Tribunale Penale di Milano sez. II, 29 settembre 2015

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giur
Rivista penale 4/2016
MERITO
cipi garantiti dagli artt. 3 e 24 Cost., in quanto priverebbe
il soggetto in vinculis di importanti prerogative difensive.
Alla stregua di tali considerazioni, per una parte della
giurisprudenza di legittimità (13) il consolidamento del
quadro di gravità indiziaria può costituire soltanto un tas-
sello della più ampia categoria dell’evidenza della prova,
né l’adozione di una misura cautelare può esaurire il do-
veroso apprezzamento di tale presupposto, anche nel rito
immediato ex art. 453, comma 1 bis, c.p.p.
Pertanto, a fronte dell’estensione, di matrice pretoria,
del vaglio del Gip anche all’ipotesi di giudizio immediato
“custodiale”, risulta ancor meno dubitabile l’ampio margi-
ne di discrezionalità sussistente in capo al giudice chia-
mato a valutare la richiesta di giudizio immediato ordina-
rio e la conseguente fondatezza dell’ordinanza di rigetto
in commento. A quest’ultima si deve, infatti, il merito di
aver riportato l’attenzione dell’interprete sul fondamenta-
le ruolo del g.i.p. quale irrinunciabile presidio dei valori
costituzionali così come sanciti dall’art. 111 Cost.
NOTE
(1) Cfr. P. RIVIELLO, Le Sezioni Unite chiariscono i dubbi interpre-
tativi in tema di giudizio immediato, in Cass. Pen. 2015, 1343.
(2) Sul punto: A. GIARDA - G. SPANGHER, Codice di procedura
penale commentato, sub art. 453 c.p.p., IPSOA, 2010; F. GIUNCHEDI,
Questioni irrisolte e prospettive di riforma del giudizio immediato “ti-
pico”, in Giur. It. 2002, 1111; nonché G. VARRASO, Il “doppio binario”
del giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, in Il decreto
sicurezza, a cura di A. SCALFATI, Giappichelli, Torino 2008, 177; nonché
G. PANGALLO, I procedimenti speciali, Experta Edizioni, Forlì 2007, 408.
(3) Così: G. ILLUMINATI, Il giudizio immediato, in Giust. pen. 1989,
III, c.705 ss.; nonchè P. RIVIELLO, Il giudizio immediato, in Collana di
studi penalistici, Cedam, Padova 1993, 149.
(4) Così: M. MARZO, I giudizi immediati, in Questioni Nuove di Pro-
cedura Penale, Cedam, Padova 2013, 60.
(5) Cfr. F. IACOVIELLO, Evidenza della prova e decidibilità allo
stato degli atti nella conversione del giudizio immediato in giudizio ab-
breviato, in Cass. Pen. 1992, 685; G. PAOLOZZI, Ombre di involuzione sul
giudizio immediato, in Giust. pen. 1991, III, 193.
(6) V.: F. DINACCI, Individuazione del concetto di “prova evidente”
necessario ai f‌ini di una valida instaurazione del giudizio immediato,
in Cass. Pen. 1991, 100; S. LORUSSO, Provvedimenti “allo stato degli atti”
e processo penale di parti, in Studi di diritto processuale penale, Giuffrè,
Milano 1995, 642.
(7) Sul punto: Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 2007, n. 579, in Cass.
Pen. 2009, 1143; Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2001, n. 15833, in Cass. Pen.
2002, 1762.
(8) Così: G. ILLUMINATI, op. cit., 711.
(9) Così: P. SPAGNOLO, La natura del termine di presentazione
della richiesta di giudizio immediato per imputati in custodia cautela-
re, in Cass. Pen. 2010, 1350.
(10) Ex plurimis: Cass. pen., sez. II, 1 luglio 2009, n. 38727, in Cass.
Pen. 2010, 1345; Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2011, n. 7912, in Guida al
Dir. 2011, 18, 79.
(11) V.: T. BENE, La ragionevole durata del processo e funzionalità
processuale, in Dir. pen. proc. 2011, 755; nonché P. MOLINO, Giudizio
immediato custodiale, in Cass. Pen. 2015, 215.
(12) Cfr. ex plurimis: Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2015, n. 22549, in
Cass. Pen. 2015, 4118.
(13) Ex plurimis: Cass. pen., S.U., 26 giugno 2014, n. 42979, in Cass.
Pen. 2015, 1518.
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
SEZ. II, 29 SETTEMBRE 2015
PRES. TANGA – EST. BIANCHI – IMP. ARPANO ED ALTRI
Società y Reati societari y False comunicazioni so-
ciali y Nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622
c.c. y Conseguenze y Nell’ipotesi di bancarotta frau-
dolenta da "reato societario" y Falsi valutativi ex
art. 2621 c.c. y Punibilità y Esclusione y Valutazioni
contenute nei bilanci y Basate su dati errati y Rile-
vanza penale y Sussistenza.
. In tema di bancarotta fraudolenta “da reato societa-
rio” la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.
introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, ha determi-
nato, eliminando l’inciso “ancorchè oggetto di valuta-
zioni” ed inserendo il riferimento, quale oggetto della
condotta, a “fatti materiali non rispondenti al vero”,
una successione di leggi con effetto abrogativo, limita-
to alle condotte di errata valutazione di una realtà ef-
fettivamente esistente. Ne consegue che continuano a
rivestire rilevanza penale le valutazioni contenute nei
bilanci basate su dati errati. (c.c., art. 2621; c.c., art.
2622; l. 27 maggio 2015, n. 69; r.d. 16 marzo 1942, n.
267, art. 216; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223) (1)
(1) In senso parzialmente conforme alla pronuncia in commento si
veda Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2016, n. 6919, in www.dirittoe-
giustizia.it che ritorna ad esaminare la rilevanza penale del falso
estimativo, nella nuova formulazione della norma relativa al falso
in bilancio, e delle "valutazioni" escludendola per queste ultime. In
senso apertamente difforme si è espressa Cass. pen., sez. V, 12 genna-
io 2016, n. 890, in questa Rivista 2016, 117, nel senso di non escludere
la rilevanza penale degli enunciati valutativi idonei comunque a svol-
gere una funzione informativa in contesti che implicano un’accetta-
zione di parametri normativamente determinati, in relazione ai "fatti
materiali" oggetto di falsa rappresentazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di emissione del decreto agli atti da parte del
G.u.p. presso il Tribunale di Milano, Arpano Domenico An-
tonio, Taddei Alessandra, Celentano Matteo, Salvioni Car-
lo e Galbiati Stefania erano tratti a giudizio per rispondere
dei delitti loro ascritti.
Nel corso del processo, ammesse le prove testimonia-
li e documentali richieste, si procedeva all’espletamento
dell’istruttoria dibattimentale nel corso della quale era
sentito il curatore dott. Dorizzi all’udienza celebrata in
data 6 novembre 2014; successivamente in data 10 marzo
2015 erano sentiti i testi Proni Gianluca, Citterio Maria
Santina, Dal Pozzo Mauro, Monti Sara Nicole Simona e Viel
Fabrizio; indi all’udienza del 16 giugno 2015 si assumeva
l’esame dell’imputato Arpano ed a quella dell’8 settembre
del prevenuto Celentano; erano, poi, escussi i testi a Dife-
sa Brambilla Fabio, sentito ex art.210 c.p.p., nonché Pap-
palardo Francesco, Arpano Gennaro ed il consulente della
Difesa dott. Fumagalli Romano Franco; inf‌ine all’udienza
del 17 settembre 2015 gli imputati Arpano Domenico e Ce-
lentano Matteo rendevano spontanee dichiarazioni.

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