Tribunale Penale Di Milano Sez. Auton. Mis. Prev., Decr. 27 Gennaio 2017

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Arch. nuova proc. pen. 4/2017
Merito
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
SEZ. AUTON. MIS. PREV.,
DECR. 27 GENNAIO 2017
PRES. ROIA – EST. ROIA – IMP. X ED ALTRA
Misure di prevenzione y Singole misure y L’am-
ministrazione giudiziaria degli enti ex art. 34 del
D.L.vo 159/2011 y Strumento di prevenzione patri-
moniale y Contro pratiche illecite y Tese a sfruttare
a f‌ini illeciti la liquidità e la produttività dell’ente y
Individuazione y Applicabilità y Condizioni
. Nel settore dei pubblici servizi, aff‌idati a società a
partecipazione pubblica, la misura di prevenzione
dell’amministrazione giudiziaria degli enti, prevista
dall’art. 34 D.L.vo n.159/2011, cd. Codice Antimaf‌ia,
con opportune prescrizioni adeguate al caso concre-
to per salvaguardare la continuità produttiva dell’en-
te, può essere utilizzata contro pratiche f‌inalizzate a
sfruttare a f‌ini illeciti la liquidità destinata al relativo
funzionamento, anche tramite fatturazioni per opera-
zioni inesistenti ed altre iniziative tese a sfruttarne la
produttività, tali da facilitare le inf‌iltrazioni criminali,
a condizione che vi siano suff‌icienti indizi per ritene-
re che il relativo esercizio sia direttamente o indiret-
tamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o
di assoggettamento previste dall’articolo 416-bis c.p. o
che possa, comunque, agevolare l’attività delle persone
nei confronti delle quali è stata proposta o applicata
una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte
a procedimento penale per taluno dei delitti specif‌ica-
mente indicati dalla norma. (d.l.vo 6 settembre 2011, n.
159, art. 34)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le precedenti decisioni del Tribunale
Con decreto n. 34/16 RGMP emesso in data 23 giugno
2016 – notif‌icato in data 7 luglio 2016 – questo Tribuna-
le disponeva l’amministrazione giudiziaria nei confronti
della società X S.p.a. – società controllata al 100% da X Spa,
con sede in Milano (omissis) per un periodo di sei mesi,
f‌issando l’udienza di trattazione al 22 novembre 2016. Con
successivo decreto n. 58/16 RGMP emesso in data 28 set-
tembre 2016 – notif‌icato in data 11 ottobre 2016 – il Tribu-
nale disponeva l’amministrazione giudiziaria nei confronti
di X Spa con sede a Milano (omissis) per un periodo di
mesi sei “limitatamente al settore di interesse di Nolo-
stand Spa”, f‌issando l’udienza di trattazione sempre al 22
novembre 2016, osservando in particolare come “la misura
può essere modulata, per non assumere un carattere san-
zionatorio o repressivo in contrasto con la f‌inalità tipica di
prevenzione e di (ri)costruzione di una imprenditorialità
sana, soltanto in questo settore di attività esercitato da X
Spa (rapporti con X Spa per la realizzazione dell’oggetto
sociale della controllata) con la formula, già utilizzata da
questo Tribunale per X Spa, dell’aff‌iancamento all’organo
di gestione X Spa dell’Amministratore Giudiziario nomi-
nato dal Tribunale il quale eserciterà il controllo pubblico
attraverso la controf‌irma di atti di spesa aventi un valore
superiore ad euro 10.000 e realizzerà attivando in tal sen-
so gli organi decisori della società, quei modelli aziendali
idonei a prevenire inf‌iltrazioni di illegalità come quelle ac-
certate soprattutto nel settore dell’approvvigionamento”.
In sostanza il Tribunale, preme subito rilevarlo per
quanto verrà successivamente argomentato, ha adottato
un’amministrazione giudiziaria def‌inibile “di aff‌ianca-
mento" non prendendo possesso delle società attraverso
il pieno controllo degli organi amministrativi mediante
la sostituzione dei componenti del Cda, e conseguente-
mente dell’amministratore delegato, con amministratori
giudiziari nominati dal Collegio, o addirittura mediante
una sospensione implicita delle regole statuarie di fun-
zionamento degli organismi interni con l’attribuzione di
tutti i poteri ad uno o più amministratori designati con
il provvedimento ablativo, ma preferendo, sia per il set-
tore circoscritto della inf‌iltrazione illegale accertata, sia
per la ritenuta necessità che comunque le normali attività
imprenditoriali (di particolare importanza anche per l’im-
magine della città di Milano) – in una società che può oggi
essere valutata circa 100 milioni di euro, che prevede una
situazione occupazionale di circa 600 dipendenti e che
presenta un fatturato annuale di quasi 350 milioni di euro
– dovessero essere normalmente realizzate dai soggetti
originariamente a ciò preposti e nominati secondo il nor-
male percorso statutario. In altri termini si è ritenuto che
non sussistessero le condizioni, dovendosi valutare una
pluralità di interessi non sempre convergenti quali la ne-
cessità di bonif‌icare la parte di azienda inf‌iltrata, la paral-
lela esigenza di continuare a consentire la gestione della
normale imprenditorialità di tipo f‌ieristico, proprio per il
circoscritto ambiente nel quale si è insinuata la condotta
antigiuridica, che consentissero al Tribunale di acquisire
anche il rischio di impresa attraverso il controllo totale
della struttura aziendale. Invero occorre anche sottoline-
are come gli interi costi dell’amministrazione giudiziaria,
quali le risorse messe in campo dal Tribunale e dall’orga-
no proponente e, soprattutto, il compenso da liquidare
all’amministratore o agli amministratori giudiziari ricada-

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