Tribunale Penale di Perugia 13 novembre 2015, n. 1657 (ud. 7 ottobre 2015)

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giur
7-8/2016 Rivista penale
MERITO
data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che
(eccezione) il procedimento penale non sia stato def‌inito
(alla data di entrata in vigore, par di capire letteralmen-
te) con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Quindi il nostro caso (irrevocabilità dopo la data di
entrata in vigore) non fa parte dell’eccezione, ed invece
rientra nella regola.
Si applica cioè il regime sanzionatorio amministrativo:
ma con quale rito?
A tale proposito il comma 2 dell’art. 8 cit. prevede che
se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal pre-
sente decreto sono stati def‌initi, prima della sua entrata
in vigore (è non è quindi il nostro caso), con sentenza di
condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione
revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non
è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti (il giudice dell’esecuzione provvede con l’os-
servanza delle disposizioni dell’art. 667, comma 4, c.p.p.).
Quindi, poiché nel nostro caso l’irrevocabilità è soprag-
giunta dopo l’entrata in vigore del D.L.vo n. 8 del 2016,
non trova applicazione tale procedimento esecutivo sem-
plif‌icato.
L’art. 9, comma 1, del D.L.vo n. 8 del 2016, prevede che
nei casi previsti dall’art. 8, comma 1 (violazioni commesse
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato
def‌inito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili),
l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmis-
sione all’autorità amministrativa competente degli atti dei
procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti
amministrativi (salvo che il reato risulti prescritto o estin-
to per altra causa alla medesima data).
Quindi nel nostro caso (procedimento penale non an-
cora def‌inito con sentenza o con decreto divenuti irrevoca-
bili alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 8 del 2016)
vanno trasmessi gli atti all’autorità amministrativa (è
ovvio, dato che si applica, come abbiamo visto, il sistema
sanzionatorio amministrativo): ma ancora non è dato sa-
pere quali regole vadano applicate in rito.
L’art. 2 del D.L.vo n. 8 del 2016, non riguarda il nostro
caso, ma il diverso caso in cui l’azione penale non è stata
ancora esercitata.
Ma al nostro caso si applica f‌inalmente il comma 3
dell’art. 9 cit., ove prevede che se l’azione penale è stata
esercitata (come nel nostro caso), il giudice pronuncia, ai
sensi dell’art. 129 c.p.p., sentenza inappellabile perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la
trasmissione degli atti a norma del comma 1 (cioè all’au-
torità amministrativa).
Vero è che lo stesso art. 9, comma 3, del D.L.vo n. 8 del
2016, prevede che quando è stata pronunciata sentenza
di condanna (è il nostro caso, anche se si tratta di decre-
to penale, avente peraltro la stessa natura), è il giudice
dell’impugnazione che dichiara che il fatto non è previsto
dalla legge come reato (ma decide sull’impugnazione ai
soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che
concernono gli interessi civili).
E tuttavia pare conforme all’intenzione del legislatore
ritenere che, se l’impugnazione (al momento di entrata in
vigore del D.L.vo n. 8 del 2016) non vi sia ancora stata (nel
caso del decreto penale l’atto di opposizione ha natura di im-
pugnazione: v. Cass., n. 10621 febbraio 2003, RV 224701; conf.
Cass., n. 10621 febbraio 2003 e C. cost. n. 55-10), non essen-
do detta impugnazione più possibile (data la sopravvenuta
irrevocabilità della condanna), non potendo provvedere il
giudice dell’esecuzione (come si è visto sopra), deve inevi-
tabilmente provvedere il giudice che ha emesso la condanna
divenuta irrevocabile dopo l’entrata in vigore del D.L.vo cit..
Del resto, a conferma di ciò, basta ricordare che ai sen-
si della norma come sopra imposta dal legislatore (art.
129, comma 1, c.p.p.), in ogni stato e grado del processo, il
giudice, il quale riconosce che il fatto non è previsto dalla
legge come reato lo dichiara (cioè lo deve dichiarare) di
uff‌icio con sentenza. (Omissis)
I
TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
13 NOVEMBRE 2015, N. 1657
(UD. 7 OTTOBRE 2015)
EST. D’ANDRIA – IMP. LALISCIA
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omessa dichiarazione y Omes-
so versamento Iva y Somme trattenute per scopi
diversi da quelli f‌iscali y Forza maggiore y Serie
diff‌icoltà economiche della società y Applicabilità
y Esclusione.
. Risultano integrate le fattispecie di cui all’art. 10 bis e
10 ter del D.L.vo n. 74/2000, quando all’imputato si pos-
sa addebitare di aver impiegato le somme incamerate
a titolo di sostituto d’imposta ovvero di soggetto IVA
per scopi diversi da quelli f‌iscali a cui erano destinate
quest’ultime con la piena consapevolezza che, così fa-
cendo, non vi sarebbe stata alcuna prospettiva di poter
adempiere alle obbligazioni tributarie nei termini f‌is-
sati dalla legge non potendosi invocare l’esimente del
caso fortuito o della forza maggiore adducendo che la
società si trovava in serie diff‌icoltà economiche. (c.p.,
art. 45; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis; d.l.vo 10
marzo 2000, n. 74, art. 10 ter) (1)
II
TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
ORD. 13 NOVEMBRE 2015
EST. D’ANDRIA – IMP. LALISCIA
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omessa dichiarazione y Omes-
so versamento delle ritenute e dell’IVA y Sequestro

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