Tribunale Penale di Perugia 23 aprile 2015, n. 242
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Rivista penale 11/2015
MERITO
TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
23 APRILE 2015, N. 242
PRES. MAUTONE – EST. VOLPE – IMP. SINISI
Prova penale y Ricognizioni y Formali y Nel dibat-
timento y Individuazione fotografica y Natura y In-
dividuazione y Fattispecie in tema di rapina in cui
il giudice ha ritenuto la valenza probatoria della
ricognizione altamente inaffidabile e di valore di-
mostrativo non univoco.
Prova penale y Ricognizioni y Formali y Nel dibatti-
mento y Atti di individuazione fotografica e perso-
nale compiuti dal P.M. o dalla P.G. y Natura y Indivi-
duazione y Fattispecie in tema di rapina.
. Gli atti di individuazione fotografica e personale
compiuti da P.M. o dalla P.G., pur implicando attività
strumentali necessarie per l’esecuzione della ricogni-
zione, costituiscono, nella sostanza, dichiarazioni rese
da testi per l’identificazione di persone o di cose. In
tal caso infatti, la certezza della prova dipende non dal
riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità
della deposizione di chi, avendo esaminato la fotogra-
fia dell’imputato, si dica certo della sua identificazione.
(Fattispecie in tema di rapina in cui il giudice ha rite-
nuto la valenza probatoria della ricognizione altamen-
te inaffidabile e di valore dimostrativo non univoco).
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 628; c.p.p., art. 189; c.p.p.,
art. 213; c.p.p., art. 214) (1)
. L’individuazione fotografica, costituendo prova atipi-
ca in quanto non disciplinata dalla legge né collocabi-
le nell’ambito della “ricognizione” personale prevista
dall’art. 213 c.p.p., legittimamente può essere assunta
- se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l’accer-
tamento dei fatti - ai sensi dell’art. 189 c.p.p. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 628; c.p.p., art. 189; c.p.p., art. 213;
c.p.p., art. 214) (2)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. I, 7 settembre 1994, n.
9676, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna. Nello stesso senso si
veda Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 6582, in questa Rivista
2009, 109. Sulla netta distinzione tra “individuazione fotografica” e
ricognizione ex art. 223 c.p.p., Cass. pen., sez. II, 22 aprile 2015, n.
16773, Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna. Infine, sul distinguo
tra riconoscimento diretto in udienza ed atto di ricognizione formale
si veda Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2004, n. 40405, in Arch. nuova
proc. pen. 2005, 207.
(2) Sostanzialmente nello stesso senso, in ordine alla pronuncia de
qua e alla certezza della prova, si veda Cass. pen., sez. II, 23 novem-
bre 2012, n. 45787, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna. Per utili
riferimenti si veda, inoltre, Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2003, n.
47871, in questa Rivista 2004, 1262.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 20 febbraio 2014 il Giudice per le in-
dagini preliminari, disponeva procedersi nei confronti di
Sinisi Sergio, con giudizio immediato, per rispondere dei
reati di cui in epigrafe e ne fissava la comparizione all’u-
dienza del 2 aprile 2014.
A tale udienza, verificata la regolare costituzione delle
parti, in presenza dell’imputato detenuto, il difensore di
fiducia, munito di procedura speciale, ha formulato la ri-
chiesta di procedere con il rito abbreviato condizionato,
come da istanza depositata.
Il giudice monocratico, rilevata la propria incompeten-
za per materia, dispone ex art. 33 septies c.p.p., la trasmis-
sione degli atti al Tribunale in composizione collegiale.
All’udienza del 20 maggio 2015, il Tribunale in composi-
zione collegiale, tenuto conto della richiesta di definizione
mediante il rito abbreviato, disponeva trasmettersi gli atti
al Gip, funzionalmente competente a decidere. Quindi,
rigettata la richiesta, il Gip disponeva procedersi all’ul-
teriore corso del giudizio immediato disposto con decreto
del 20 febbraio 2014, fissando l’udienza dibattimentale del
4 novembre 2014.
All’udienza del 4 novembre 2014, verificata la regolare
costituzione delle parti, presente l’imputato in stato di de-
tenzione, il difensore reiterava la richiesta di definizione
mediante rito abbreviato condizionato alla ricognizione di
persona dell’imputato da parte di Sonnini Gianluca, Simo-
neschi Loredana e Camarri Fabrizia, nonché all’espleta-
mento di perizia antropometrica, previa comparazione tra
i fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza
delle banche di cui alle imputazioni e la persona del Sinisi.
Il Tribunale ha, disposto con ordinanza, ai sensi
dell’art. 452 c.p.p., la prosecuzione del giudizio secondo
il rito richiesto e, acquisita copia degli atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero ed ha rinviato all’udienza
del 18 novembre 2014 per il conferimento dell’incarico pe-
ritale e per provvedere alle ulteriori incombenze relative
alla ricognizione di persona. A tale udienza, però, alcuna
attività veniva svolta a causa della precaria composizione
del Collegio e, così, si perveniva all’udienza del 25 novem-
bre 2014, in cui, decisa l’istanza di rinvio del difensore di
fiducia, l’imputato presente personalmente, tenuto conto
della diversa composizione del Collegio, riformulava l’i-
stanza di definizione mediante rito alternativo. Il Tribuna-
le confermava la precedente ordinanza amministrativa ed
alla medesima udienza veniva conferito incarico peritale
al maresciallo capo Antonio Natale, in servizio presso il
RIS di Roma concedendo il termine di giorni sessanta e
delegava, altresì, il capitano Giglio Pierluigi, in servizio
presso il Comando Provinciale di Perugia al reperimen-
to di quanto utile all’espletamento della ricognizione di
persona. All’udienza del 2 dicembre 2014 si eseguiva la
ricognizione di persona ed alla successiva del 10 febbra-
io 2015, esaminato il perito, sulla base delle conclusioni
delle parti in epigrafe trascritte, il Tribunale si ritirava in
Camera di Consiglio per deliberare, all’esito leggeva il di-
spositivo, riservando il deposito dei motivi in giorni novan-
ta, in considerazione dell’elevato carico di lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che dalla disamina del materiale
probatorio non è risultata, al di là di ogni ragionevole dub-
bio, la riferibilità all’odierno imputato dei reati contestati.
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