Tribunale penale di Milano sez. V, 27 dicembre 2014, n. 9401 (ud. 7 ottobre 2014)

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Rivista penale 4/2015
Merito
trIbunALe penALe dI mILAnO
Sez. V, 27 dICembre 2014, n. 9401
(ud. 7 OttObre 2014)
preS. pendInO – eSt. pendInO – Imp. X
Reato y Causalità (Rapporto di) y Accertamento
y Colpa medica y Intervento chirurgico effettuato
per l’installazione di una protesi a f‌ini estetici y
Reato di lesioni colpose gravi y Sussistenza y Falsa
certif‌icazione circa l’esecuzione dell’intervento y
Ipotesi di reato ex art. 481 c.p. y Conf‌igurabilità y
Sussistenza.
. In tema di colpa medica deve ritenersi responsabile
dei reati di cui agli artt. 590 e 481 c.p., il sanitario che,
pur non violando un comando, omettendo cioè di atti-
varsi quando il suo intervento era necessario, trasgre-
disce un divieto, agendo quindi in maniera difforme
dal comportamento impostogli dalla regola cautelare,
trasformando la natura della propria condotta da omis-
siva a commissiva. Pertanto, ai f‌ini dell’accertamento
della sussistenza del rapporto di causalità fra la stessa
e l’evento realizzatosi, il giudizio controfattuale non va
compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva
e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l’evento si
sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata
credibilità razionale, bensì valutando se l’evento si
sarebbe ugualmente verif‌icato anche in assenza della
condotta commissiva. (Fattispecie in materia di lesioni
colpose gravi cagionate da intervento chirurgico in cui
si è attribuita rilevanza causale alla condotta commis-
siva consistente nell’impianto errato di una protesi e di
falsa certif‌icazione circa l’esecuzione dell’intervento.
(c.p., art. 40; c.p., art. 41; c.p., art. 481; c.p., art. 590)
(1)
(1) Sulla rilevanza causale della condotta commissiva nei reati col-
posi si veda in senso conforme Cass. pen., sez. IV, 13 aprile 2011, n.
15002, in questa Rivista 2012, 810. Ancora sul legame tra condotta ed
evento in tema di responsabilità medica si veda Cass. pen., sez. IV, 16
marzo 2005, n. 10212, ivi 2006, 586.Cfr. sulla responsabilità medica
derivante da omissione Cass. pen., sez. IV, 8 novembre 2012, n. 43495,
in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna. In dottrina, per un’analisi
su alcuni aspetti della responsabilità penale del medico, si veda S.
LOGROSCINO e V. DRAGO, Sulla responsabilità penale del medico,
in questa Rivista 2013, 857.
SVOLgImentO deL prOCeSSO
Con decreto di citazione diretta del 3 novembre 2012,
il P.M. presso il Tribunale di Milano citava a giudizio X con
l’imputazione di cui agli articoli 590, 583 c.p. (compiuta-
mente indicata in epigrafe), f‌issando la comparizione del
predetto per l’udienza del 20 maggio 2013 avanti questa
sezione penale del tribunale in composizione monocratica
giudice dott.ssa Elena Sechi.
In tale sede, in assenza dell’imputato, già costituita la
parte civile ai sensi dell’art. 78, comma secondo, c.p.p.,
veniva aperto il dibattimento con l’esposizione dei fatti e
le richieste di prova delle parti.
Il Tribunale, ammesse le prove ritenute ammissibili e
rilevanti, rinviava il procedimento al 18 novembre 2013.
In tale udienza veniva esaminata la persona offesa
(omissis) e la sua attuale compagna (omissis), e, all’esito
delle deposizioni testimoniali, il P.M. integrava il capo
d’imputazione contestando anche il reato di cui all’art.
481 c.p.
A seguito del mutamento del giudice, per l’intervenuto
trasferimento della dott.ssa Sechi, e la riassegnazione del
processo a questo giudicante, la difesa all’udienza del 17
marzo 2014, prestava il consenso alla conservazione del-
l’attività istruttoria già espletata.
Successivamente venivano sentiti i consulenti delle
parti e acquisita la documentazione offerta in produzione
e meglio indicata a verbale. Terminata cosi l’istruttoria di-
battimentale, le parti rassegnavano le proprie conclusioni
meglio specif‌icate a verbale così che il giudice era in grado
di rendere la propria decisione.
mOtIVI deLLA deCISIOne
I fatti dai quali ha tratto origine il presente processo
possono essere sinteticamente ricostruiti come segue:
(omissis), affetto da dismorfo - scrotofobia con residuo
di testicolo destro ipotrof‌ico ed ipoplastico all’esito di or-
chidopessi bilaterale per criptorchidismo, veniva sottopo-
sto ad intervento chirurgico presso la Casa di Cura “Villa
Letizia” di Milano, nel maggio 2010, da parte dell’odierno
imputato. L’operazione aveva f‌inalità prettamente este-
tiche e avrebbe comportato l’asportazione del testicolo
ipotrof‌ico e l’impianto di protesi testicolare correttiva
dell’asimmetria anatomica.
La presenza del testicolo atrof‌ico era stata documen-
tata dall’ecograf‌ia scrotale effettuata presso lo studio
del dott. X il 14 gennaio 2010, la quale aveva evidenziato
“visualizzabile nell’emiscroto di dx piccola massa vero-
similmente (17 x 8 mm) attribuibile a presenza residuo
di testicolo severamente ipoplasico - ipotrof‌ico, con eco-
struttura parenchimale ipoecogena disomogenea. Non
visualizzabile l’epididimo. A sinistra testicolo di normale
volume ed eco struttura parenchimale. Epididimo nella
norma. Non idrocele. Non varicocele di interesse clinico.

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