Tribunale Penale di Milano sez. V, 27 novembre 2018, n. 13292

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Rivista penale 1/2019
Merito
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
SEZ. V, 27 NOVEMBRE 2018, N. 13292
EST. BIANCHI – IMP. F.
Professioni intellettuali y Professionisti y Medici
e chirurghi y Colpa professionale y Parametri valu-
tativi y Individuazione.
. In tema di responsabilità per attività medico chirur-
gica, la condotta del medico è avulsa da colpa grave
qualora, sulla base dei parametri valutativi della con-
dotta tenuta dall’agente: a) la misura della divergenza
tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era
da attendersi, b) la misura del rimprovero personale
sulla base delle specif‌iche condizioni dell’agente; c)
la motivazione della condotta; d) la consapevolezza
o meno di tenere una condotta pericolosa, non possa
muoversi nei suoi confronti alcun fondato rimprovero.
(Nella specie il medico non è stato ritenuto responsabi-
le della lesione del tendine della mano della paziente e
della conseguente riduzione della sua eff‌icienza f‌isica).
(c.p., art. 40; c.p., art. 590) (1)
(1) La sentenza in epigrafe fa corretta applicazione dei parametri
valutativi indicati da Cass. pen., sez. IV, 27 maggio 2015, n. 22405, in
questa Rivista 2016, 100. In dottrina, v. MARIA LUISA MISSIAGGIA,
La responsabilità sanitaria, Guida operativa alla riforma Gelli (L. 8
marzo 2017, n. 24), Tribuna Dossier, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di emissione del rituale decreto di citazione
a giudizio l’imputato sopra indicato era chiamato a rispon-
dere del delitto a lui ascritto;
nel corso del processo, il Tribunale procedeva all’am-
missione delle prove ed all’acquisizione della documenta-
zione in atti su richiesta delle parti; quindi all’assunzione
della prova orale dibattimentale tramite escussione della
parte lesa e dei consulenti; l’imputato accettava di sotto-
porsi ad esame;
in esito il P.M. all’esposizione delle conclusioni sopra
riportate, il Tribunale decideva come da dispositivo.
Risultanze agli atti
All’esposizione della motivazione si stima opportuno
premettere che le risultanze agli atti sono costituite, oltre
che dalle dichiarazioni rese dai testi in sede di istruttoria
dibattimentale, dalla documentazione medica prodotta,
comprensiva dei referti del Pronto Soccorso, delle prescri-
zioni rilasciate, della documentazione relativa alle cure
successivamente ricevute dalla p.o., dalle foto riproducen-
ti la ferita nel progredire del tempo.
La vicenda per la quale è processo scaturisce dalla
denuncia sporta dalla parte lesa; sentita nel corso dell’i-
struttoria dibattimentale, costei riferiva di aver avvertito
successivamente al taglio alla mano un forte dolore e di
essersi recata al Pronto Soccorso sopra indicato; ivi era
visitata dal dott. F. che in esito formulava la diagnosi ri-
portata nell’imputazione e la rimandava al medico curan-
te per una visita da eseguirsi entro due o tre giorni ed ad
esami specialistici presso una struttura chirurgica;
la p.o. non si atteneva alle indicazioni ricevute dal pre-
venuto, invero costei si presentava nuovamente al Pronto
Soccorso dopo una settimana, ivi era nuovamente visitata
dal dott. F.
La storia clinica della paziente proseguiva con un in-
tervento riparatore che non riusciva a ripristinare la com-
pleta funzionalità tendinea.
I consulenti sentiti nel corso dell’istruttoria hanno
escluso responsabilità a carico dei sanitari che hanno
avuto in cura la paziente dopo il dott. F., ma quanto alla
valutazione della condotta di quest’ultimo son giunti a
conclusioni differenti.
Il Tribunale stima dover condividere la tesi del dott.
B., consulente della difesa, anche per le ragioni che più
avanti si esporranno compiutamente.
Secondo quanto sostenuto da quest’ultimo proprio l’a-
nalisi delle immagini di cui alle foto citate dimostra che
il dott. F. nel corso delle visite eseguite in data 19 e 26
giugno 2014 non avrebbe potuto diagnosticare una lesione,
poiché da tali riproduzioni si ricava l’insussistenza di un
atteggiamento patologico, mentre questo si evince dalle
foto del 5 novembre 2014 e del 22 gennaio 2015;
il consulente del rappresentante della parte pubblica
ha censurato la condotta del dott. F. per non aver prescrit-
to un’indagine chirurgica;
a tal proposito il consulente della difesa ha, però, evi-
denziato che l’esplorazione chirurgica f‌inalizzata alla ri-
cerca di eventuali lesioni tendine va riservata alle ipotesi
in cui insorge il fondato sospetto di una lesione, ma non
era questo il caso di specie, tanto che la B. riferiva dopo al
dott. D.G. che la ferita guariva, sebbene il dito tendesse a
f‌lettersi non compiutamente, ciò induce a ritenere che il
relativo def‌icit tendineo si sia manifestato in un secondo
tempo rispetto all’epoca in cui si erano verif‌icate le visite
presso il dott. F.,
invero, alla data della prima visita il 19 giugno 2014 il
dottore evidenziava di aver praticato la sutura della ferita,
verif‌icato che non vi erano corpi estranei e che la motilità
dei segmenti a valle in f‌lessoestensione era conservata; il
dott. F., peraltro, in sede di dimissione aveva consigliato

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