Tribunale Penale di Milano 12 dicembre 2016, n. 13030 (ud. 2 dicembre 2016)

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Rivista penale 2/2017
Merito
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
12 DICEMBRE 2016, N. 13030
(UD. 2 DICEMBRE 2016)
PRES. BIANCHI – EST. BIANCHI – IMP. X
Prova penale y Testimoniale y Valutazione y Atten-
dibilità y Minori parti offese y Minori affetti da def‌i-
cit cognitivi y Fattispecie in tema di reato di abuso
dei mezzi di correzione o di disciplina.
Abuso dei mezzi di correzione o di discipli-
na y Maltrattamenti contro familiari e conviventi
y Differenze y Individuazione y Fattispecie in tema
di condotte vessatorie attuate da una maestra nei
confronti dei propri alunni.
. In tema di reato di abuso dei mezzi di correzione o
disciplina, qualora le parti lese siano soggetti di mino-
re età, peraltro, affetti da def‌icit cognitivi, occorrerà,
oltre a sottoporre la loro deposizione al consueto vaglio
di credibilità oggettiva e soggettiva, accertare l’attitu-
dine psico-f‌isica delle stesse ad esporre la vicenda in
modo obiettivo sì da escludere che i dati riferiti possa-
no derivare da immaturità psichica o facile suggestio-
nabilità; nell’ipotesi, poi, in cui siano state rivolte loro
domande suggestive, sarà necessario accertare che il
racconto dei fatti si sia articolato in modo autonomo,
non essendo suff‌iciente tale modalità interlocutoria a
rendere inutilizzabile la deposizione. (c.p.p., art. 498;
c.p.p., art. 499; c.p., art. 571) (1)
. Il delitto di maltrattamenti presuppone che, nei rap-
porti disciplinari, l’esercizio dei poteri svolto con mo-
dalità aff‌littive, si sia ripetuto con abituale frequenza,
diversamente la condotta avente f‌inalità educativa
trasmoderebbe in abuso dei mezzi di correzione o di
disciplina ex art. 571 c.p. a motivo dell’intempestività
dell’intervento o dell’eccesso della misura. (Nella fat-
tispecie sono stati ravvisati gli estremi del delitto di
abuso dei mezzi di correzione di disciplina ai danni di
minori, non risultando le condotte contestate conno-
tate da abituale frequenza e ripetitività sistematica)
(c.p., art. 571; c.p., art. 572) (2)
(1) Nel senso che il divieto di formulare domande «suggestive», im-
posto dall’art. 499, comma terzo, c.p.p., non può considerarsi violato
nel caso in cui le domande siano poste dal giudice in sede di esame
del testimone minorenne al f‌ine di vincerne la reticenza ovvero la ri-
trosia nel deporre, v. Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2010, n. 9157, in que-
sta Rivista 2011, 88 che precisa come l’eventuale vizio di acquisizione
delle dichiarazioni effettuate dal minore non integra un problema di
utilizzabilità, ma potrà formare oggetto di gravame sotto il prof‌ilo
della attendibilità del risultato della prova a causa delle modalità
della sua assunzione; e Cass. pen., sez. III, 3 aprile 2008, n. 13981,
ivi 2009, 349. Sulla c.d. Carta di Noto si veda, inoltre, Cass. pen., sez.
III, 22 maggio 2008, n. 20568, ibidem, che sottolinea la natura di meri
suggerimenti, delle prescrizioni in essa contenute, diretti a garantire
l’attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicolo-
gica dello stesso. Utili riferimenti sull’aff‌idabilità della testimonianza
resa da minori vittime di reati sessuali e sulla metodologia da seguire
si rinvengono in Trib. pen. Taranto 27 giugno 2013, n. 371, pubblicata
ivi 2013, 1161. In dottrina, v. ANTONIO FORZA, Il minore testimo-
ne, gli esperti e le prassi applicative, ivi 2015, 927 e GIUSEPPE PA-
VICH, Il minore dichiarante e vittima vulnerabile, con particolare
riguardo alla fase investigativa. Criticità dell’audizione a somma-
rie informazioni da parte della polizia giudiziaria, in Arch. nuova
proc. pen. 2012, 467.
(2) Sul rapporto tra il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572
e quello di abuso ex art. 571 c.p., v. Cass. pen., sez. VI, 3 novembre
2005, n. 39927, in questa Rivista 2006, 191. Nel senso che il reato di
abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato
necessariamente abituale, sicché ben può ritenersi integrato da un
unico atto espressivo dell’abuso, ovvero da una serie di comportamenti
lesivi dell’incolumità f‌isica e della serenità psichica del minore, che,
mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente
considerati, realizzano l’evento, quale che sia l’intenzione correttiva o
disciplinare del soggetto attivo, v. Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2010, n.
18289, ivi 2011, 559. Sulla nozione di malattia nella mente il cui rischio
di causazione implica la rilevanza penale della condotta di cui all’art.
571 e sulla sussistenza di tale reato indipendentemente dall’insorgere
della stessa, v. Cass. pen., sez. VI, 3 maggio 2005, n. 16491, ivi 2006, 465.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Genesi della vicenda
L’iter che ha portato alla celebrazione del presente
processo scaturisce dalla denuncia sporta dalla madre del
bimbo D.G. S., sig.ra L. M., che a seguito dell’episodio “del
taglio di una ciocca di capelli del piccolo L. avvenuto a
scuola con ricorso all’uso di forbici”, fatto del quale era ri-
tenuto responsabile il f‌igliolo, ritenuto che l’operato della
maestra E., che aveva energicamente indagato sull’acca-
duto per evitare che potesse ripetersi, avesse “superato il
limite” per i motivi dalla stessa esposti e dei quali si dirà
amplius in parte qua, si rivolgeva alle autorità scolastiche
e contattava anche la madre della minore T. M., sig.ra Ma.;
riferiva, poi, l’accaduto alla P.G. nei cui Uff‌ici riceveva il
suggerimento di sporgere denuncia per il reato di maltrat-
tamenti: circostanza confermata dal teste V. sentito nel
corso dell’istruttoria dibattimentale.
Nel corso delle indagini subito iniziate erano sentiti
anche i minori indicati nell’imputazione in presenza della
psicologa, dott.ssa M. M. L., che in esito redigeva la rela-
zione agli atti datata 6 giugno 2011; il corposo incartamen-
to era trasmesso all’autorità giudiziaria; aveva luogo l’inci-
dente probatorio dei minori e le risultanze di tali audizioni
conf‌luivano nel fascicolo per il dibattimento.

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