Tribunale Penale Di Perugia Sez. Sorv., Ord. 4 Dicembre 2015, N. 861

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Arch. nuova proc. pen. 3/2016
Merito
TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
SEZ. SORV., ORD. 4 DICEMBRE 2015, N. 861
EST. CRISTIANI – RIC. KURTI
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Reclamo ai sensi dell’art. 35 ter
ord. pen. y Del detenuto y Per sovraffollamento ne-
gli istituti di pena y Stile di vita incompatibile con il
rispetto della dignità umana y Violazione dell’art. 3
CEDU y Fattispecie in tema di sconto di pena pari al
10% della misura prevista per detenzione dell’im-
putato in locali che per dimensioni e condizioni di
sovraffollamento eccessive rendevano la qualità
della vita insostenibile.
. Deve essere concessa una riduzione di pena al dete-
nuto che, nell’arco di tempo della detenzione, sia stato
ristretto in condizioni di sovraffollamento negli istituiti
di pena tale da creare uno stile di vita al di sotto di
una specif‌ica soglia di tolleranza ed incompatibile con
il rispetto della dignità umana, in violazione dell’art. 3
CEDU. (Fattispecie in tema di sconto di pena del 10%
pari a 54 gg. di reclusione). (l. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 35 ter; c.p.p., art. 657; l. 4 agosto 1955, n. 848, art.
3) (1)
(1) In argomento, nello stesso senso, si vedano Corte EU dei dir.
dell’uomo, sez. II, 8 gennaio 2013, in www.giurisprudenzapenale.
com e Corte EDU, 16 luglio 2009, n. 22635, in www.giustizia.it. Cfr.
Cass. pen., sez. I, 13 ottobre 2015, n. 41190, in Ius&Lex dvd n. 1/2016,
ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Kurti Klodjan, adducendo di essere stato ristretto in
condizioni di sovraffollamento nell’ arco di tempo dalla de-
tenzione presso gli Istituti di Ferrara, Pavia, Spoleto e Pe-
rugia, Kurti ha presentato reclamo ai sensi dell’ art. 35 ter
ord. pen. al f‌ine di ottenere la riduzione della pena deten-
tiva ancora da espiare nella misura prevista al comma 1 di
detta disposizione, essendo stato 1’art. 35 ter aggiunto alla
legge 354/1975 sull’Ordinamento Penitenziario dall’art. 1
del decreto legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito in legge
n. 117/2014.
L’art. 35 ter introduce, come è noto un rimedio com-
pensativo per i casi in cui la detenzione in carcere sia
avvenuta in condizioni tali da integrare la violazione dell’
art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo (di seguito
CEDU), disposizione come interpretata dalla Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU).
In particolare, la giurisprudenza della Corte EDU che
si è occupata della correlazione tra sovraffollamento e vio-
lazione della disposizione dell’ art 3 CEDU rimanda, per
quanto riguarda la situazione delle carceri italiane, alle
note sentenze Sulejmanovic e Torreggiani c. Italia, rispet-
tivamente in data 16 luglio 2009 e 8 gennaio 2013.
La Corte EDU, muovendo dalle ricognizioni e indica-
zioni contenute nei rapporti annuali del Comitato europeo
per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti (in sigla "CTP"), istituito in forza
dell’omologa Convenzione ratif‌icata dagli stati membri
del Consiglio d’Europa entrata in vigore nel 1989, dove i
membri del CTP hanno stilato rapporti generali annuali
all’esito delle visite compiute presso gli istituti di pena di
tutti gli Stati aderenti alla CEDU, la Corte di Strasburgo
nella vicenda "Sulejmanovic" si è specif‌icatarnente occu-
pata della quantità di spazio individuale di cui un dete-
nuto deve poter fruire all’interno della camera detentiva,
di modo che al di sotto di una specif‌ica soglia di tolleran-
za è stata riscontrata sussistente la violazione dell’ art. 3
CEDU.
In sintesi, nella sentenza Sulejmanovic la Corte EDU
(cfr. par. 39), passando in rassegna la propria giurispru-
denza sull’art. 3 della Convenzione, premette che tale di-
sposizione sancisce uno dei valori fondamentali delle
società democratiche: essa proibisce infatti in termini
assoluti la tortura e le pene o trattamenti inumani o de-
gradanti, quali che siano i fotti commessi dalla persona
interessata. La Corte ricorda inoltre che l’art. 3 impone
inoltre allo Stato di assicurarsi che le condizioni detenti-
ve di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della
dignità umana; che le modalità di esecuzione della misura
non sottopongano l’interessato ad un disagio o ad una pro-
va d’intensità superiore all’inevitabile livello di sofferenza
inerente alla detenzione; che, tenuto conto delle esigenze
pratiche della reclusione la salute e il benessere del dete-
nuto siano adeguatamente assicurati.
Quanto a dimensioni delle stanze di pernottamento la
Corte EDU (par. 40) muove dall’indicazione del CTP se-
condo cui lo spazio auspicabile per le celle collettive corri-
sponde a 4 m2; nondimeno, dapprima la Corte ha ritenuto
di non poter quantif‌icare, in modo preciso e def‌initivo, lo
spazio personale che deve essere concesso ad ogni dete-
nuto ai sensi della Convenzione, potendo esso dipendere
da numerosi fattori, quali la durata della privazione della
libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all’aria
aperta o le condizioni mentali e f‌isiche del detenuto, in
prosieguo, decidendo su differenti ricorsi (i procedimenti
Aleksandr Makarov c/Russia, n. 15217/07; Lind c/Russia, n.
25664/05; Kantyrev c/Russia, n. 37213/02 ed altri) è torna-
ta al parametro dello spazio individuale inferiore a 3 metri

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