Tribunale Penale di Milano sez. gip, 26 febbraio 2018, n. 2559

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giur giur
Rivista penale 6/2018
MERITO
6/2018 Rivista penale
MERITO
alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verif‌ica la
nullità o l’ineff‌icacia della clausola di determinazione del
tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata
in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata
successivamente per un tasso non eccedente tale soglia
quale risultante al momento della stipula; né la pretesa
del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso
validamente concordato può essere qualif‌icata, per il solo
fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contra-
ria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Il Supremo Collegio ha osservato che far salva la vali-
dità e l’eff‌icacia della clausola contrattuale non signif‌ica
negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mu-
tuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specif‌ici
presupposti, con riferimento alla buona fede oggettiva,
ex art. 1375 c.c., nella fase esecutiva del contratto, che
condurrebbe alla rideterminazione della clausola di deter-
minazione degli interessi entro il tasso soglia (cfr. Cass.
civile, Sezioni Unite, 19 ottobre 2017 (ud. 18 luglio 2017),
n. 24675, Pres. Rordorf, Rel. De Chiara, che ha recepito
l’orientamento espresso da Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2017,
n. 9405, Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2016, n. 801 e Cass.
civ., sez. I, 25 settembre 2013, n. 21885, rif‌iutando quel-
lo, contrapposto, espresso da Cass. civ., sez. I, 25 febbraio
2005, n. 4092).
Ciò posto, alla luce di siffatte risultanze peritali a cui è
pervenuto il Perito, dottore commercialista nominato dal
Tribunale, nell’ambito di un’attività di indagine completa
e priva di contraddizioni, anche considerata l’episodicità
del superamento del tasso soglia, nel consistente torno di
tempo oggetto di verif‌ica, per un’entità quantitativa con-
tenuta, considerato, altresì, che non risultano del tutto
chiarif‌icate le circostanze causali che hanno condotto al
detto superamento, il Collegio ritiene di poter accogliere
la richiesta assolutoria, avanzata dalla Pubblica Accusa e
dalla Difesa, e, pertanto, di emettere una sentenza di as-
soluzione perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530
c.p.v. c.p.p. perché manca la prova. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
SEZ. GIP, 26 FEBBRAIO 2018, N. 2559
EST. GUIDI – IMP. P.
Trasporti pubblici y Personale y Ipotesi di omici-
dio colposo y In relazione al servizio di videosorve-
glianza y Svolto dall’addetto al monitor della me-
tropolitana y Mancanza di vigilanza e attenzione y
Insuff‌iciente tempestività nell’instaurazione della
procedura di emergenza y Attività di sopralluogo
non autorizzata y Illegittimità y Fattispecie in tema
di sinistro mortale verif‌icatosi sulle linee metropo-
litane di Milano e condotta colposa dell’addetto al
monitor della videosorveglianza.
. In caso di sinistro avvenuto sui binari della metropoli-
tana è da ritenere sussistente la responsabilità colposa
dell’agente, con riguardo allo svolgimento del servizio
di videosorveglianza, che non si è dimostrato vigile e
attento sul proprio posto di lavoro e non ha curato con
la necessaria tempestività, quella che avrebbe permes-
so di evitare l’incidente mortale, l’instaurazione di una
procedura di emergenza, optando per un’inutile attivi-
tà di sopralluogo, peraltro non autorizzata e quindi ille-
gittima così come effettuata. (Fattispecie in tema di si-
nistro mortale verif‌icatosi sulle linee metropolitane di
Milano e condotta colposa dell’addetto al monitor della
videosorveglianza). (c.p., art. 40; c.p., art. 589) (1)
(1) In senso analogo cfr. Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 3290,
in Arch. giur. circ. 2017, 524 e Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1991, n.
6231, ivi 1991, 746.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei confronti dell’imputato P. C. veniva richiesto il rin-
vio a giudizio per il reato colposo sopra ascritto.
Il giudice con decreto dell’11 maggio 2017 f‌issava
udienza per la data del 28 giugno 2017. Prima di tale
udienza le parti offese notif‌icavano atto di costituzione di
parte civile (R. P., V. G. V., genitori della vittima, T. R. G. e
J. A. G., sorella e fratello della vittima). In data 20 giugno
2017 il difensore dell’imputato, munito di procura specia-
le, chiedeva celebrarsi il rito abbreviato.
All’udienza il giudice ai sensi dell’art. 420 bis c.p.p.
(come modif‌icato con L. n. 67 del 28 aprile 2014), dispo-
neva procedersi in assenza dell’imputato ed ammetteva
la costituzione di parte civile. Il giudice dava altresì atto
che il difensore dell’imputato aveva depositato richiesta di
procedere con rito abbreviato semplice.
Si dava altresì atto che le parti civili avevano presen-
tato una richiesta di completamento del fascicolo pro-
cessuale con note scritte già depositate il 23 giugno 2017
supportata da una memoria depositata il 26 giugno 2017.
Il P.M. faceva presente che si è già attivato per poter
produrre in tempi brevissimi la documentazione indicata
dalle parti civili negli atti appena menzionati e pertanto
chiedeva un breve rinvio a tal f‌ine.
Il difensore dell’imputato ribadiva, pur dopo la produ-
zione dei documenti indicati, l’intenzione di procedere
con il giudizio abbreviato.
Il P.M., sollecitato dalla parte civile (che insisteva per-
ché nel corso dell’imputazione venissero indicati anche i
comportamenti e gli accadimenti antecedenti alla caduta
sul binario della vittima) dichiarava di non dover operare
alcuna modif‌ica dell’imputazione.
Il giudice, preso atto delle richieste di integrazione
documentale e dell’accordo di tutte le parti in tal senso,
rinviava per il proseguo del processo e per consentire al
P.M. la citata produzione documentale, all’udienza del 27
luglio 2017. Nelle more, il 5 luglio 2017, il P.M. depositava
supporto informatico contenente i documenti richiesti.
Il giudice, con disposizione fuori udienza, su richiesta
della difesa spostava la data al 13 settembre 2017.
In tale data ammetteva il rito abbreviato e rinviava per
la discussione dell’udienza del 19 settembre, udienza in
cui le parti presentavano le rispettive conclusioni.
Il giudice rinviava per repliche all’udienza del 20 otto-
bre 2017, udienza che, per impedimento del giudice, veni-
va spostata al 27 novembre 2017, data in cui, in assenza di
repliche, il giudice pronunciava mediante lettura il dispo-
sitivo della sentenza.
Come attestato nella consulenza tecnica autoptica del
25 giugno 2016 G. S., di anni 22, decedeva nella mattinata
del 24 aprile 2016 per traumatismo policontusivo di lesio-
ni schelettriche e viscerali da investimento di treno della
metropolitana, con dati del tutto compatibili con quanto
emergeva dal luogo di ritrovamento del corpo, vale dire sui
binari della stazione metropolitana MM3 (linea gialla) di
(omissis), ove G. S. era caduto rimanendo privo di cono-
scenza, ed ove era passato, con esiti di sfacelo del corpo,
il treno proveniente dalla stazione di (omissis), diretto al
capolinea (omissis).
Altro dato che emergeva da tali accertamenti tecnici
era il fatto la vittima a ridosso del decesso era in condizio-
ni psicof‌isiche alterate per assunzione di bevande alcoliche;
la concentrazione di alcol etilico lo collocava nello stato di
ubriachezza, con un importante grado di compromissione
dell’eff‌icienza psicof‌isica, effetti di azione depressiva sui cen-
tri motori, perdita dell’autocontrollo, disturbi dell’equilibrio,
visione confusa e disturbi della coordinazione muscolare.
Il ragazzo, in effetti, come confermato dai genitori nel-
la denuncia querela del 3 giugno 2016, la notte precedente
si era recato in un locale assieme a degli amici, e si era
attardato in quel locale dopo che gli amici se ne erano ri-
tornati a casa, un contesto quindi del tutto compatibile
con un robusto consumo di sostanze alcoliche.
Non si sa a che ora abbia lasciato il locale, si sa però
a che ora è comparso sulla banchina della metropolitana
(omissis) e tutto quello che è ivi successo risulta consa-
crato nelle immagini delle telecamere a circuito chiuso
della stazione MM3 di (omissis), installate in vari luoghi,
tra cui naturalmente le banchine della stazione; teleca-
mere i cui monitor erano piazzati nella cabina di controllo
ubicata al piano interrato tra i tornelli di accesso alle ban-
chine dei treni con direzione (omissis) e (omissis), cabina
ove si trovava l’operatore di stazione P.C..
Su ogni banchina erano attestate due telecamere,
agli angoli di ogni banchina, in modo da poter osservare
la banchina da due diversi ed opposti punti di visione; il
sinistro avveniva nella banchina Cd dispari, quella, come
detto, che da (omissis) andava in direzione (omissis), che
in effetti era il comune di residenza di G. S.
Tutto il materiale probatorio, a partire dai verbali di
SIT sino ad arrivare alla consulenza tecnica che il P.M. ha
aff‌idato agli ingegneri F. D’E. e R. L., ed al verbale di ispe-
zione interna dell’ATM, è importante, ma nulla raggiunge
i livelli di importanza probatoria delle immagini delle te-
lecamere, che scolpiscono il comportamento della vittima
dal primo momento in cui è pervenuto nella banchina
dispari della fermata (omissis) sino al tragico esito f‌ina-
le di questa sfortunata permanenza, e allo stesso tempo
scolpiscono il globale comportamento di P. C., l’operatore
di stazione cui quel giorno era aff‌idato il compito di gestire
la sicurezza in quell’ambiente.
Da queste immagini, contenute nei 4 Cd in atti, convie-
ne quindi partire, con una precisazione preliminare.
Gli orari (dei vari eventi indicati) riportati nel capo di
imputazione derivano da una attività di sincronizzazione
temporale che i consulenti hanno effettuato, riallineando
gli orari impressi sulle telecamere (che tra loro erano tutti
congruenti) con quelli ripostati sui dispositivi del treno
investitore. Ad esempio, per quanto riguarda l’orario di ca-
duta di G. S. sui binari, nell’imputazione vediamo riportato
l’orario sincronizzato delle ore 9.45.51, che evidentemente
corrispondeva all’effettivo momento storico in cui ciò ac-
cadeva dalla retrodatazione di minuti 7.30 rispetto all’ora-
rio che compare sulle immagini delle telecamere, che nel
caso di specie è 9.53.21.
Orbene, il giudice, nell’analisi delle immagini e nello
sviluppo logico delle argomentazioni, preferisce, per esi-
genze di semplicità, fare riferimento agli orari impressi
sulle telecamere tenuto conto che quello che conta, all’e-
videnza, è la distanza temporale tra i vari eventi, e non se
essi siano avvenuti minuti 7.30 prima.
Tenendo conto di questa precisazione, e ricordato che
G. S. è caduto sui binari alle ore 9, minuto 53 secondo 21,
e che alle ore 9.54.46, quindi minuti 1.25 dopo la caduta, è
avvenuto l’investimento del treno, possiamo ricostruire gli
eventi sulla base di questa sequenza temporale.
Nel Cd n. 1/4 (la cui registrazione inizia alle ore 9.10),
alle ore 9.17 sul VI f‌ile della telecamera T01 relativa alla
banchina dispari vediamo comparire per la prima volta
sulla banchina il giovane S., che evidentemente si sia fer-
mato per errore alla stazione (omissis): egli si siede sulla
panchina e si piega su sé stesso, e così rimane, appunto
seduto e con la testa in avanti, per molto tempo, in una
evidente situazione di diff‌icoltà evidentemente del tutto
in linea con le risultanze della consulenza autoptica, lì fer-
mo nonostante il passaggio di vari treni utili per portarlo
a (omissis).
Nel Cd n. 2, IV f‌ile, alle ore 9.41, possiamo ancora ve-
dere S. seduto sulla medesima panchina con la testa in
avanti. Possiamo anche vedere l’operatore di stazione P. C.
comparire sulla banchina (pur non autorizzato a ciò dalla
sala operativa) e chiudere lo sportello di un armadio; l’o-
peratore passa più volte accanto a S. e il suo sguardo si
sofferma su di lui.
Nel VI f‌ile alle ore 9,50 possiamo vedere che S. si alza
e si muove in modo scomposto, e poi scompare dalla T01
alle ore 9.50.11, per risalire verso l’uscita, evidentemente
risvegliatosi dal torpore e non essendosi reso conto che si
trovava ancora nella fermata sbagliata.
Nel Cd n. 3, I f‌ile, vediamo alle ore 9.52.32 S. che ritor-
na sulla banchina per poi dirigersi verso la sua sinistra,
camminando sulla banchina, barcollando vistosamente e
dirigendosi verso la parte di coda della fermata; giunto a
tale estremità si vede chiaramente che oltrepassa la linea
gialla per poi cadere sul binario alle ore 9.53.21, a distan-
za quindi di 49 secondi dal momento in cui è ricomparso.
Dalla telecamera (T01) posta all’altra estremità rispetto
a quella in cui S. si è diretto si vede la caduta e si vede
anche la sagoma riversa sui binari; dalla telecamera (T03)

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