Tribunale Penale Di Milano Sez. Vii, 15 Dicembre 2017, N. 12661

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Arch. nuova proc. pen. 2/2018
Merito
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
SEZ. VII, 15 DICEMBRE 2017, N. 12661
EST. TREMOLADA – IMP. X
Reato y Estinzione (Cause di) y Condotte riparato-
rie y Def‌inizione y Provvedimento estintivo ex art.
162 ter c.p. y Applicabilità y Condizioni.
. Con la previsione della nuova causa estintiva del rea-
to per condotte riparatorie, il legislatore ha espressa-
mente richiesto che il danno derivato dal reato sia in-
teramente riparato, dovendo, pertanto, l’oggetto delle
condotte riparatorie comporsi sia della compensazione
dell’offesa tipica derivante dal reato, che del risarci-
mento dei danni patrimoniali e non, derivanti dalla
fattispecie criminosa, di cui all’art. 185 c.p.. Il provve-
dimento estintivo dichiarato dal giudice ordinario, ai
sensi dell’art. 162 ter c.p., implica, dunque, necessaria-
mente anche l’accertamento e la quantif‌icazione del
danno civile prodotto dal reato. (c.p., art. 162 ter; c.p.,
art. 185)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato X è stato citato a giudizio con decreto ex
art. 552 c.p.p. datato 4 gennaio 2017 per rispondere avanti
a questo Tribunale del reato p. e p. dall’art. 640 c.p., come
meglio indicato in epigrafe.
All’udienza del 17 luglio 2017, dichiarata l’assenza
dell’imputato, la difesa del medesimo chiedeva breve rin-
vio al f‌ine di contattare la persona offesa e formularle una
proposta risarcitoria. Attesa, altresì, la evidenziata neces-
sità della difesa di X di munirsi di procura speciale, questo
Tribunale accordava tale dilazione.
All’udienza successiva, tenutasi in data 21 settembre
2017, la persona offesa, (Omissis) si costituiva parte civi-
le per il tramite del proprio difensore, munito di procura
speciale. La difesa dell’imputato e della persona offesa
chiedevano congiuntamente un ulteriore rinvio per poter
def‌inire le trattative f‌inalizzate alla recisione di querela.
All’udienza del 10 novembre 2017, la difesa dell’im-
putato formulava una offerta restitutoria pari ad euro
1.000,00 rendendosi, altresì, disponibile al rimborso delle
spese legali in favore della parte civile quantif‌icate in euro
500,00. La difesa della parte civile riteneva tale somma
satisfattoria della propria pretesa ed acconsentiva ad un
breve rinvio al f‌ine di permettere all’imputato di reperire
l’intera somma.
All’udienza dell’1 dicembre 2017, la difesa dell’impu-
tato formulava offerta reale di euro 1.100,00 in contanti,
offerta che la difesa della parte civile dichiarava di non
accettare, neppure quale forma di acconto.
La difesa dell’imputato, munita di procura speciale,
chiedeva procedersi con rito abbreviato. Il Pubblico Mi-
nistero nulla opponeva, il Tribunale ammetteva il rito e,
acquisito il fascicolo del P.M., invitava le parti a conclude-
re; esaurite le conclusioni, il Giudice rinviava per repliche
all’udienza del 15 dicembre 2017.
A tale udienza, le parti non formulavano repliche e il
Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Tanto premesso, il fatto deve essere ricostruito per
come esposto nella querela sporta dalla parte civile,
(Omissis) e dagli atti di indagine, utilizzabili in forza del
rito.
Dal citato verbale di denuncia/querela emerge che,
in data 5 dicembre 2013, mentre l’attuale parte civile, a
bordo della propria autovettura, stava uscendo da un par-
cheggio sito in Piazza Tommaseo, a Milano, udiva un forte
rumore provenire dall’esterno, all’altezza della portiera si-
nistra del proprio autoveicolo. Scesa dall’auto, (Omissis)
constatava la presenza, a terra, di un uomo di nazionalità
italiana, alto circa 175 cm e di corporatura robusta, sdraia-
to accanto ad una bicicletta di colore bianco. Tale sogget-
to, lamentando di essere stato investito dalla parte civile,
si identif‌icava come X, riferendo alla stessa di essere un
noto pugile professionista e di avere premura di recarsi
a Londra per un incontro sportivo; quest’ultimo rif‌iutava,
inoltre, qualsiasi cura medica. L’uomo, mostrando un paio
di occhiali e un telefono cellulare, che asseriva essersi rot-
ti a causa della caduta provocata dall’impatto con l’auto-
vettura della persona offesa, pretendeva da quest’ultima,
a titolo di risarcimento dei danni, l’immediata consegna
di 1.000,00 euro in contanti. (Omissis) sopraffatta dal
comportamento confusionario del soggetto, consegnava a
quest’ultimo 1.000,00 euro in contanti, permettendo all’uo-
mo di utilizzare il proprio telefono cellulare. Quest’ultimo,
a tal punto, redigeva una ricevuta manoscritta attestante
la ricezione della somma a titolo di risarcimento e anno-
tava il proprio numero cellulare; inf‌ine, dopo aver lasciato
la bicicletta al lato della carreggiata, l’uomo convinceva la
parte civile ad accompagnarlo in Via (Omissis), dove rife-
riva di avere la propria abitazione. In seguito, (Omissis)
realizzava di essere stata raggirata, verif‌icando che l’uomo
aveva annullato le chiamate effettuate con il telefono cel-
lulare di quest’ultima.
Nella c.n.r. il fatto viene ricostruito in modo coerente a
come descritto dalla parte civile nel sopra esposto verbale
di denuncia/querela.

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