Tribunale Penale di Macerata sez. gip/gup, 27 settembre 2017

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giur giur
Rivista penale 10/2018
MERITO
Dunque, alle ore (omissis) preparava il pranzo per il
proprio f‌iglio (omissis), e per il nipote (omissis).
Alle ore 13.10 circa le persone di cui sopra si sedevano
a tavola e iniziavano a consumare il pranzo.
Nel contempo X rientrava in abitazione dopo essere
stato in garage.
Al suo rientro (omissis) stranamente udiva che la por-
ta d’ingresso veniva chiusa dall’interno.
Il X entrava in cucina, tenendo le mani dietro la schie-
na, e così occultando un coltello.
La (omissis) chiedeva al marito cosa nascondesse die-
tro la schiena, a quel punto (omissis), udite tali parole, si
scagliava con un coltello da cucina contro il f‌iglio seduto a
tavola, accoltellandolo all’emitorace sinistro basso (tirava
tre colpi, dice la vittima, anche se non sa dire quanti siano
andati a segno).
(Omissis), dopo essere stato colpito, si alzava e prima
allontanava immediatamente (omissis), e contestualmen-
te, dopo aver afferrato una sedia, la scaraventava verso
(omissis), il quale cadeva all’indietro battendo la testa sul
pavimento e ferendosi.
A quel punto X, mantenendo tra le mani ancora il col-
tello, cercava di rialzarsi per colpire nuovamente (omis-
sis), ma quest’ultimo colpiva con un calcio X sulla mano,
allontanando il coltello.
(Omissis), seppure ferito, cercava di uscire per met-
tersi in salvo e per richiedere l’aiuto dei vicini, ma non vi
riusciva, perché X aveva chiuso a chiave la porta.
Vedendo ciò la madre prendeva la chiave nascosta in
cucina, riuscendo ad aprire il portone e a chiedere aiuto.
X nel frattempo si rialzava e si sedeva sul divano.
A seguito del ricovero ospedaliero presso il nosocomio
di (omissis), il personale medico del pronto soccorso ri-
scontrava sul (omissis) una “ferita da arma bianca della
base dell’emitorace sinistro” con prognosi di giorni 30 s.c.
Lo stesso veniva posto in osservazione presso il reparto
di chirurgia del predetto nosocomio.
X veniva posto in osservazione per trauma cranico non
commotivo e ferita lacero contusa in sede parietale, con
vistoso sanguinamento.
Il dott. (omissis) chirurgo, riferiva che la ferita riscon-
trata sulla vittima era stata provocata da due colpi che
provocavano una lesione profonda circa quattro centime-
tri e lunga circa quindici centimetri.
2) La questione di responsabilità.
Alla luce di quanto sopra sinteticamente esposto appa-
re evidente la responsabilità penale dell’imputato (a parte
l’imputabilità) in ordine all’imputazione a lui ascritta.
Infatti la ricostruzione storica dei fatti può contare su
fonti dichiarative insospettabili, visto che non si rinviene
alcun elemento che autorizzi a ipotizzare la natura calun-
niosa di tali dichiarazioni.
Ma soprattutto, ovviamente, la condotta criminosa è
confermata dalle conseguenze f‌isiche subite dalla vittima,
a loro volta riscontrate dalla documentazione medica in
atti, oltre che dalle suddette dichiarazioni del chirurgo.
Non si ravvisano nemmeno dubbi in ordine all’idoneità
della condotta criminosa a cagionare la morte della vittima.
A tal f‌ine va posto l’accento sull’idoneità dell’arma (col-
tello) rispetto all’evento omicidiario.
Si tratta infatti di un coltello da cucina con manico in
gomma di cm 14, avente una lama lunga cm 16,5.
L’arma era quindi idonea ad attingere organi vitali della
vittima.
Anche la parte del corpo attinta (emitorace sinistro)
conferma l’idoneità della condotta a provocare la morte
della vittima.
Nemmeno possono esservi ragionevoli dubbi sulla di-
rezione non equivoca degli atti posti in essere dall’impu-
tato (art. 56 del codice penale), essendosi manifestata
chiaramente la volontà da parte dell’imputato di colpire
mortalmente la vittima, tanto che l’imputato medesimo,
pur avendo incontrato la violenta resistenza della vittima
stessa, tentò comunque di colpirla nuovamente, e solo la
resistenza del (omissis) poté scongiurare l’esito tragico
(mortale) della condotta.
3) Partecipazione consapevole al processo, imputabili-
tà, pericolosità sociale.
3.1 Il consulente del P.M. ha accertato che l’imputa-
to è affetto da schizofrenia residua, con deterioramento
cognitivo e vasculopatia cerebrale cronica, in terapia con
protocollo psicofarmacologico.
Ad avviso del consulente le attuali condizioni psicopa-
tologiche permettono all’imputato di partecipare coscien-
temente al processo.
Ancora il consulente ha accertato che le condizioni
neuro - psicopatologiche dell’imputato al momento del fat-
to erano quelle di psicotizzazione acuta schizofrenica pa-
ranoidea, sostenuta ed indotta da farmaci psicostimolanti,
che hanno creato un potente effetto di trascinamento, in
soggetto con atrof‌ia cerebrale, deterioramento psichico e
discinesie tardive iatrogene.
Le condizioni psicopatologiche dell’imputato al mo-
mento del fatto erano quindi tali da scemare grandemente
la capacità di comprendere e da elidere totalmente la ca-
pacità di volere.
Quanto alla pericolosità sociale dell’imputato, in sinte-
si il consulente indica la persistenza di una residua quota
di pericolosità sociale di tipo psichiatrico, connaturata
all’incompleto assestamento cerebro-organico e psicopa-
tologico della persona, ma con una prevalenza dei fattori
di protezione sui fattori di rischio.
Ad avviso del perito, tale quota residua di pericolosità
può essere controllata e stabilizzata con la prosecuzione
vigile e direttiva dei trattamenti psico farmacologici e ri-
abilitativi sulla persona e sulla sua relazionalità, presso
una struttura riabilitativa che disponga di adeguati livelli
di vigilanza ed assistenza sull’assunzione farmacologica,
l’igiene di vita e mentale e la risocializzazione.
Conclude quindi il consulente nel senso che l’imputato
mantiene, nell’attualità, elementi nucleari in remissione
ma attivi e non ancora stabilizzati, degli stessi fattori schi-
zoparanoidi responsabili dell’emergenza critica psicotica
acuta, le cui condotte-sintomo si sono costituite nei fatti-
reato per cui è processo.
10/2018 Rivista penale
MERITO
Dato atto di quanto evidenziato sopra in ordine alla ti-
tolarità della posizione di garanzia rivestita dal V. che, in
quanto titolare dell’impresa, era destinatario dell’obbligo
di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurez-
za sul lavoro, è da dire che nell’ipotesi di specie lo stesso
non risulta essere stato assolto; di qui la connotazione col-
posa della condotta dallo stesso tenuta atteso che è onere
dell’imprenditore adottare tutti i più moderni strumenti
offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavo-
ratori, pur nella valutazione dei costi, delle modalità e dei
tempi relativi allo svolgimento dei lavori (cfr. Cass. pen.
sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3616, rv. 265738); tali doveri
nel caso di specie non risultano esser stati osservati dal
prevenuto V., conseguentemente deve ascriversi allo stes-
so la responsabilità per omissione colposa nell’osservanza
delle regole cautelari generiche e specif‌iche di cui al capo
di imputazione dovendosi stimare prevedibile il prodursi di
eventi del genere di quello verif‌icatosi in danno della p.o.
Richiesta di concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
Il Tribunale nel caso di specie stima concedibili le
circostanze attenuanti generiche in conformità con le
condivisibili considerazioni della giurisprudenza di legit-
timità, non solo in ragione dello stato di incensuratezza
dell’imputato, vieppiù a seguito della modif‌ica apportata
all’art. 62 bis c.p. dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito
nella legge 24 luglio 2008, n. 125 (cfr. Cass. pen. sez. III,
23 ottobre 2014, n. 44071, rv. 260610), quanto per adegua-
re la pena all’entità della condotta, in considerazione del
comportamento tenuto dal P., senza alcuna valutazione di
altri prof‌ili poiché costituisce dato pacif‌ico il fatto che non
possano avere rilevanza, sotto tale aspetto, le situazioni
contemplate specif‌icamente nell’art. 133 c.p. (cfr. Cass.
pen. sez. II, 10 luglio 2014, n. 30228, rv. 2600549).
Trattamento sanzionatorio.
Valutati i criteri dettati dall’art. 133 c.p. e tenuto conto
in particolare delle modalità della condotta, si stima pena
equa da applicare quella pari ad anni uno e mesi dieci
(p.b. anni due e mesi sei di reclusione, ridotta ex art. 62
bis c.p. a quanto sopra).
L’imputato è soggetto incensurato, privo peraltro anche
di precedenti di polizia; tali dati si stimano valorizzabili ai
f‌ini della formulazione del giudizio prognostico in ordine
alla futura astensione dello stesso dalla verif‌icazione di
ulteriori fatti di reato; a tale valutazione consegue la con-
cessione dei benef‌ici della sospensione condizionale della
pena e della non menzione.
Deve essere disposta la conf‌isca e distruzione degli
oggetti in sequestro costituiti dagli arnesi adoperati per
l’esecuzione del lavoro e dai capi di abbigliamento che la
vittima indossava il giorno dell’evento, in base al disposto
di legge di cui all’art. 240 c.p. ed in quanto, sotto altro pro-
f‌ilo, beni deperibili.
In ragione della complessità delle tematiche involte
nella decisione e della particolarità della dinamica del si-
nistro, si è reputato congruo il termine di deposito della
sentenza indicato nel dispositivo di seguito trascritto ex
art. 544 comma 3 c.p.p. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
SEZ. GIP/GUP, 27 SETTEMBRE 2017
EST. POTETTI – IMP. X
Misure di sicurezza y Pericolosità sociale y Giu-
dizio di pericolosità y Applicazione di una misura
“diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario o in una casa di cura e custodia” y Ri-
ferimento alle circostanze indicate nell’art. 133,
secondo comma, n. 4, c.p. y Esclusione y Qualità sog-
gettive della persona y Sussistenza.
. Pur restando immutata la def‌inizione di cui all’art.
203 c.p., il giudizio di pericolosità sociale è stato conf‌i-
gurato diversamente dal comma 4 dell’art. 3 ter del D.L.
n. 211 del 2011 (conv. in L. n. 9 del 2013, poi modif‌icato
dalla L. n. 81 del 2014), sia pure ai soli f‌ini dell’appli-
cazione di una misura “diversa dal ricovero in un ospe-
dale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e cu-
stodia”, nel senso che l’accertamento della pericolosità
sociale deve ora essere effettuato sulla base delle qua-
lità soggettive della persona e senza tenere conto delle
condizioni di cui all’art. 133, secondo comma, n. 4, c.p.
(e cioè delle condizioni di vita individuale, familiare e
sociale del reo), e che non costituisce elemento idoneo
a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola
mancanza di programmi terapeutici individuali. Ne
consegue che, se l’imputato, esaminato di per sé stes-
so, in modo puramente individuale (come vuole la rifor-
ma) risulta socialmente pericoloso, allora a nulla rileva
l’eventuale prof‌icuo contesto in cui eventualmente egli
possa essere inserito, anche se quel contesto potrebbe
arginare la sua pericolosità sociale, inducendolo (ad
esempio) ad assumere i farmaci a ciò necessari. (c.p.,
art. 133; c.p., art. 203) (1)
(1) Il principio espresso dalla sentenza in commento trova confer-
ma nella pronuncia della Corte cost. 23 luglio 2015, n. 186, in www.
giurcost.it. Con riguardo alla normativa previgente il D.L. 31 marzo
2014, n. 52, (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari) convertito, con modif‌icazioni, nella
L.30 maggio 2014, n. 81, si veda Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1994,
n. 507, in www.latribunaplus.it, secondo cui "Ai f‌ini del giudizio di
pericolosità sociale, quando si tratti di infermi o seminfermi di men-
te, il riferimento, contenuto nel secondo comma dell’art. 203 c.p.,
alle «circostanze indicate nell’art. 133» non esclude affatto, ma anzi
presuppone che dette circostanze vengano valutate tenendo conto
della situazione obiettiva in cui il soggetto, dopo la commissione del
reato e l’eventuale espiazione della pena, verrebbe a vivere e ad ope-
rare e, quindi, anche della presenza ed aff‌idabilità o meno di presidi
territoriali socio-sanitari, in funzione delle obiettive e ineludibili esi-
genze di prevenzione e di difesa sociale alla cui salvaguardia sono
f‌inalizzate in difetto di altri strumenti d’intervento e di controllo che
assicurino pari o superiore eff‌icacia le misure di sicurezza previste
dalla legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis).
1) Il fatto in sintesi.
I fatti sono sostanzialmente pacif‌ici (v. dichiarazioni di
(omissis) la documentazione medica, le foto in atti).

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