Tribunale Penale Di Milano Uff. Gip, 17 Marzo 2017

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Arch. nuova proc. pen. 3/2017
Merito
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
UFF. GIP, 17 MARZO 2017
EST. CANNAVALE – P.M. X (DIFF.) – IMP. U. A.
Reato y Cause di non punibilità y Particolare tenui-
tà del fatto y Presupposto ostativo y Comportamen-
to abituale dell’imputato ex art. 131 bis, comma 3,
c.p. y Individuazione y Nelle sentenze def‌initive di
condanna y Dedotta da pregressi decreti di archi-
viazione y O tratta da denunce per reati della stes-
sa indole y Fattispecie in tema di furto tentato in
supermercato.
. Risulta integrata la causa ostativa di applicabilità
dell’istituto della non punibilità per la particolare te-
nuità del fatto, ex art. 131 bis, c.p., quando non possa
escludersi a carico dell’imputato “l’abitualità del com-
portamento” illecito, desumibile anche dai precedenti
giudiziari che non siano sfociati in pronunce irrevo-
cabili, quali una sentenza def‌initiva di condanna, ma
siano identif‌icabili in decreti di archiviazione o in de-
nunce intervenute per reati della stessa indole. (Fatti-
specie in tema di furto tentato in supermercato.) (c.p.,
art. 56; c.p., art. 131 bis; c.p., art. 624) (1)
(1) Sul presupposto ostativo alla conf‌igurabilità della causa di non
punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., è in-
tervenuta l’autorevole pronuncia di Cass. pen., sez. un., 6 aprile 2016,
n. 13681, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna, nel senso che “il
comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente
al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre
quello preso in esame.” In particolare, in motivazione, la Corte ave-
va chiarito che ai f‌ini della valutazione del presupposto indicato, il
giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed
agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedi-
mento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma
anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis c.p.
In tema di furto, per un inquadramento del reato tentato, si veda, su
tutte, l’indirizzo interpretativo di Cass. pen., sez. un., 16 dicembre
2014, n. 52117, ibidem, che sancisce che “il monitoraggio della azione
furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione
automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta
osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti
alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed
il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la
consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
Poste queste premesse, ritenendo quindi che il fatto
commesso da U. A. dovrebbe qualif‌icarsi come furto ten-
tato, non aggravato, il P.M. chiede l’archiviazione per par-
ticolare tenuità del fatto, reclamando cioè l’applicabilità
di quella causa di esclusione della punibilità entrata in vi-
gore con il D.L.vo n. 28/2015, codif‌icata all’art. 131-bis c.p.
Questo giudice non ritiene di conformarsi alla richiesta
del P.M. ravvisando nel caso concreto la presenza di criteri
ostativi all’applicazione del 131 bis nei termini che si pro-
cede ad illustrare.
Al f‌ine di meglio comprendere le ragioni del rigetto,
si rende doveroso analizzare i tratti principali del nuovo
istituto.
Procedendo con ordine, il nuovo precetto penale rende
non punibili fatti che, pur essendo offensivi, esprimono un
disvalore oggettivo particolarmente lieve. Si è dunque in
presenza di un fatto tipico (quindi offensivo), antigiuri-
dico, colpevole ma non punibile: se l’inoffensività attiene
alla tipicità, assurgendo ad elemento costitutivo del fatto
in difetto del quale il fatto stesso non sussiste, la parti-
colare tenuità è una causa di esclusione della punibilità
ed, in quanto tale, presuppone un’offesa che, sebbene te-
nue, deve essere presente. Non è un caso che, sebbene la
ratio dello strumento sia sovente individuata in esigenze
di def‌lazione processuale, l’art 131 bis deve essere meglio
inquadrato come istituto rispondente ai principi di sussi-
diari età ed extrema ratio del diritto penale, prescrivendo
la necessità di una proporzione tra disvalore del fatto e
riposta punitiva. Ciò detto, l’applicabilità del nuovo istitu-
to è subordinata a talune condizioni enucleate all’art. 131
bis: il rispetto dei limiti edittali di pena e la sussistenza
congiunta degli indici di particolare tenuità, cioè la non
abitualità del comportamento e la particolare tenuità
dell’offesa. (Omissis)
Gli indici di particolare tenuità
1) la non abitualità del comportamento
L’art. 131 bis preclude l’applicazione della disciplina in
esso contenuta in presenza di comportamento abituale.
Si rende necessario chiarire, in prima battuta, che il
comportamento dell’odierno indagato risulta abituale, con
ciò impedendo la declaratoria di non punibilità per parti-
colare tenuità del fatto.
Questo aspetto è meritevole di approfondimento e spe-
cif‌icazione.
Il legislatore, in primis, ricorre al concetto di “non abi-
tualità”, sebbene non lo def‌inisca. Si badi, tuttavia, che il
riferimento alla “non abitualità”, denota la precisa scelta
compiuta dal delegato di ricorrere ad un indice diverso da
quello di “occasionalità”, utilizzato in talune altre dispo-
sizioni che, comunemente, sono state individuate quali
“precursori” del 131 bis; così, il concetto di occasionalità,
è richiamato nell’art. 34 D.L.vo 274/2000, relativo al pro-
cedimento dinanzi al giudice di pace, oltre che nell’art. 27

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