Tribunale Penale di Macerata SEZ. gip/gup, 7 luglio 2017

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1/2018 Rivista penale
MERITO
dell’espulsione non possa essere eseguita per un divieto
normativo in tal senso (in quel caso ex art. 19, comma 1,
D.L.vo n. 286 del 1998), la stessa, persistendo la pericolo-
sità sociale del condannato, può essere sostituita con altra
“appropriata” in considerazione della particolare situazio-
ne del condannato: e ciò f‌ino a quando non cessi la condi-
zione ostativa]. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
SEZ. GIP/GUP, 7 LUGLIO 2017
PRES. ED EST. POTETTI – IMP. E.H. ED ALTRI
Stupefacenti y Attenuanti y Attenuante della colla-
borazione y Richiesta di giudizio abbreviato y Prova
dell’avvenuta idonea collaborazione y Nel giudizio
di appello y Mediante la richiesta di rinnovazione
dell’istruzione y Possibilità.
Stupefacenti y Commercio clandestino y Detenzio-
ne y Conf‌isca prevista dal comma 7 bis dell’art. 73,
D.P.R. n. 309/1990 y Ammissibilità y Esclusione.
. In tema di relazione fra l’attenuante della collabo-
razione di cui all’art. 73, comma 7, del D.P.R. n. 309
del 1990, e giudizio abbreviato, è da escludere che il
giudice di primo grado debba o possa attendere l’esito
delle indagini per stabilire l’entità del contributo offer-
to dalla collaborazione dell’imputato (ciò si porrebbe
in contrasto con la volontà espressa dallo stesso impu-
tato al momento della richiesta volta alla celebrazione
del giudizio “allo stato degli atti”, e con il principio di
speditezza processuale che caratterizza tale tipo di
procedimento), e quindi la soluzione del problema sta
nella possibilità per l’imputato di fornire, nel giudizio
di appello, mediante la richiesta di rinnovazione dell’i-
struzione, la prova dell’avvenuta idonea collaborazio-
ne. (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73) (1)
. In tema di conf‌isca prevista dal comma 7 bis dell’art.
73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (inserito dall’art. 4, comma
1, lett. a), del D.L.vo 29 ottobre 2016, n. 202) tale conf‌i-
sca non è possibile quando la condotta criminosa consi-
ste nella detenzione di sostanza stupefacente la quale,
per sua natura, non è di per sé stessa produttiva di un
prof‌itto (al contrario della vendita). (d.p.r. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 73) (2)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2013, n.
16199, in www.latribunaplus.it e Cass. pen.,sez. VI, 6 luglio 1998, n.
7907, ibidem. In genere, sul riconoscimento dell’attenuante speciale
della collaborazione, v. Cass. pen., sez. III, 25 maggio 2015, n. 21624,
ibidem e Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2012, n. 44478, ibidem.
(2) Qualche utile riferimento si rinviene in Cass. pen., sez. II, 16
ottobre 2015, n. 41778, in www.latribunaplus.it, secondo cui, in
relazione al reato previsto dall’art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 otto-
bre 1990, n. 309, può procedersi alla conf‌isca del danaro, trovato in
possesso dell’imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali
previste dall’art. 240 c.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla questione di responsabilità penale ben poco vi è
da dire anche per quanto riguarda (omissis).
Non solo la sostanza stupefacente è stata trovata nella
vettura dallo stesso condotta e nell’abitazione di cui egli
è titolare.
Soprattutto egli stesso ha confessato che tutta la so-
stanza stupefacente rinvenuta nel corso dell’operazione di
polizia di cui si tratta gli apparteneva, ed era (ovviamen-
te) f‌inalizzata allo spaccio.
Deve quindi essere affermata la responsabilità penale
di (omissis) per tutti i reati a lui ascritti.
Ovviamente, in ragione dei quantitativi elevati di tale
sostanza stupefacente (anche per quanto riguarda la co-
caina), e per il prof‌ilo di spacciatore professionale di me-
dio livello, come è stato ammesso dallo stesso imputato,
non può essere ravvisata nel presente caso la fattispecie
minore di cui al comma quinto dell’art. 73 del D.P.R. n. 309
L’unica questione rilevante che si pone nella decisio-
ne circa la posizione di (omissis) appare in effetti essere
quella dell’esistenza o meno dell’attenuante di cui all’art.
73, comma settimo del D.P.R. n. 309 del 1990, il quale com’è
noto prevede che le pene previste dai commi da 1 a 6 sono
diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per
evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguen-
ze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di
polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
Giova però osservare nel caso di specie che la collabo-
razione fornita da (omissis) è appena agli albori, come si
evince dall’annotazione di polizia giudiziaria del 19 mag-
gio 2017, in atti.
Soprattutto, non vi è concreto elemento che consenta
di “misurare”, e cioè valutare i risultati, della collaborazio-
ne prestata da (omissis).
È ragionevole presumere che sulla base dell’interroga-
torio reso dal medesimo il pubblico ministero possa quan-
tomeno tentare di raggiungere ulteriori risultati, non solo
investigativi, ma (ed è ciò che di più rileva) anche nella
sede processuale, ottenendo l’affermazione di responsa-
bilità penale di eventuali ulteriori imputati e, in ipotesi,
sequestri di quantitativi di sostanze stupefacenti.
Tuttavia, non è possibile per questo giudicante valuta-
re attualmente i risultati dell’attività di collaborazione di
(omissis), essenzialmente per due motivi.
Innanzitutto (primo motivo) non è possibile conoscere
in questa sede quali siano, ipoteticamente, gli atti di in-
dagine compiuti sulla base delle dichiarazioni collabora-
tive di (omissis). In senso contrario depone innanzitutto
una considerazione pratica, e cioè che ne deriverebbe una
discovery investigativa che potrebbe avere esiti disastro-
si per i risultati che gli inquirenti volessero raggiungere
sulla base di quelle dichiarazioni (non è diff‌icile ipotiz-
zare iniziative investigative la cui utilità esige il massimo
riserbo).
Nello stesso senso depone anche un argomento in dirit-
to, per il quale il regime di segretezza delle indagini (art.

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