Tribunale Penale di Milano sez. VII, 6 febbraio 2017, n. 11423

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
MERITO
pone un diverso f‌ilone interpretativo (Sez. V, n. 20342 del
28 gennaio 2015 - dep. 15 maggio 2015, Torre, Rv. 264075;
Sez. IV, n. 11161 del 27 febbraio 2014 - dep. 7 marzo 2014,
Tricci, Rv. 259223; Sez. II, n. 38716 del 25 settembre 2009
- dep. 6 ottobre 2009, Lo Cascio, Rv. 245300) che argomen-
ta l’esclusione della anzidetta circostanza aggravante sul
rilievo che il dispositivo "antitaccheggio", applicato ai
beni esposti sugli scaffali di un negozio organizzato con
il sistema self-service, assicura un controllo costante e di-
retto della merce esposta, incompatibile con la situazione
di aff‌idamento alla pubblica fede di avventori e clienti”.
Da segnalare altresì il f‌ilone giurisprudenziale che ri-
tiene sussistere l’aggravante anche in presenza di sistema
di videosorveglianza (Cass. pen. II, n. 2724/16 ud. 26 no-
vembre 2015, Cass. pen. sez. II, n. 1/2017) in quanto la
stessa non garantirebbe l’interruzione immediata dell’a-
zione criminosa.
A detta della Suprema Corte (Cass. pen. 2724/16 cita-
ta) pronunciatasi su di un caso di danneggiamento della
porta di ingresso di un locale privato, porta sulla quale era
posizionato sistema di videocontrollo, la videosorveglian-
za non garantendo l’interruzione immediata dell’azione
criminosa non eliderebbe il presupposto dell’aggravante,
ovvero l’aff‌idamento alla pubblica fede conseguente alla
esposizione del bene in un luogo raggiungibile da un nu-
mero indeterminato di persone.
La inaff‌idabilità di tale sistema di protezione, che non
garantisce la inviolabilità delle cose collocate in luoghi
accessibili al pubblico, legittima la protezione prevista
dall’art. 625 n. 7 c.p..
In un’epoca contraddistinta del posizionamento di
telecamere ovunque, l’aggravante dell’esposizione della
pubblica fede sembra essere esclusa solo dalla diretta os-
servazione dell’uomo.
Ci si domanda, al di là dei contrasti sopra evidenziati,
se non sia il caso di attualizzare la norma, con un testo
che tenga nella debita considerazione i progressi della
tecnologia.
(*) Avvocato, Foro di Roma.
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
SEZ. VII, 6 FEBBRAIO 2017, N. 11423
EST. TREMOLADA – IMP. PAOLUCCI ED ALTRO
Danneggiamento y Fraudolento danneggiamento
dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della
propria persona y Reato previsto dall’art. 642 c.p.,
secondo comma y Ipotesi relativa alla denuncia di
un sinistro non accaduto y Natura del reato y Com-
petenza y Individuazione.
. Poichè il reato di cui all’art. 642 c.p. è un reato di pe-
ricolo a consumazione anticipata e si perfeziona nel
momento e nel luogo in cui la denuncia del falso sini-
stro perviene a conoscenza della locale agenzia di assi-
curazioni, ne consegue che la competenza territoriale
si determina nel luogo in cui le falsif‌icazioni sono state
realizzate e le denunce di sinistro materialmente per-
venute. (c.p., art. 642; c.p.p., art. 4; c.p.p., art. 8) (1)
(1) Diverso orientamento è stato espresso da Cass. pen., sez. II, 18
novembre 2016, n. 48925, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna,
secondo cui la competenza territoriale in relazione al reato di cui
all’art. 642, c.p., si determina nel luogo in cui la richiesta di risarci-
mento giunge a conoscenza dell’effettivo titolare del diritto patrimo-
niale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia
assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto,
essendo, invece, irrilevante la ricezione dell’atto medesimo da parte
dell’agenzia locale, mera intermediaria tra l’assicurato e la società
assicuratrice. In genere, nel senso che il reato previsto dall’art. 642
c.p. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conse-
guimento effettivo di un vantaggio - che non si identif‌ica necessa-
riamente nell’indennizzo ma può consistere in qualsiasi benef‌icio
connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta
fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo,
v. Cass. pen., sez. II, 29 febbraio 2016, n. 8105, ibidem. In dottrina,
si veda la giurisprudenza contenuta in LUIGI ALIBRANDI, Codice
penale, ed. La Tribuna, Piacenza 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli imputati Paolucci Pietro e Marrone Enzo venivano
citati in giudizio dal Giudice per le indagini preliminari
con decreto del 29 settembre 2016, per rispondere del rea-
to p. e p. dal combinato disposto degli art. 110, 642 comma
1 e 2, 99 c.p., avendo, in concorso tra loro, al f‌ine di conse-
guire l’indennizzo, falsamente denunciato alla compagnia
assicurativa Uniqa s.p.a., un sinistro mai accaduto, reato
aggravato dalla recidiva contestata al solo imputato Pao-
lucci e commesso in Milano il 29 maggio 2014.
L’udienza del 28 novembre 2016 veniva rinviata per le-
gittimo impedimento del difensore degli imputati.
Alla prima udienza utile del 13 gennaio 2017, in sede di
questioni preliminari, ex art. 491 comma 1 c.p.p., la difesa
tecnica degli imputati eccepiva l’improcedibilità dell’azio-
ne per difetto dei previsti requisiti formali della querela,
nonché l’incompetenza territoriale di codesto Tribunale in
favore del Tribunale di Lanciano.
Il rappresentante della pubblica accusa chiedeva il
rigetto di entrambe le eccezioni, producendo l’ordinanza
con la quale il Giudice dell’udienza preliminare le aveva
respinte. Il Tribunale respingeva l’eccezione d’improce-
dibilità con ordinanza di cui a verbale, cui ci si riporta
integralmente, ritenendo che le dedotte irregolarità, me-
ramente formali, non possano inf‌iciare la validità e l’eff‌i-
cacia dell’atto, così come deciso anche dal Giudice dell’u-
dienza preliminare.
Quanto alla questione di competenza territoriale, oc-
corre premettere che la tempestiva, ex art. 21 comma 2
ultima parte c.p.p., eccezione della difesa si fonda su un
duplice ordine di ragioni che si possono sintetizzare come
segue:
- il reato contestato si consuma con la presentazione
della falsa denuncia di sinistro, nella fattispecie, presen-
tata dall’assicurato, l’attuale imputato Paolucci, all’agen-
zia Di Virgilio di Lanciano, agente intermediario della

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