corso
dell’istruttoria dibattimentale, le richieste formulate dal
Pubblico Ministero in ordine alla affermazione della pe-
nale responsabilità dell’imputato devono essere accolte.
A base dell’espresso giudizio si pongono le risultanze
dell’esame dibattimentale del teste dell’accusa, parte civi-
le, C., della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare per
la linearità e coerenza della ricostruzione dei fatti offerta.
Inoltre elementi di prova a carico dell’imputato scatu-
riscono, anche:
- dalla denuncia di smarrimento, da parte dell’impu-
tato, degli assegni indicati in contestazione, presentata
con successiva integrazione del novembre del 2011, con
cui invece l’imputato dichiarava di correggere un proprio
errore riconoscendo che i tre assegni prima indicati erano
stati invece da lui regolarmente negoziati, essendo stati
consegnati alla parte civile a garanzia di pregressi rapporti
patrimoniali;
- da originali e copie di assegni rilasciati, nel corso
della plurima vicenda contrattuale, dall’imputato alla par-
te civile. Tra cui, originali degli assegni n. 68213785/03 di
euro 4.250 e n. 68213790/08 di euro 90.000 in contestazio-
ne; da certif‌icazione di avvenuto protesto dell’assegno n.
00682134786 di 12.000 euro (pure in contestazione), da
missive bancarie attestanti il mancato pagamento degli
assegni suindicati di euro 4.250 e 12.000 in ragione della
denunzia di smarrimento in esame;
- dai “compromessi” stipulati nel 2006 e nel 2008 tra le
due suddette parti per l’acquisto da parte del C. di un ap-
partamento, con versamento di cospicui acconti da parte
di costui in favore dell’imputato;
- dalle stesse dichiarazioni dell’imputato oltre che
dall’apporto degli ulteriori due testi sentiti.
Sono utilizzabili, va precisato, stante il consenso inter-
venuto al riguardo, le trascrizioni di sms effettuate dalla
parte civile e riferite a messaggi intercorsi con l’imputato
all’epoca dei fatti in parola. Messaggi di cui al cellulare
acquisito all’udienza del 8 marzo 2018. Ed invero, dal
complesso delle suddette prove è emerso quanto segue.
L’imputato, dedito all’attività di costruzione e vendita di
manufatti edili, stipulò con la parte civile un primo pre-
liminare per l’acquisto di un appartamento da edif‌icare,
sito in (omissis), del valore pattuito di 120.000,00 euro,
con acconto di oltre 84.000 euro, circa. L’immobile una
volta edif‌icato, almeno al grezzo, non risultò di gradimen-
to del C., per cui le parti concordarono nel 2008 la stipu-
la di un nuovo compromesso per l’acquisto di un nuovo
e diverso appartamento, questa volta del valore di euro
150.000,00, convenendo che la somma già versata dal
C. avrebbe costituito almeno parte del prezzo del nuovo
immobile. In questo secondo preliminare si legge anche
l’impegno dell’imputato di versare a C. euro 17.000 entro
un mese (con consegna al C. di due assegni in garanzia
per euro rispettivamente pari a 10.000 e 7.000,00), pena il
pagamento di una penale per euro 2.000 o di euro 4.000,00
in caso di mancata riscossione di uno o entrambi gli as-
segni. Peraltro, secondo la parte civile, in occasione di

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