Tribunale penale di Monza 12 dicembre 2012, n. 3094
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giur
Rivista penale 11/2013
MERITO
di assicurare il più puntuale e rigoroso funzionamento
della pubblica amministrazione, imponendosi al pubblico
ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio di assolvere
scrupolosamente e tempestivamente i doveri inerenti al-
l’ufficio o al servizio.
Di conseguenza, si deve ritenere realizzato l’elemento
materiale del delitto di omissione di atti d’ufficio, di cui
all’art. 328 c.p., allorché il rifiuto si sia verificato senza
alcuna valida ragione di legittimazione e cioè quando tale
fatto non trovi giustificazione nella legge o in un atto del-
l’autorità competente o nell’assoluta impossibilità.
Nel caso di specie il rifiuto non si riferisce ad atti o prov-
vedimenti che appartengono alla sfera della discrezionalità
del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio,
per i quali neppure si attingerebbe alla nozione tecnico -
giuridica del sostrato di condotta richiesto per la sussisten-
za della stessa materialità del reato di cui all’art. 328 c.p.
Per l’esecuzione dell’atto richiesto, l’ordinamento giu-
ridico prevede come necessario passare attraverso il filtro
organizzativo della struttura dell’ufficio e dell’amministra-
zione, ai fini dell’ottenimento di idonei stanziamenti che
consentano la concreta realizzazione dell’attività.
E’ vero che l’interposizione della struttura è finalizzata
soltanto ad un momento del procedimento esecutivo e non
può ritenersi idonea, per la natura strumentale che la carat-
terizza, ad operare una censura tra la fonte dell’obbligo e le
ragioni che la muovono e il soggetto finale tenuto ad adem-
pierlo, tanto, però, non esclude che il soggetto tenuto all’agi-
re amministrativo debba attivarsi nel rispetto delle regole,
anche di bilancio, previste dall’ordinamento e che la sua
condotta debba essere valutata complessivamente alla luce
delle norme di funzionamento dell’apparato burocratico.
Nel caso de quo, in particolare, il funzionario non poteva
procedere all’esecuzione di un’ordinanza che comportava
un’attività materiale senza che preventivamente fossero
stanziati fondi idonei a coprire le spese necessarie.
E’ dimostrato che l’ufficio tecnico del Comune di Seni-
se, in persona di soggetto incaricato, con relazione tecnica
economica prot. n. 10536 del 18 ottobre 2006, in seguito
ad ispezione dei luoghi, constatato lo stato degli stessi e
l’entità dei rifiuti da rimuovere, ha indicato all’ammini-
strazione comunale i lavori da effettuare descrivendone
i costi ed indicando la necessità di uno stanziamento di
euro 33.892,628 per procedere alle operazioni materiali.
Tale atto proveniva proprio dall’ufficio tecnico del quale
l’imputato era responsabile e deve presumersi che lo stes-
so sia stato compiuto su indicazione dello stesso.
Tanto dimostra che l’imputato ha posto in essere quan-
to era giuridicamente nelle sue possibilità per eseguire
l’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti. Dagli atti
del processo e dalle testimonianze di Trezza Rocco e Mar-
sicano Massimo, raccolte all’odierna udienza, è emerso
che tali fondi non erano stati stanziati. Il Marsicano, in
particolare, ha confermato la carenza di fondi riferendo
di essersi rifiutato di compiere un’attività senza copertura
finanziaria. Risulta, inoltre, dagli atti (prot. n. 250 del 12
gennaio 2011 – attestazione del responsabile del settore
contabile del Comune di Senise; stampati impegni per ca-
pitolo esercizio 2004, 2005 e 2006) l’insussistenza di tale
copertura.
Non è realizzato, pertanto, l’elemento materiale del
delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all’art. 328 c.p.,
in quanto l’omissione si è verificata per l’assoluta impos-
sibilità di portare ad esecuzione l’ordinanza sindacale
(Cassazione penale sez. VI 25 gennaio 2000 n. 8117).
Alla luce delle emergenze processuali, quindi Bulfaro
Giovanni va assolto perché il fatto non sussiste. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MONZA
12 DICEMBRE 2012, N. 3094
PRES. AIRÒ – EST. BARBARA – IMP. S.Z.
Prova penale y Acquisizione y Ammissibilità di
nuove prove y Dichiarazioni predibattimentali y
Affermazione della responsabilità penale dell’im-
putato y Limiti.
. Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di
contraddittorio, ancorchè legittimamente acquisite,
non possono - conformemente ai principi affermati dal-
la giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6
CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l’affer-
mazione della responsabilità penale e devono trovare
conforto in altri elementi individuati dal giudice nelle
risultanze processuali, che non possono essere costi-
tuiti da altre dichiarazioni acquisite con le medesime
modalità. (c.p.p., art. 512) (1)
(1) In termini si veda Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2012, Angelozzi,
in Ius&Lex dvd n. 5/13, ed. La Tribuna. In dottrina, sul tema, si ve-
dano G. PAVICH, L’effettività del diritto di difesa nei confronti dello
straniero irreperibile, contumace, o espulso nella Cedu e nella giu-
risprudenza delle Corti Superiori, in questa Rivista 2011, 608 e M.
BUSETTO, Ancora sulla prova della «condotta illecita» ex art. 500,
commi 4 e 5 c.p.p.: recenti indirizzi e nodi irrisolti, ivi 2011, 1246.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato è stato citato a giudizio per rispondere dei
reati indicati in epigrafe con decreto di giudizio imme-
diato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Monza in data 10
novembre 2009.
All’udienza del 18 maggio 2010 sono state ammesse le
prove richieste dalle parti ed acquisiti i seguenti documenti:
produzioni del P.M.
- referto del Pronto Soccorso dell’ospedale San Raffaele
relativo alla persona offesa datato 29 aprile 2009 e lettera
di trasmissione del Posto di Polizia datata 30 aprile 2009;
- certificato del Pronto Soccorso dell’ospedale di Vizzolo
Prebabissi relativo alla persona offesa datato 31 gennaio 2009;
produzioni della difesa
- lettera di licenziamento dell’imputato in data 31 di-
cembre 2008;
- visura CCIAA relativa alla cooperativa S.;
- certificato del Pronto Soccorso dell’ospedale di Mele-
gnano relativa all’imputato datata 1 maggio 2009.
Si è proceduto, altresì, all’esame del teste C.F.
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