Tribunale Penale di Milano sez. V, 20 luglio 2018

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Rivista penale 11/2018
Merito
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
SEZ. V, 20 LUGLIO 2018
EST. BIANCHI – IMP. F.
Violenza sessuale y Dichiarazioni rese dalla vitti-
ma in dibattimento y Vittima ormai maggiorenne y
Attendibilità y Criteri.
. In tema di reati sessuali ai danni di soggetto di mi-
nore età, la valutazione relativa all’attendibilità del
contenuto delle dichiarazioni rese dalla vittima ormai
maggiorenne in dibattimento, deve tener conto dei
criteri elaborati al riguardo dalle scienze afferenti alla
medicina ed alla psicologia in ordine alle modalità del
disvelamento degli abusi, atteso che all’epoca dei fat-
ti la parte lesa era infradiciottenne. (c.p., art. 609 bis;
c.p., art. 609 ter) (1)
(1) Utili riferimenti si rinvengono in Cass. pen., sez. III, 11 ottobre
2017, n. 46592, in www.latribunaplus.it, secondo cui "In tema di
violenza sessuale su minori , la valutazione sull’attendibilità delle
dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della
loro intrinseca coerenza, ma anche di tutte le altre circostanze con-
cretamente idonee ad inf‌luire su tale giudizio, ivi inclusa la verif‌ica
sull’incidenza di plurime audizioni della persona offesa in punto di
usura della fonte dichiarativa". Si rinvia, per un commento giuri-
sprudenziale all’art. 609 bis c.p., a LUIGI ALIBRANDI, Codice penale
commentato, ed. La Tribuna, Piacenza 2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della pronuncia del decreto di rinvio a giu-
dizio, il prevenuto sopra generalizzato era chiamato a ri-
spondere dinanzi a questo Tribunale in composizione col-
legiale, della commissione dei delitti a lui ascritti.
Ammesse le prove testimoniali e documentali, si pro-
cedeva all’escussione dei testi; in esito l’imputato rendeva
spontanee dichiarazioni.
Nel corso del processo, si dava atto del mutamento
della composizione del collegio giudicante e, in ragio-
ne della prestazione del consenso da parte della Difesa
all’utilizzabilità dei relativi atti, si proseguiva con lo svol-
gimento dell’istruttoria dibattimentale, nel rispetto delle
statuizioni di cui alle sentenze gemelle nn. 1 e 2 delle S.U.
della Suprema Corte di cassazione.
Nell’odierna udienza, esposte le parti esponevano le
loro conclusioni ed il Tribunale decideva come da disposi-
tivo pubblicato in udienza mediante lettura.
Motivi della decisione
1. Elementi di fatto emersi nel corso dell’istruttoria
dibattimentale
a. Versione dei fatti riferita dalla parte lesa.
La vicenda per la quale è processo scaturiva dalla de-
nuncia sporta dalla vittima a causa del vivace diverbio
intercorso tra il fratello della stessa e l’imputato che, in-
vitato a lasciare l’abitazione, si rif‌iutava di farlo tenendo
un atteggiamento spavaldo e provocatorio che induceva la
parte lesa a chiamare le Forze dell’ordine per proteggere
se stessa ed il fratello come più avanti si illustrerà.
La parte lesa, V.E., nel corso dell’istruttoria dibattimen-
tale riferiva di essere giunta in Italia nel 2007; precisava,
con riguardo alla vita pregressa, di aver coabitato con il pa-
dre biologico, un individuo violento, dedito all’alcolismo;
aggiungeva che la madre aveva chiesto la separazione e
poi il divorzio dal suo ex coniuge, una volta maturata la
convinzione del pregiudizievole impatto che la personalità
del suo ex coniuge aveva sui f‌igli; successivamente si era
trasferita in Italia in cerca di un’occupazione, mentre lei
ed il fratello si erano spostati dalla nonna materna perma-
nendo in Moldavia;
dichiarava di aver conosciuto l’imputato, nel 2006
quando questi si era recato da loro a farvi visita, poiché
nel frattempo era divenuto il compagno della madre che
sposava nello stesso anno; il suo trasferimento in Italia, e
precisamente in quel di (omissis), avveniva nel luglio del
medesimo anno;
dichiarava che nei primi tempi, il prevenuto era stato
di modi semplici e gentili, le era parso impegnato a farsi
voler bene allo scopo di instaurare un clima di serena con-
vivenza familiare, guadagnava così la f‌iducia e stima della
ragazza: lei lo aveva considerato “una brava persona”.
Successivamente il suo atteggiamento cambiava, ini-
ziava ad avere moti scontrosi, inoltre, provocava liti per
motivi banali; il primo episodio increscioso si verif‌icava in
Calabria, dove si era recata insieme ai suoi familiari per
soggiornare da quelli del patrigno; accadeva che una sera
mentre la mamma cucinava con la suocera ed il fratello
era disteso sul divano a guardare la tivù, lui la chiama-
va chiedendole di raggiungerlo nella sua camera da letto,
dove la invitava a sdraiarsi vicino a lui e poi le accarezzava
il ventre ed il f‌ianco; nell’occasione, riferiva E., il F. teneva
un atteggiamento che non l’allarmava, poiché le forniva
utili consigli, come avrebbe fatto un genitore con la f‌iglia;
sennonché nel settembre 2007 al rientro dalle vacanze,
l’atteggiamento mutava;
il primo episodio si verif‌icava in quel periodo, E. ricor-
dava di essere stata invitata dal prevenuto a seguirlo nella
sua camera, in quell’occasione la vittima riferiva, come d’i-
stinto, di aver indietreggiato ed a motivo della scarsa pa-
dronanza della lingua italiana, si era limitata a farfugliare
un rif‌iuto, lui le si era avvicinato l’aveva presa per il brac-

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