Tribunale penale di Milano Uff. Gip, decr. 28 ottobre 2014

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prof‌ili di carenza nell’accertamento dei fatti in ordine a pro-
nuncia assolutoria adottata dal giudice di primo grado con
la formula “perché il fatto non sussiste”, quando prima della
pronuncia della sentenza di appello sia intervenuta la causa
estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di
impugnazione deve perseguire un risultato non solo teorica-
mente corretto ma anche praticamente favorevole” (Cass.
n. 27355 del 15 marzo 2013; conforme Cass. n. 49852 del 5
dicembre 2012 relativa a un caso, analogo, in cui vi era pure
stata costituzione di parte civile). (Omissis)
I
tribunaLe penaLe di miLano
uff. gip, decr. 28 ottobre 2014
est. d’arcangeLo – p.m. civardi e cLerici (conf.) – imp. f.p. ed aLtri
Indagini preliminari y Decisione y Decreto del Gip
che dispone il trasferimento dei beni dell’impresa
commissariata y Ex art. 1, comma 11 quinquies, D.L.
n. 61/2013 y Trasferimento in conto futuro aumento
di capitale sociale dell’impresa y Beni già oggetto di
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. y A carico dei
soci di maggioranza, amministratori della società
e soggetti in posizione apicale y Questione manife-
stamente infondata di legittimità costituzionale y
Fattispecie in tema di sequestro del credito in con-
to aumento capitale sociale dell’impresa commis-
sariata in funzione della realizzazione di un piano
di risanamento ambientale e di tutela della salute.
. È manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
25, 27, 41, 42 Cost., la questione di legittimità costituzio-
nale, dell’art. 1, comma 11 quinquies, D.L. 4 giugno 2013,
n. 61, che legittima l’Autorità procedente a trasferire in
conto futuro aumento di capitale sociale, all’impresa
commissariata, somme di denaro, valori mobiliari e beni
già sottoposti a sequestro preventivo a carico dei soci di
maggioranza, amministratori, o di coloro che abbiano
esercitato attività di direzione e coordinamento sull’im-
presa prima del commissariamento, qualora si renda
necessario promuovere opere di bonif‌ica per il risana-
mento dell’ambiente e la tutela della salute, unitamente
al mantenimento dei livelli occupazionali di settore. (d.l.
5 gennaio 2015, n. 1, art. 3; l. 4 marzo 2015, n. 20; d.l. 4
giugno 2013, n. 61, art. 1; c.p.p., art. 321) (1)
II
tribunaLe penaLe di miLano
uff. gip, decr. 28 ottobre 2014
est. d’arcangeLo – p.m. civardi e cLerici (conf.) – imp. f.p. ed aLtri
Indagini preliminari y Decisione y Decreto del
Gip che dispone l’impiego delle somme sequestrate
all’impresa per la sottoscrizione di obbligazioni y
Emesse dalla stessa società in amministrazione
straordinaria y D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, art. 3,
conv., con modif., nella L. 4 marzo 2015, n. 20 y Ap-
plicazione y Conversione della misura cautelare
reale in sequestro sulle obbligazioni y Fattispecie
in tema di sequestro delle obbligazioni emesse
dalla società in amministrazione straordinaria in
funzione della realizzazione di un piano di risana-
mento ambientale e di tutela della salute.
. A seguito dell’apertura della procedura di ammini-
strazione straordinaria, è legittima la richiesta da parte
dell’organo commissariale della società di un provvedi-
mento con cui l’Autorità giudiziaria disponga l’impiego
delle somme sequestrate, in luogo dell’aumento del
capitale sociale, per la sottoscrizione di obbligazioni
emesse dalla società stessa e converta il sequestro
penale sulle somme in sequestro sulle obbligazioni al
f‌ine di promuovere opere di bonif‌ica e di risanamento
ambientale, nonché al f‌ine di perseguire obiettivi di
continuità di esercizio dell’impresa in crisi. (Fattispe-
cie in tema di sequestro delle obbligazioni emesse dal-
la società in amministrazione straordinaria in funzione
della realizzazione di un piano di risanamento ambien-
tale e di tutela della salute.) (d.l. 5 gennaio 2015, n. 1,
art. 3; l. 4 marzo 2015, n. 20; d.l. 4 giugno 2013, n. 61,
art. 1; c.p.p., art. 321) (2)
(1, 2) Si tratta di interessanti pronunce, emanate in relazione alla
medesima controversia, in ordine alle quali, data la specif‌icità del-
l’argomento considerato, non risultano, ad ora, editi precedenti. In
tema di applicabilità del sequestro preventivo di beni dell’azienda
f‌inalizzato alla conf‌isca, si veda Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 2014,
n. 3635, in questa Rivista 2014, 296. In dottrina, si veda di E. ZAF-
FALON, Caso “Ilva”. Compromesso tra diritto alla salute e diritto al
lavoro, in Rivista penale 2015, 299.
I
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
La richiesta di conversione della misura cautelare
disposta nel presente procedimento in sequestro delle
obbligazioni formulata dai Commissari Straordinari
dell’(omissis) S.p.A. in Amministrazione straordinaria e
le eccezioni di legittimità costituzionale formulate dalla
difesa di A.R.
Nell’ambito del presente procedimento il Giudice per
le indagini preliminari ha disposto in data 20 maggio 2013
ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 648 quater c.p. il sequestro
della somma di euro 1.2 mld. in danaro e titoli nei confron-
ti di F.P., E.G., E.R. ed A.R. e così via quale prof‌itto dei reati
di riciclaggio, contestato a F.P. ed E.G. di truffa aggravata
ai danni dello Stato, contestato a tutti gli indagati, e di tra-
sferimento fraudolento di valori, contestato ai soli G.R.
In data 11 settembre 2014 P.G., nella qualità di Commis-
sario Straordinario di (omissis) S.p.A., ha rivolto al Giu-
dice per le indagini preliminari istanza di trasferimento a
tale società, ai sensi dell’art. 1, comma 11 quinquies, del
D.L. 4 giugno 2013, n. 61, dei beni sottoposti a sequestro
4/2015 Arch. nuova proc. pen.
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nel procedimento penale n. 20857/13 R.G.N.R. n. 4041/13
R.G.G.I.P. pendente nei confronti degli amministratori e
dei soci che avevano esercitato attività di direzione e di
coordinamento dell’(omissis).
L’art. 1, comma 11 quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n.
61 medio tempore aveva, infatti, disposto che «Qualora sia
necessario ai f‌ini dell’attuazione e della realizzazione del
piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e
sanitaria dell’impresa soggetta a commissariamento, non
oltre l’anno 2014, il giudice procedente trasferisce all’im-
presa commissariata, su richiesta del commissario straordi-
nario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di
quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione
a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali
o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata am-
bientale a carico del titolare dell’impresa, ovvero, in caso
di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci
di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o am-
ministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e
coordinamento sull’impresa commissariata prima del com-
missariamento. In caso di impresa esercitata in forma so-
cietaria le predette somme devono essere trasferite a titolo
di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto
futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento
avvenga prima dell’aumento, ivi comprese quelle relative
alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito
titoli, vengono svolte da (omissis) S.p.A. quale gestore ex
lege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle
somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote
che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme
sequestrate prima dell’aumento di capitale, in sequestro
del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni
o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fon-
do unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege (omissis)
S.p.A. Le attività poste in essere da (omissis) S.p.A. devono
svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità
giurisdizionale procedente».
Con ordinanza depositata in data 28 ottobre 2014 il Giu-
dice per le indagini preliminari, disponeva, ai sensi dell’art.
1, comma 11 quinquies, del D.L. 61/2013, il trasferimento,
in conto futuro aumento di capitale, alla (omissis) S.p.A.
delle somme, dei valori mobiliari e dei beni indicati nel de-
creto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le
indagini preliminari in data 20 maggio 2013 e la conversio-
ne del sequestro preventivo sui predetti beni in sequestro
del credito a titolo di futuro aumento di capitale.
Nelle more dell’esecuzione del provvedimento di tra-
sferimento delle somme veniva, inoltre, approvato il D.L.
n. 1 del 2015 (“Disposizioni urgenti per l’esercizio di im-
prese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo
sviluppo della città nell’area di Taranto”), convertito con
modif‌iche con la legge 4 marzo 2015 n. 20.
L’art. 3 di tale disciplina espressamente prevede che
«Nell’ambito della procedura di amministrazione straordi-
naria di cui al decreto legge n. 347, l’organo commissariale
di (omissis) S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferi-
mento delle somme sequestrate, subentrando nel procedi-
mento già promosso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 quin-
quies, del decreto legge n. 61, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito
dell’apertura della procedura di amministrazione straor-
dinaria, l’organo commissariale è autorizzato a richiedere
che l’autorità giudiziaria procedente disponga l’impiego
delle somme sequestrate, in luogo dell’aumento di capitale,
per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società
in amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla
sottoscrizione delle obbligazioni è prededucibile ai sensi
dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modif‌icazioni, ma subordinato alla soddisfa-
zione, nell’ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri
creditori della procedura di amministrazione straordinaria
nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell’articolo 2751
bis, numero 1), del codice civile. Le obbligazioni sono
emesse a un tasso di rendimento parametrato a quello me-
diante praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giu-
stizia ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181. Il sequestro penale sulle somme si
converte in sequestro delle obbligazioni. Le obbligazioni
di nuova emissione sono nominative e devono essere inte-
state al (omissis) e, per esso, ad (omissis) quale gestore ex
lege del predetto Fondo. Il versamento delle somme seque-
strate avviene al momento della sottoscrizione delle obbli-
gazioni, in misura pari all’ammontare di queste ultime. Le
attività poste in essere da (omissis) S.p.A. devono svolger-
si, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 quinquies del decreto
legge n. 61, sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità
giudiziaria procedente. Le somme rinvenienti dalla sotto-
scrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio
dell’emittente destinato in via esclusiva all’attuazione e
alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di
tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministra-
zione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue,
a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute,
nonché di ripristino e di bonif‌ica ambientale secondo le
modalità previste dall’ordinamento vigente. Al patrimonio
si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, se-
zione XI, del codice civile».
Con decreto emesso in data 21 gennaio 2015 il Mini-
stro dello Sviluppo Economico, inoltre, disponeva la am-
ministrazione di (omissis) S.p.A. alla procedura di ammi-
nistrazione straordinaria, a norma dell’art. 2 del decreto
Con sentenza n. 86/2015 emessa in data 28 gennaio
2015 (e depositata in data 30 gennaio 2015) il Tribunale
di Milano, Seconda sezione civile, letti gli artt. 1, 2 e 4 D.L.
347/2003, convertito con modif‌icazioni nella legge 39/2004
e modif‌icato con il D.L. 1/2015, dichiarava lo stato di insol-
venza di (omissis) S.p.A.
In data 12 marzo 2015 P.G., C.C. ed E.L., nella qualità
di Commissari Straordinari di (omissis) S.p.A. in Ammi-
nistrazione Straordinaria, formulavano al Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Mila-
no istanza di trasferimento a tale società, ai sensi dell’art.
3, comma 1, D.L. n. 1/2015, convertito con la L. n. 20/2015,
dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento penale
Arch. nuova proc. pen. 4/2015

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