Tribunale Penale di Matera uff. gip, ord. 19 dicembre 2017, n. 1499

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Rivista penale 4/2018
Merito
TRIBUNALE PENALE DI MATERA
UFF. GIP, ORD. 19 DICEMBRE 2017, N. 1499
EST. ONORATI – IMP. DELL’EDERA
Abusivo esercizio di una professione y Profes-
sione sanitaria y Scambio epistolare tra professio-
nisti medici y Scambi di opinioni e pareri sulle cure
da intraprendere per i pazienti y Conf‌igurabilità y
Esclusione.
. Non sussiste il presunto abuso dell’esercizio della
professione medica, e cioè la prescrizione di diagnosi
e cure riguardanti la genetica medica, qualora si trat-
ti invece di “uno scambio epistolare tra professionisti
medici con il quale vengono espressi pareri ed opinioni
sulle cure ed adozioni da intraprendere per i vari pa-
zienti”. (c.p., art. 348) (1)
(1) Sulla conf‌igurabilità del reato in oggetto si vedano Cass. pen.,
sez. VI, 3 marzo 2016, n. 8885, in www.latribunaplus.it ; Cass. pen.,
sez. VI, 6 settembre 2007, n. 34200, in questa Rivista 2007, 1105 e
Cass. pen., sez. V, 25 agosto 2005, ivi 2005, 1192.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il P.M. ha chiesto l’archiviazione del procedimento in-
staurato a carico di Dell’Edera Domenico, rilevando che
dalla documentazione esibita non si desume il presunto
abuso dell’esercizio della professione medica. e cioè la
prescrizione di diagnosi e cure riguardanti la genetica
medica, trattandosi invece di “uno scambio epistolare tra
professionisti medici con il quale vengono espressi pareri
ed opinioni sulle cure ed adozioni da intraprendere per i
vari pazienti.”
L’opponente ha sostenuto che tale motivazione sarebbe
viziata dal fraintendimento, in cui sarebbe incorso il P.M.,
costituito dall’aver ritenuto che sia Dell’Edera Domenico
che Scarciolla Oronzo fossero dei medici, sia pure dotati di
specializzazioni diverse. Osserva il Giudice che, sebbene
il P.M. sia incorso effettivamente in tale fraintendimento
(essendo effettivamente il Dell’Edera un laureato in bio-
logia e lo Scarciolla un laureato in medicina e chirurgia),
la sua richiesta di archiviazione debba essere accolta. Ed,
invero, dalle indagini è emerso che il Dell’Edera non ha ef-
fettuato né visite mediche (ed, infatti, i pazienti sentiti a
sommarie informazioni hanno negato di essere stati visita-
ti dal dr. Dell’Edera) né prescrizioni terapeutiche rivolte
direttamente ai pazienti, trattandosi di atti che avrebbero
costituito esercizio di attività medica.
Dalla documentazione esibita si evince che il Dell’E-
dera, nella sua qualità di responsabile del laboratorio di
genetica medica presso l’Ospedale di Matera, ha effettuato
soltanto attività di consulenza genetica pre test genetico e
post test genetico, offrendo la sua collaborazione ai medici
che gli avevano chiesto gli opportuni pareri. Tale attività
non è riservata in modo esclusivo ai laureati in medicina
e chirurgia con specializzazione in genetica medica ma
compete anche ai laureati in biologia con specializzazione
in genetica medica o genetica applicata, come si desume
dalla normativa in materia, ed in particolare dall’autoriz-
zazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciata
il 15 dicembre 2016 dal Garante per la protezione dei dati
personali e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 gennaio 2017 in materia di def‌inizione ed
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
Del resto, analoghe conclusioni sono contenute nel ver-
bale del 14 dicembre 2015 della Commissione di esperti
esterni sull’attività di genetica medica nella ASM (Azienda
Sanitaria Materana), verbale in cui gli esperti (nominati
dalla ASM proprio per cercare di risolvere i contrasti sorti
nell’ambiente lavorativo tra il dr. Dell’Edera ed il dr. Scar-
ciolla) evidenziano che le consulenze genetiche pre e post
test genetici esibite dal dr. Dell’Edera sono congrue con “at-
tività inerente il ruolo attualmente ricoperto da quest’ulti-
mo, quale responsabile del laboratorio di genetica.
Si reputa, in forza di tali argomentazioni, che le inda-
gini già svolte non siano suscettibili di ulteriori sviluppi,
in quanto le indagini suppletive richieste dall’opponente
(acquisizione di documentazione sanitaria e nomina di
periti) si rivelano del tutto superf‌lue. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
SEZ. VII, 15 DICEMBRE 2017, N. 12661
EST. TREMOLADA – IMP. X
Reato y Estinzione (Cause di) y Condotte riparato-
rie y Def‌inizione y Provvedimento estintivo ex art.
162 ter c.p. y Applicabilità y Condizioni.
. Con la previsione della nuova causa estintiva del rea-
to per condotte riparatorie, il legislatore ha espressa-
mente richiesto che il danno derivato dal reato sia in-
teramente riparato, dovendo, pertanto, l’oggetto delle
condotte riparatorie comporsi sia della compensazione
dell’offesa tipica derivante dal reato, che del risarci-
mento dei danni patrimoniali e non, derivanti dalla
fattispecie criminosa, di cui all’art. 185 c.p.. Il provve-
dimento estintivo dichiarato dal giudice ordinario, ai
sensi dell’art. 162 ter c.p., implica, dunque, necessaria-

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