Tribunale Penale di Milano 20 dicembre 2016

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giur
Rivista penale 5/2017
MERITO
La inaff‌idabilità di tale sistema di protezione, che non
garantisce la inviolabilità delle cose collocate in luoghi
accessibili al pubblico, legittima la protezione prevista
dall’art. 625 n. 7 c.p..
In un’epoca contraddistinta dal posizionamento di
telecamere ovunque, l’aggravante dell’esposizione della
pubblica fede sembra essere esclusa solo dalla diretta os-
servazione dell’uomo.
Ci si domanda, al di là dei contrasti sopra evidenziati,
se non sia il caso di attualizzare la norma, con un testo
che tenga nella debita considerazione i progressi della
tecnologia.
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
20 DICEMBRE 2016
EST. BIANCHI – P.M. X (DIFF.) – IMP. ZUCCOTTI ED ALTRI
Lavoro subordinato y Diritti ed obblighi del da-
tore e del prestatore di lavoro y Tutela delle con-
dizioni di lavoro y Comportamenti necessari alla
prevenzione di possibili incidenti y Datore di lavoro
che predispone un piano di sicurezza y Responsa-
bilità nei confronti del lavoratore y Esclusione y
Responsabilità del capo cantiere y Titolare di una
posizione di garanzia nei confronti del lavoratore y
Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. Va esente da responsabilità il datore di lavoro il quale
ha predisposto il piano di sicurezza prevedendo le vie di
accesso al cantiere, ove il dipendente impiegato a svol-
fere la sua attività in un’area remota adotti un percorso
alternativo, ciò nel caso in cui in considerazione delle
circostanze di fatto, tale condotta non sia conoscibile
dal datore di lavoro; si stima residui in tale ipotesi la
responsabilità del capo cantiere, in quanto parimenti
titolare di una posizione di garanzia, ove questi risulti
essere stato a conoscenza della suddetta condotta te-
nuta pressochè abitualmente dal lavoratore. (c.c., art.
2087; d.l.vo 9 aprile 2008, n. 81, art. 10; d.l.vo 9 aprile
2008, n. 81, art. 17; d.l.vo 9 aprile 2008, n. 81, art. 18;
c.p., art. 40) (1)
(1) Risalente, ma interessante in argomento, il raffronto con un
orientamento difforme, Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 1982, n. 4515,
in questa Rivista 1982, 876, che riconosce sempre la responsabilità
penale dell’imprenditore e/o del direttore dei lavori, anche qualora
abbia delegato, per l’apprestamento dei lavori, un preposto di f‌iducia.
Confermano la responsabilità del capo cantiere Cass. pen., sez. IV, 2
febbraio 2016, n. 4340, in Ius&Lex dvd, n. 1/2017, ed. La Tribuna e
Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2013, n. 9491, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di emissione del rituale decreto di citazio-
ne, gli imputati sopra generalizzati erano tratti a giudizio
per essere giudicati in ordine ai reati loro rispettivamente
ascritti come precisati in rubrica.
La posizione del prevenuto Rizza era def‌inita ex art.
129 c.p.p. ed il processo rinviato; a seguito del mutamento
della persona f‌isica del Giudice, erano ammesse le prove
testimoniali e le produzioni documentali richieste, si
procedeva quindi all’espletamento dell’istruttoria dibatti-
mentale integrata, ex art. 507 c.p.p., con l’audizione del
teste Canale che compariva dopo diverse udienze di rin-
vio; atteso l’eccezionale carico qualitativo del ruolo asse-
gnato di recente a questo Giudice, il processo era trattato
in conformità con i criteri di priorità di cui all’art. 132 bis
disp. att. c.p.p.;
deve poi darsi atto che la Difesa degli imputati Romito
e Zuccotti, nonché il Patron di Parte Civile depositavano
le rispettive memorie agli atti, indi rassegnavano le loro
conclusioni ed il Tribunale decideva come da dispositivo
pubblicato in udienza mediante lettura.
L’imputazione
Zuccotti Clyde e Turcan Oleg sono chiamati a risponde-
re della commissione del reato loro ascritto nella qualità
di legali rappresentanti delle rispettive imprese, in quanto
preposti alla vigilanza, controllo nonché alla concreta at-
tuazione delle procedure atte a prevenire gli infortuni sul
lavoro individuando i sistemi di accesso ed allontanamen-
to dai posti di lavoro idonei a scongiurare i rischi di caduta
dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera;
gli stessi sono imputati del delitto di lesioni aggrava-
te colpose ai danni della parte lesa Plessi che scenden-
do dalla zona del cantiere ove stava eseguendo i lavori,
saltava su una copertura in eternit che cedeva sotto l’ac-
cusa del peso del medesimo che per l’effetto rovinava da
un’altezza di circa quattro metri, riportando le descritte
lesioni; dunque secondo l’astratta prospettazione della
Parte Pubblica, al descritto nesso di causalità materiale,
si aff‌ianca la colpa specif‌ica dei prevenuti sotto il prof‌ilo
sopra evidenziato.
Il prevenuto Romito è invece chiamato a rispondere
del reato contravvenzionale ascrittogli, poiché in base al
tenore dell’imputazione, avrebbe impiegato lavoratori non
formati al montaggio e smontaggio di ponteggi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale stima che la compiuta esposizione delle
ragioni della decisione adottata debba articolarsi secondo
il seguente ordine logico – diacronico in ragione della par-
ticolarità dell’ipotesi di specie:
1. ricostruzione della dinamica del sinistro al f‌ine di
verif‌icare se lo stesso si sia verif‌icato a causa della sola
condotta della parte lesa in quanto connotata da abnor-
mità tale da potersi qualif‌icare, ex art. 41 c.p., quale causa
da sola suff‌iciente ad impedire l’evento, tesi esposta dalle
Difese degli imputati o se invece il fatto sia imputabile ai
loro assistiti; in via alternativa se vi sia concorso di colpa
tra la condotta del lavoratore infortunato e quella di altro
soggetto;
2. in secondo luogo si procederà a verif‌icare l’esisten-
za dei presupposti fattuali della responsabilità del Romi-
to che, sempre ad avviso del giudicante non pare trovare
adeguata conferma nella documentazione prodotta ed
acquisita agli atti, né più in generale nell’intero compen-
dio probatorio.

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