Tribunale penale di Perugia uff. Gip, 13 gennaio 2015, n. 53

Pagine275-276
275
Rivista penale 3/2015
Merito
TRIbUNALE PENALE DI PERUGIA
Uff. GIP, 13 GENNAIO 2015, N. 53
EST. bRUTTI – IMP. GIANSANTI
Previdenza e assistenza (Assicurazioni socia-
li) y Contributi assicurativi y Versamento y Omesso
o tardivo pagamento y Ipotesi di reato y Esclusione y
Art. 2, L. 67/2014 y Nuova disciplina y Fattispecie in
tema di mancato versamento da parte dell’impren-
ditore, dei contributi previdenziali e assistenziali
dei propri dipendenti.
. In tema di mancato versamento di contributi previ-
denziali, in relazione alla previsione dell’art. 2 della
legge delega n. 67/2014 l’omissione, da parte di un im-
prenditore, del versamento delle ritenute previdenziali
ed assistenziali dei propri lavoratori dipendenti, deve
attualmente considerarsi priva di concreta offensività
dell’interesse tutelato dalla norma penale incrimina-
trice, purchè l’omesso versamento non ecceda il limite
complessivo di 10.000 euro annui. (c.p.p., art. 438;
c.p.p., art. 530; l. 11 novembre 1983, n. 683, art. 2; l. 28
aprile 2014, n. 67, art. 2) (1)
(1) Nuova fattispecie. Nella vigenza della L. 11 novembre 1983, n.
638, sulla conf‌igurabilità del reato di mancato versamento delle
ritenute previdenziali, si vedano Cass. pen., sez. III, 6 agosto 2001,
n. 30539, in questa Rivista 2002, 511 e Cass. pen., sez. III, 11 giugno
1997, n. 5547, ivi 1997, 825.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giansanti Francesco, per mezzo del difensore muni-
to di procura speciale, proponeva opposizione al decreto
penale di condanna n. 1995/13, con il quale il suddetto
imputato era stato condannato in relazione al reato di cui
all’art. 2, comma 1 bis, della legge 638/83, come descritto
nell’imputazione riportata in rubrica, e chiedeva di def‌ini-
re il procedimento nelle forme del giudizio abbreviato ex
art. 438 c.p.p.. All’udienza camerale odierna è stato am-
messo il rito alternativo richiesto. Dopo breve discussione,
PM e difesa hanno concluso come al verbale in atti.
2. Viene addebitato all’imputato di avere omesso, quale
responsabile di posizione INPS, derivante dalla qualità di
legale rappresentante della ditta Azienda Agricola F.lli
Giansanti (secondo quanto si evince dalla documentazio-
ne INPS contenuta nel fascicolo del P.M.) le somme tratte-
nute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipenden-
ti, per un ammontare complessivo di euro 2.369,21, con
riferimento all’accertamento del 16 gennaio 2010, riferito
ad inadempienze del 2009 (secondo quanto si evince dai
prospetti inadempienze allegati alla diff‌ida dell’INPS, che
risulta notif‌icata a mezzo raccomandata).
Appare, invero, incerto che possa ritenersi adeguata-
mente dimostrata la effettiva conoscenza della contesta-
zione, in sede amministrativa, dell’inadempimento con-
tributivo, poiché non risultano documentate le modalità
di perfezionamento della notif‌ica, sebbene il destinatario
e l’indirizzo di recapito risultino indicati, nella raccoman-
data, in modo esatto (cfr., in proposito, Cass., sez III, n.
19457 dell’8 aprile 2014).
Anche volendo prescindere da tale preliminare consi-
derazione, che non assume carattere del tutto dirimente,
poiché l’imputato ha poi ricevuto la notif‌ica del decreto
penale di condanna, che contiene gli elementi essenziali
della contestazione (importo complessivo e periodo con-
tributivo), e non ha chiesto di essere rimesso in termini
per il pagamento entro il termine di tre mesi, con effetto
estintivo del reato, va considerato che il Giansanti ha ef-
fettuato un pagamento parzialmente estintivo del maggior
debito contributivo riferito al 2009, di cui l’importo in con-
testazione costituisce un residuo. Tale circostanza pone
in dubbio la sussistenza del dolo, ovverosia della volontà
di appropriarsi indebitamente delle somme, apparendo
plausibile che l’inadempimento residuo debba imputarsi
a diff‌icoltà di f‌inanziarie, che non hanno consentito all’im-
putato di estinguere integralmente il debito.
In ultimo, ritiene questo giudice che la concreta offen-
sività della condotta contestata debba essere attualmente
valutata in relazione alla previsione dell’art. 2 della legge
n. 67 del 2014 (“delega al Governo per la riforma della di-
sciplina sanzionatoria”), che ha conferito al Governo la
delega per “trasformare in illecito amministrativo il reato
di cui all’art. 2 comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, purché l’omesso versamento non
ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui ... “.
La legge delega non ha certamente operato una for-
male depenalizzazione, tuttavia possiede un’attitudine
indiscussa ad orientare l’interpretazione, concorrendo a
def‌inire il contenuto precettivo di quanto affermato dalla
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139 del 2014, in
riferimento a questione di legittimità costituzionale sol-
levata in relazione all’art. 2 comma 1 bis. Pur ribadendo
la legittimità della disposizione normativa, la Corte ha
sottolineato l’utilità, anche nell’ambito di tale fattispecie
criminosa, dell’applicazione del generale canone interpre-
tativo offerto dal principio di necessaria offensività della
condotta concreta, che permetterebbe di escludere il ri-
lievo penale di condotte apparentemente tipiche quando,

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT