Tribunale Penale Di Napoli Uff. Gip, Ord. 3 Marzo 2016, N. 1512

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Arch. nuova proc. pen. 5/2016
Merito
TRIBUNALE PENALE DI NAPOLI
UFF. GIP, ORD. 3 MARZO 2016, N. 1512
EST. CAMPOLI – IMP. X
Competenza penale y Conf‌litti y Conf‌litto tra il
giudice per le indagini preliminari e giudice del di-
battimento y In relazione ai reati di cui agli artt.
416 c.p. e 260 del D.L.vo 152/2006 y Reato compre-
so nella previsione di cui all’art. 51, comma terzo
bis, c.p.p. y Vis actractiva sul reato connesso y Sussi-
stenza y Esclusione y Fattispecie in tema di associa-
zione per delinquere f‌inalizzata alla realizzazione
di delitti in materia ambientale tra cui il traff‌ico
illecito di rif‌iuti.
. In materia di conf‌litto di competenza, in relazione al
reato di cui all’art. 416 c.p., delitto associativo, cui è
connesso un delitto "distrettuale", come nella fattispe-
cie quello ex art. 260 D.L.vo 152/2006, di attività orga-
nizzate per il traff‌ico illecito di rif‌iuti, non a struttura
associativa, non si sviluppa la vis actractiva con il delit-
to "distrettuale" punito meno gravemente applicandosi
i criteri di cui all’art. 16 c.p.p. della competenza terri-
toriale che prevale, sulla competenza funzionale, ogni
volta che la connessione tra i reati riguardi proprio il
delitto di cui all’art. 416 c.p., punito più gravemente, e
un reato satellite, quale quello sopra citato, compreso
nella previsione dell’art. 51, comma 3 bis c.p.p.. (c.p.,
art. 110; c.p., art. 112; c.p., art. 416; c.p.p., art. 51; d.l.vo
3 aprile 2006, n. 152, art. 260) (1)
(1) In senso difforme si veda Cass. pen., sez. I, 8 agosto 2006, n.
28376, in questa Rivista 2007, 60, che sostiene, limitatamente ai reati
contemplati dall’art. 51, comma 3 bis, la valenza di una vis actractiva
nei confronti dei delitti connessi. Per utili riferimenti sull’argomento
si veda, inoltre, Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2014, n. 52512, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda cautelare ha ad oggetto unicamente i capi
sub lett. A) e B) per come ascritti in epigrafe.
In relazione al capo sub lett. B), – per evidente refuso
–, la richiesta è stata formulata (vedi capo d’imputazione)
anche per il reato sub art. 256 del D.L.vo n. 152/2006 lad-
dove si tratta di un’ipotesi contravvenzionale, - peraltro
non concorrente con quella ex art. 260 cit. -, edittalmente
esclusa dal disposto di cui all’art. 278 c.p.p.
Sempre preliminarmente va evidenziato, in punto di di-
ritto, che le ipotesi contestate (artt. 416 c.p. e 260 del D.L.vo
n. 152/2006), – come evidenziato in sede di legittimità –,
possono essere concorrenti (Cass., sez. III, n. 5773/2014 :
- “È conf‌igurabile il concorso tra i reati di associazione a
delinquere e di attività organizzata per il traff‌ico illecito di
rif‌iuti in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un
rapporto di specialità trattandosi di reati che presentano
oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi..”).
Indagini
Il materiale investigativo riversato, quasi interamente,
nella domanda cautelare è incentrato, complessivamente,
su tre direttrici:
- le risultanze delle intercettazioni, di cui ai decreti
autorizzativi e di proroga in atti;
- le acquisizioni documentali presso la (omissis) s.a.s.
in merito ai conferimenti ferrosi;
- le attività di polizia giudiziaria riguardanti l’indivi-
duazione degli automezzi a bordo dei quali il materiale
ferroso, raccolto presso sedi ignote, veniva trasportato
presso la (omissis).
Gli elementi sopra indicati, sia nella loro atomiticità
che nella loro lettura complessiva, hanno consentito di
individuare, da un lato, la struttura operativa della (omis-
sis) s.a.s. (facente capo a omissis), – con sede in San
Giuseppe Vesuviano –, e dall’altro, un nutrito gruppo di
rumeni (per la maggior parte nativi di Calarasi), insediati
nel territorio di interesse, dediti alla raccolta di materiali
ferrosi (prevalentemente di origine ignota) che, con l’uti-
lizzo di automezzi, trasportavano presso la suddetta sede.
Proprio l’intestazione degli automezzi e le necessarie
certif‌icazioni relative a quest’ultimi, ai f‌ini dell’iscrizione
delle apposite ditte individuali all’Albo Nazionale dei Ge-
stori Ambientali (Sezione Lazio), - attività facente capo
all’(omissis) -, permetteva di individuare lo spaccato orga-
nizzativo facente capo ai diversi soggetti, ognuno in parte
qua responsabile del segmento associativo contestato.
Le indagini riguardanti l’(omissis), - in relazione alla
cui attività nel 2013 venivano acquisite tutte le fattura-
zioni presso l’(omissis) s.a.s. -, evidenziano il contenuto
dell’attività posta in essere, e cioè la predisposizione di
apposite società con disponibilità di automezzi che des-
sero luogo alla raccolta di materiali ferrosi per poi farla
conf‌luire presso la ditta dell’(omissis), attività che usu-
fruiva di documentazione autorizzativa e di certif‌icazioni
non corrispondenti al vero riguardo ai requisiti di idoneità
(vedi relazioni tecniche sui furgoni).
Questo embrionale meccanismo in capo all’accordo
(omissis) - (omissis) (che determinava la sospensione
dell’attività del secondo in seguito ad alcuni interventi
di P.G. e la sottoposizione dello stesso alla misura di pre-
venzione della sorveglianza speciale) si estendeva, man
mano, ad altri soggetti, tutti di nazionalità rumena e quasi
tutti originari della città di Calarasi.
Competenza funzionale

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