Tribunale penale di Milano uff. Gip, 12 febbraio 2014

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5/2015 Rivista penale
MERITO
Alle medesime conclusioni si deve pervenire con
riferimento all’importo liquidato dal giudice di pace
a titolo di provvisionale (€ 30.000,00). Invero, il danno
subito dall’odierna parte civile appare, per come emerso
dall’istruttoria dibattimentale, di rilevante entità sia in
ragione degli interventi chirurgici subiti, sia per l’inabi-
lità temporanea e permanente cagionata e il ripercuo-
tersi dell’evento in termini signif‌icativi sulla qualità ed
abitudini di vita della predetta. Sul punto si richiama la
deposizione resa dalla teste Buoni Tullia, per cui “la Bat-
tistelli era autonoma ed autosuff‌iciente in tuttora non è
più autosuff‌iciente e non è più in grado di accudire né la
casa e neppure se stessa; ha diff‌icoltà a fare cose comuni
quali lavarsi, vestirsi...è stata quindi costretta ad andare
ad abitare con la f‌iglia”, con ciò confermando la versione
offerta dalla parte civile in sede testimoniale (“abitavo
da sola...avevo le energie suff‌icienti per attendere a tutte
le occupazioni domestiche quotidiane. Adesso abito a
casa di mia f‌iglia…sono costretta ad utilizzare quasi pre-
valentemente la mano sinistra in quanto non posso più
muovere il braccio destro”). Aggiunge la teste/parte civile
che “ho dovuto assumere medicinali abbastanza forti per
alleviare il dolore che sentivo...mi somministrarono anche
della morf‌ina...facevo medicazioni a giorni alterni...con la
seconda operazione mi è stato prelevato un pezzetto di
osso da una gamba ed innestato nel braccio”; dichiarazio-
ni queste che trovano avallo nell’elaborato a f‌irma della
dott.ssa Francesca Barone, nel quale si legge “a seguito
dell’aggressione la Signora Battistelli ha riportato un gra-
ve traumatismo fratturativo del braccio destro con vaste
ferite lacero-contuse da morso.
Le fratture pluriframmentaria scomposta radiale e
plurifframentaria dell’ulna sono state trattate inizial-
mente con osteosintesi e f‌issatori esterni...successiva-
mente si è proceduto ad una nuova osteosintesi con plac-
ca a sei fori e trapianto autologo dalla tuberosità tibiale.
Lo stato di malattia si è prolungato complessivamente
per 165 giorni: per 120 l’inabilità temporale è stata tota-
le...nei 45 giorni successivi l’inabilità è stata parziale al
50%. Attualmente residuano rilevanti esiti traumatici…
ridotta capacità di elevazione dell’arto superiore destro,
dal blocco in anchilosi del gomito, dalla riduzione per
oltre 2/3 della f‌lessione del polso, dalla lesione parziale
stabilizzata del nervo mediano ed ulnare, dalle vistose
cicatrici”.
Consegue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese processuali del presente grado di giudizio,
nonché alla rifusione alla parte civile delle spese di co-
stituzione e rappresentanza in giudizio che si liquidano,
ai sensi del D.M. 55/2014, in euro 1.890,00 (euro 350,00
per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva,
euro 1140,00 per la fase decisionale, mentre non docu-
mentata è la richiesta di rimborso delle spese sostenute
e dell’indennità di trasferta), oltre accessori previsti per
legge.
Visto l’art. 544 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il
deposito della motivazione. (Omissis)
tribunaLe penaLe di miLano
uff. gip, 12 febbraio 2014
est. pepe – imp. x ed aLtri
Professioni intellettuali y Professionisti y Medici
e chirurghi y Colpa professionale y Errore diagno-
stico y Equipe medica y Responsabilità colposa per
la morte del paziente y Esclusione.
. Non vi è alcuna colpa per negligenza o imperizia nelle
condotte, autonome ma causalmente interdipendenti,
dei medici in servizio al reparto malattie infettive per
la morte del paziente che avevano in cura, quando
la stabilità delle condizioni del paziente stesso e la
singolarità del sintomo riscontrato non consentiva di
pensare univocamente o con elevata probabilità alla
patologia effettivamente esistente e, pertanto, alla ne-
cessità di effettuare ulteriori esami di accertamento.
(Fattispecie relativa a morte per sanguinamento mas-
sivo di f‌istola aorto-bronchiale di un paziente a cui era
stata erroneamente diagnosticata la tubercolosi) (c.p.,
art. 40; c.p., art. 589)
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
Al termine delle indagini preliminari, la competente
Procura della Repubblica chiedeva il rinvio a giudizio de-
gli imputati in ordine al reato loro in rubrica ascritto.
All’udienza preliminare del 19 aprile 2012, dichiarata
la contumacia di (omissis), ammessa alla costituzione di
parte di (omissis) sorella della persona offesa (omissis),
nato in Romania il 12 febbraio 1976 e deceduto in data
3 aprile 2010, il giudice, su richiesta della predetta parte
civile, ordinava ai sensi dell’art. 83 c.p.p. la citazione del
responsabile civile Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguar-
da Ca’ Granda di Molano”; il giudice ammetteva quindi
la produzione di note e documenti da parte delle difese
(omissis).
Alla successiva udienza del 24 settembre 2012, il
giudice, rilevata la genericità del capo di imputazione
inizialmente formulato, invitava il P.M. a precisarlo e su
richiesta del P.M. di udienza, considerata la complessità
della materia e del materiale istruttorio contenuto nel fa-
scicolo del P.M., concedeva un termine al f‌ine di sottoporre
la questione al P.M. titolare del fascicolo.
All’udienza del 4 ottobre 2012 il P.M., su invito del giu-
dice, precisava il capo di imputazione, come la nota letta
in udienza ed allegata al fascicolo; l’imputato (omissis)
chiedeva quindi di essere sottoposto ad interrogatorio.
Alla medesima udienza il giudice, all’esito della discus-
sione, ai sensi dell’art. 422 c.p.p., disponeva procedersi a
perizia medico-legale collegiale (richiesta peraltro dalla
difesa della parte civile) e alla successiva udienza del 6
novembre 2012 conferiva l’incarico ai nominati periti dott.
(omissis), medico legale, e dott. (omissis), chirurgo va-
scolare, ed assegnava ai medesimi termine f‌ino al 10 mar-
zo 2013 per il deposito dell’elaborato scritto.
Alla successiva udienza del 21 marzo 2013, mutata la
persona f‌isica del giudice, previa revoca della contumacia

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