Tribunale penale di Milano Uff. Gip, decr. 28 ottobre 2014

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giur
MERITO
prof‌ili di carenza nell’accertamento dei fatti in ordine a pro-
nuncia assolutoria adottata dal giudice di primo grado con
la formula “perché il fatto non sussiste”, quando prima della
pronuncia della sentenza di appello sia intervenuta la causa
estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di
impugnazione deve perseguire un risultato non solo teorica-
mente corretto ma anche praticamente favorevole” (Cass.
n. 27355 del 15 marzo 2013; conforme Cass. n. 49852 del 5
dicembre 2012 relativa a un caso, analogo, in cui vi era pure
stata costituzione di parte civile). (Omissis)
I
tribunaLe penaLe di miLano
uff. gip, decr. 28 ottobre 2014
est. d’arcangeLo – p.m. civardi e cLerici (conf.) – imp. f.p. ed aLtri
Indagini preliminari y Decisione y Decreto del Gip
che dispone il trasferimento dei beni dell’impresa
commissariata y Ex art. 1, comma 11 quinquies, D.L.
n. 61/2013 y Trasferimento in conto futuro aumento
di capitale sociale dell’impresa y Beni già oggetto di
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. y A carico dei
soci di maggioranza, amministratori della società
e soggetti in posizione apicale y Questione manife-
stamente infondata di legittimità costituzionale y
Fattispecie in tema di sequestro del credito in con-
to aumento capitale sociale dell’impresa commis-
sariata in funzione della realizzazione di un piano
di risanamento ambientale e di tutela della salute.
. È manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
25, 27, 41, 42 Cost., la questione di legittimità costituzio-
nale, dell’art. 1, comma 11 quinquies, D.L. 4 giugno 2013,
n. 61, che legittima l’Autorità procedente a trasferire in
conto futuro aumento di capitale sociale, all’impresa
commissariata, somme di denaro, valori mobiliari e beni
già sottoposti a sequestro preventivo a carico dei soci di
maggioranza, amministratori, o di coloro che abbiano
esercitato attività di direzione e coordinamento sull’im-
presa prima del commissariamento, qualora si renda
necessario promuovere opere di bonif‌ica per il risana-
mento dell’ambiente e la tutela della salute, unitamente
al mantenimento dei livelli occupazionali di settore. (d.l.
5 gennaio 2015, n. 1, art. 3; l. 4 marzo 2015, n. 20; d.l. 4
giugno 2013, n. 61, art. 1; c.p.p., art. 321) (1)
II
tribunaLe penaLe di miLano
uff. gip, decr. 28 ottobre 2014
est. d’arcangeLo – p.m. civardi e cLerici (conf.) – imp. f.p. ed aLtri
Indagini preliminari y Decisione y Decreto del
Gip che dispone l’impiego delle somme sequestrate
all’impresa per la sottoscrizione di obbligazioni y
Emesse dalla stessa società in amministrazione
straordinaria y D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, art. 3,
conv., con modif., nella L. 4 marzo 2015, n. 20 y Ap-
plicazione y Conversione della misura cautelare
reale in sequestro sulle obbligazioni y Fattispecie
in tema di sequestro delle obbligazioni emesse
dalla società in amministrazione straordinaria in
funzione della realizzazione di un piano di risana-
mento ambientale e di tutela della salute.
. A seguito dell’apertura della procedura di ammini-
strazione straordinaria, è legittima la richiesta da parte
dell’organo commissariale della società di un provvedi-
mento con cui l’Autorità giudiziaria disponga l’impiego
delle somme sequestrate, in luogo dell’aumento del
capitale sociale, per la sottoscrizione di obbligazioni
emesse dalla società stessa e converta il sequestro
penale sulle somme in sequestro sulle obbligazioni al
f‌ine di promuovere opere di bonif‌ica e di risanamento
ambientale, nonché al f‌ine di perseguire obiettivi di
continuità di esercizio dell’impresa in crisi. (Fattispe-
cie in tema di sequestro delle obbligazioni emesse dal-
la società in amministrazione straordinaria in funzione
della realizzazione di un piano di risanamento ambien-
tale e di tutela della salute.) (d.l. 5 gennaio 2015, n. 1,
art. 3; l. 4 marzo 2015, n. 20; d.l. 4 giugno 2013, n. 61,
art. 1; c.p.p., art. 321) (2)
(1, 2) Si tratta di interessanti pronunce, emanate in relazione alla
medesima controversia, in ordine alle quali, data la specif‌icità del-
l’argomento considerato, non risultano, ad ora, editi precedenti. In
tema di applicabilità del sequestro preventivo di beni dell’azienda
f‌inalizzato alla conf‌isca, si veda Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 2014,
n. 3635, in questa Rivista 2014, 296. In dottrina, si veda di E. ZAF-
FALON, Caso “Ilva”. Compromesso tra diritto alla salute e diritto al
lavoro, in Rivista penale 2015, 299.
I
svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione
La richiesta di conversione della misura cautelare
disposta nel presente procedimento in sequestro delle
obbligazioni formulata dai Commissari Straordinari
dell’(omissis) S.p.A. in Amministrazione straordinaria e
le eccezioni di legittimità costituzionale formulate dalla
difesa di A.R.
Nell’ambito del presente procedimento il Giudice per
le indagini preliminari ha disposto in data 20 maggio 2013
ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 648 quater c.p. il sequestro
della somma di euro 1.2 mld. in danaro e titoli nei confron-
ti di F.P., E.G., E.R. ed A.R. e così via quale prof‌itto dei reati
di riciclaggio, contestato a F.P. ed E.G. di truffa aggravata
ai danni dello Stato, contestato a tutti gli indagati, e di tra-
sferimento fraudolento di valori, contestato ai soli G.R.
In data 11 settembre 2014 P.G., nella qualità di Commis-
sario Straordinario di (omissis) S.p.A., ha rivolto al Giu-
dice per le indagini preliminari istanza di trasferimento a
tale società, ai sensi dell’art. 1, comma 11 quinquies, del
D.L. 4 giugno 2013, n. 61, dei beni sottoposti a sequestro
4/2015 Arch. nuova proc. pen.

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