Tribunale Penale Di Perugia 13 Novembre 2015, N. 1657 (Ud. 7 Ottobre 2015)

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Arch. nuova proc. pen. 2/2016
Merito
I
TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
13 NOVEMBRE 2015, N. 1657
(UD. 7 OTTOBRE 2015)
EST. D’ANDRIA – IMP. LALISCIA
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omessa dichiarazione y Omes-
so versamento Iva y Somme trattenute per scopi
diversi da quelli f‌iscali y Forza maggiore y Serie
diff‌icoltà economiche della società y Applicabilità
y Esclusione.
. Risultano integrate le fattispecie di cui all’art. 10 bis e
10 ter del D.L.vo n. 74/2000, quando all’imputato si pos-
sa addebitare di aver impiegato le somme incamerate
a titolo di sostituto d’imposta ovvero di soggetto IVA
per scopi diversi da quelli f‌iscali a cui erano destinate
quest’ultime con la piena consapevolezza che, così fa-
cendo, non vi sarebbe stata alcuna prospettiva di poter
adempiere alle obbligazioni tributarie nei termini f‌is-
sati dalla legge non potendosi invocare l’esimente del
caso fortuito o della forza maggiore adducendo che la
società si trovava in serie diff‌icoltà economiche. (c.p.,
art. 45; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis; d.l.vo 10
marzo 2000, n. 74, art. 10 ter) (1)
II
TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
ORD. 13 NOVEMBRE 2015
EST. D’ANDRIA – IMP. LALISCIA
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omessa dichiarazione y Omes-
so versamento delle ritenute e dell’IVA y Sequestro
preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca y Ordinanza di
dissequestro y Di alcuni beni immobili dell’imputa-
to y Su richiesta del P.M. o dell’interessato y D.L.vo
n. 158/2015 y Nuova disciplina y Applicabilità y Con-
seguenze.
. In tema di mancato versamento dell’IVA, il decreto di
sequestro per equivalente, apposto su alcuni beni im-
mobili riferibili all’imputato, può essere revocato dal
giudice a richiesta del pubblico ministero o dell’inte-
ressato, quando ai sensi del D.L.vo n. 158/2015, che ha
elevato le soglie di punibilità per i reati di cui all’art. 10
bis e 10 ter del D.L.vo n. 74/2000, si possa ritenere che
gli stessi non siano più tali e quando, ai sensi dell’art.
321, comma 3 c.p.p., risultino mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità. (c.p.p., art.
321; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis; d.l.vo 10
marzo 2000, n. 74, art. 10 ter; d.l.vo 24 settembre 2015,
n. 158) (2)
(1, 2) I provvedimenti in epigrafe sono relativi ad una interessante e
peculiare fattispecie, in ordine alla quale si segnala che: la sentenza
emessa il 7 ottobre 2015 è stata pronunciata nella stessa data della
pubblicazione in Gazzetta uff‌iciale del D.L.vo n. 158/2015 (collegato
f‌iscale), che ha innalzato le soglie di punibilità delle violazioni de
quibus; l’ordinanza emessa il 13 novembre 2015 tiene conto dell’en-
trata in vigore della nuova disciplina, avvenuta il 22 ottobre 2015.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in
data 6 dicembre 2013 Laliscia Giorgio veniva chiamato a
rispondere davanti al Tribunale di Perugia in composi-
zione monocratica dei reati meglio descritti nel capo d’im-
putazione.
All’udienza del 16 aprile 2014, nella contumacia
dell’imputato, venivano ammesse le prove richieste dalle
parti. All’udienza successiva del 19 novembre 2014 veniva-
no sentiti i testi Gianvito Servili, Andrea Migliarini, Fran-
ca Locchi e Luciano Pierotti. Alla successiva udienza del
6 maggio 2015, poi, erano sentiti i testimoni della difesa
Roberto Sarti e Salvatore Santucci. Inf‌ine, all’udienza del
7 ottobre 2015, le parti concludevano come riportato in
epigrafe. Sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe
il giudice si ritirava in camera di consiglio e pronunziava
sentenza di cui dava lettura in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Laliscia Giorgio è accusato, in qualità di legale rappre-
sentante della società Zetaesse S.p.a., di non aver versato
le ritenute alla fonte e l’iva relativa a diversi periodi di
imposta durante gli anni dal 2009 al 2012.
La circostanza del mancato versamento delle imposte,
così come riportate nel capo d’imputazione, è emersa chia-
ramente nel corso dell’istruttoria e non è stata neanche og-
getto di contestazione. La difesa, piuttosto, ha evidenziato
una situazione di crisi f‌inanziaria della Zetaesse, nonché il
verif‌icarsi di eventi sfortunati in quell’arco di tempo, che
condussero, secondo la prospettazione difensiva, all’impos-

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