Tribunale Penale di Macerata uff. gip/gup, 18 ottobre 2017

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giur
Rivista penale 4/2018
MERITO
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
UFF. GIP/GUP, 18 OTTOBRE 2017
EST. POTETTI – IMP. X
Stupefacenti y Attenuanti y Lieve entità del fatto y
Parametri di riferimento y Individuazione.
. Come si evince dall’art. 74, comma 6, del D.P.R. n.
309 del 1990 (reato associativo), la fattispecie minore
prevista dall’art. 73, comma 5, dello stesso D.P.R. ben
può ricorrere anche in caso di reiterazione nel tempo
delle attività di spaccio (spacciatore seriale, anche di
“droga pesante”); e/o di possesso di un non indifferente
numero di dosi; e/o nel caso in cui lo spaccio sia posto
in essere grazie all’organizzazione di più persone. Ciò
che rileva, infatti, per la suddetta fattispecie, è che si
verta nell’ipotesi del “piccolo spaccio”, e che la pena
sia ragionevolmente proporzionata ad esso. (d.p.r. 9 ot-
tobre 1990, n. 309, art. 74; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 73) (1)
(1) In merito all’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 73 del
D.P.R. n. 309/’90, si veda Cass. pen., sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 41090,
in www.latribunaplus.it. Per l’individuazione dei criteri che devono
essere valutati per l’individuazione della “lieve entità”, si veda Cass.
pen., sez. IV, 21 maggio 1996, n. 5083, ibidem. In dottrina, sull’ar-
gomento si veda di M. PIETROPOLLI e A. PATRIAN, Il fatto di lieve
entità nei reati di droga. Prospettive di riforma, in questa Rivista
2006, 342.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Omissis.
1) I fatti in sintesi.
1.1 Alle ore 13.00 dell’(omissis), veniva predisposto
dalla P.G. un mirato servizio f‌inalizzato alla prevenzione e
repressione di reati in materia di stupefacenti nel Comune
di (omissis), in luoghi solitamente frequentati da persone
dedite all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Il servizio veniva svolto da militari con abiti civili, a
bordo di auto civetta.
Alle ore 18.05 successive, veniva notata transitare una
(omissis) alla cui guida si trovava X, persona conosciuta
dai militari operanti come dedita all’uso e allo spaccio di
sostanze stupefacenti.
La P.G. decideva di pedinare il veicolo il quale, dopo
essere uscito dal centro abitato di (omissis), si dirigeva
in direzione (omissis), per poi fermarsi nella stazione di
servizio.
Ad attenderlo nella predetta Stazione di servizio vi era
una FIAT (omissis), con a bordo un giovane al lato guida
successivamente identif‌icato per (omissis) il quale, appe-
na notato l’arrivo dell’X, immediatamente scendeva e si
dirigeva in direzione della (omissis), prendendo posto sul
lato passeggero.
Dalla sua posizione opportunamente def‌ilata ma utile
per avere la chiara visuale dei fatti, la P.G. poteva nota-
re che l’X, una volta rimasto solo con il giovane in auto,
chinava la testa verso il basso come se stesse prendendo
qualcosa da sotto il sedile, mentre il giovane seduto sul
lato passeggero continuava a girarsi intorno come per con-
trollare che nessuno li stesse osservando.
Naturalmente tale comportamento avallava ancora di
più l’ipotesi della P.G. che la presenza in luogo dei due non
fosse occasionale, ma f‌inalizzata a una compravendita di
sostanza stupefacente.
Il loro atteggiamento era altresì sospetto, stante il luo-
go (stazione di servizio), il tempo (imbrunire) e l’evidente
comportamento circospetto tenuto da entrambi.
Si notava l’X quindi cedere qualcosa di piccolo all’
(omissis), che con un movimento delle braccia estraeva
dalle tasche il portafoglio prendendo verosimilmente dei
soldi, che dava all’X .
A questo punto i militari decidevano di intervenire,
bloccando i due ragazzi, proprio mentre l’X stava ceden-
do un involucro in plastica bianca contenente una dose
di sostanza stupefacente risultata essere poi "eroina" del
peso di grammi 0,5 (zeroVRGcinque), in cambio di una
banconota da 20 (venti) euro, oltre ad altra di 20 (venti)
euro risultata essere data a saldo parziale di un debito del-
l’(omissis) verso l’X.
Per non pregiudicare il buon esito dell’operazione in
corso si decideva di attendere che i due giovani scendes-
sero dall’auto, per evitare che gli stessi potessero disfarsi
di eventuale altro stupefacente.
Infatti, alla richiesta se detenesse altro stupefacente,
il (omissis) prendeva una scatoletta in metallo che custo-
diva sotto il sedile lato guida, di colore nero, nel cui inter-
no vi erano 11 (undici) dosi di sostanza stupefacente di
tipo "eroina" confezionate come la precedente per un peso
complessivo di grammi 4,6 (quattroVRGsei).
Allo stesso veniva domandato di consegnare quanto in
suo possesso, pertinente al reato, e il (omissis) dichiarava
che nella sua abitazione deteneva altra sostanza stupefa-
cente e materiale per il confezionamento.
A seguito di perquisizione domiciliare effettuata presso
l’abitazione dell’(omissis), veniva rinvenuta nella camera
da letto dell’(omissis), in un cassetto del comodino, una
scatola in metallo in cui vi era un involucro di colore bian-
co all’interno del quale vi era stupefacente consistente
(come dichiarato dall’(omissis ) in "ketamina", in due
pezzi, per un peso di grammi 2,5 (dueVRGcinque) e gram-
mi 1,3 (unoVRGtre).
Inoltre vi era un ulteriore involucro di colore azzurro
contenente sostanza stupefacente di tipo "eroina" per un
peso complessivo di grammi 2,7 (dueVRGsette).
Accanto alla scatola vi era un bilancino di precisione,
perfettamente funzionante, con approssimazione al cen-
tesimo di grammo.
Tutto lo stupefacente rinvenuto veniva sottoposto a
fotoriproduzione nonché pesatura mediante bilancia elet-
tronica in dotazione, ed altresì veniva sottoposto ad accer-
tamento narcotest, con esito positivo (esito positivo dato
anche dalle successive analisi, per eroina e ketamina).
1.2 Veniva escusso l’(omissis), il quale in sintesi dichia-
rava quanto segue.
Dichiarava di essere consumatore di eroina, e di cono-
scere a Macerata, come spacciatore, solo l’X.

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