Tribunale Penale di Macerata uff. gip/gup, 5 ottobre 2016

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giur
4/2017 Rivista penale
MERITO
alla dissimulazione dello stato, di insolvenza anche il si-
lenzio serbato al momento della ricezione del talloncino
all’ingresso in autostrada.
Ritenuta, pertanto, la correttezza della tesi accusa-
toria, il reato continuato, protrattosi f‌ino al 22 dicembre
2008, deve essere ad oggi prescritto per decorso del termi-
ne massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei. Non
può seguire la condanna al risarcimento dei danni in favo-
re della parte civile in quanto tale statuizione presuppone
una condanna in primo grado.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
(Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
UFF. GIP/GUP, 5 OTTOBRE 2016
EST. POTETTI – IMP. A.M. ED ALTRA
Stupefacenti y Attenuanti y Lieve entità del fatto y
Conf‌igurabilità y Esclusione.
Stupefacenti y Commercio clandestino y Cessione y
Concorso y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. I precedenti penali (anche specif‌ici) dell’imputato, la
sua f‌igura di professionista dello spaccio (e cioè di sog-
getto che abitualmente pone in essere una f‌itta trama
di cessioni di sostanza stupefacente, da lui stesso inte-
sa come professione dalla quale ricavare il proprio so-
stentamento), la sua condizione di clandestino sul ter-
ritorio nazionale, sprovvisto di qualsivoglia documento
di identif‌icazione e senza f‌issa dimora (che rende quasi
inevitabile la dedizione sistematica e totale all’attività
criminosa), il fatto che si tratti di sostanza stupefacen-
te di elevata pericolosità (eroina), sono elementi che
non consentono di conf‌igurare la fattispecie minore di
cui al comma quinto dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del
. Non costituisce concorso nel reato di cessione di so-
stanze stupefacenti (art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990)
la condotta di chi accompagni con la propria vettura
lo spacciatore sul luogo dello spaccio, quando sia ac-
certato che lo spacciatore poteva raggiungere indif-
ferentemente il luogo a piedi o con altri mezzi, e che
l’accompagnatore sia stato solo presente allo spaccio
(senza porre in essere condotte che lo abbiano agevo-
lato o incoraggiato). (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art.
73; c.p. art. 110) (2)
(1) Sulla concedibilità dell’attenuante di cui al quinto comma del-
l’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, si vedano: Cass. pen., sez. IV, 19 luglio
1995, n. 8035, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Trib. pen.
Napoli 30 novembre 2004, 2362, ne Il Merito 2005, suppl. 2, 60.
(2) Nel senso che la sola presenza f‌isica di un soggetto allo svol-
gimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si
mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi,
invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando la mede-
sima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito
dell’autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre
che il concorrente morale si sia rappresentato l’evento del reato ed
abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa ugua-
le a quella dell’autore materiale, v. Cass. pen., sez. I, 23 novembre
2000, n. 12089, in questa Rivista 2001, 416. Cass. pen., sez. VI, 25
agosto 2014, n. 36125, ivi 2015, 373, e Cass. pen., 30 gennaio 2014,
n. 4383, ivi 2014, 951, quest’ultima in fattispecie analoga a quella
precisa di cui in massima, precisano che il contributo concorsuale, ai
f‌ini della conf‌igurabilità del concorso di persone nel reato, acquista
rilevanza non solo quando abbia eff‌icacia causale, ponendosi come
condizione dell’evento illecito, ma anche quando assuma la forma di
un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso
già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la ßpossibilità
di commissione del reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis). 2) Questione di responsabilità di A.M.
2.1 L’esposizione dettagliata degli elementi di accusa di
cui sopra esime ormai da inutili ripetizioni.
Per quanto riguarda la posizione di A.M., la sua respon-
sabilità penale per un elevatissimo numero di episodi di
spaccio di sostanza stupefacente “pesante” appare accla-
rata.
Si è visto sopra che molte sono le dichiarazioni accusa-
torie a suo carico.
Proprio l’elevato numero delle dichiarazioni accusato-
rie rende irragionevole l’ipotesi di un accordo calunnioso
intervenuto fra gli acquirenti dell’imputato.
Del resto manca ogni ipotesi concreta di un siffatto mo-
vente calunnioso.
Le varie dichiarazioni accusatorie sono anche sostan-
zialmente concordanti in relazione alle modalità, ai quan-
titativi, e alla qualità della sostanza stupefacente oggetto
di spaccio.
Si deve quindi concludere per la sussistenza della pro-
va, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine alla re-
sponsabilità penale dell’imputato per i reati a lui ascritti.
2.2 Si è visto altresì che l’imputato emerge dagli atti
come spacciatore professionale al dettaglio, nel senso che
egli cedeva quantitativi di sostanza stupefacente piuttosto
modesti, se esaminati isolatamente per ogni cessione.
Ad avviso di questo giudicante si deve però senz’altro
escludere che le condotte dell’imputato possano esse-
re qualif‌icate giuridicamente sotto lo schema del quinto
comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990.
Infatti, anche considerando i precedenti penali (pure
specif‌ici) dell’imputato medesimo, ne emerge la f‌igura di
un professionista dello spaccio, e cioè di un soggetto che
abitualmente pone in essere una f‌itta trama di cessioni di
sostanza stupefacente, da lui stesso intesa come professio-
ne dalla quale ricavare il proprio sostentamento.
Del resto, la sua condizione di clandestino sul territorio
nazionale, sprovvisto di qualsivoglia documento di identi-
f‌icazione e senza f‌issa dimora, rende quasi inevitabile la
dedizione sistematica e totale all’attività criminosa.
Inoltre appare molto rilevante il fatto che si trattava
di sostanza stupefacente di elevata pericolosità (eroina).
Tali considerazioni rendono preclusa la via di quel giu-
dizio di minore offensività che è il presupposto della f‌igura
criminosa minore di cui si tratta.

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